Sentenza — n. 33899/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ASTI nei confronti di: CORTE DI APPELLO TORINOcon l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG PIETRO GAETAI tizet J.,5) re-t-A_Le 2.5) c:Le ree_02_0 7.-ayt AJL.0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. E' sorto, per effetto delle decisioni esposte in seguito, conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Asti e la Corte di Appello di Torino in tema di rettifica di una sentenza irrevocabile. 1.1 In particolare, la Corte di Appello di Torino, investita della domanda di correzione relativa a Roero Danilo - quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali - della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 14 dicembre 2011 nei confronti di Abaribbi Giorgio ed altri, dichiarava in data 30 gennaio 2020 non farsi luogo ad alcuna correzione, avendo trattato il giudizio in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sul solo punto di determinazione della pena. 1.2 II Tribunale di Asti, con decisione del 10 settembre 2020 ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) si precisa inoltre che anche ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. la competenza a provvedere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, appartiene al giudice della esecuzione.
Testo completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ASTI nei confronti di: CORTE DI APPELLO TORINOcon l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG PIETRO GAETAI tizet J.,5) re-t-A_Le 2.5) c:Le ree_02_0 7.-ayt AJL.0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. E' sorto, per effetto delle decisioni esposte in seguito, conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Asti e la Corte di Appello di Torino in tema di rettifica di una sentenza irrevocabile. 1.1 In particolare, la Corte di Appello di Torino, investita della domanda di correzione relativa a Roero Danilo - quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali - della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 14 dicembre 2011 nei confronti di Abaribbi Giorgio ed altri, dichiarava in data 30 gennaio 2020 non farsi luogo ad alcuna correzione, avendo trattato il giudizio in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sul solo punto di determinazione della pena. 1.2 II Tribunale di Asti, con decisione del 10 settembre 2020 ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Si evidenzia in detta decisione che:
a) già in data 8 gennaio 2020 il Tribunale si era dichiarato incompetente a provvedere alla correzione;
b) si prende atto della assenza, nella prima decisione di condanna di taluni imputati emessa dal Tribunale di Asti, della statuizione (obbligatoria) in punto di condanna alle spese, ma al contempo si evidenzia che la prima decisione è stata oggetto di variazione (parziale) in secondo grado, sicchè il giudice della esecuzione va individuato, in ogni caso, nella Corte di Appello;
c) si precisa inoltre che anche ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. la competenza a provvedere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, appartiene al giudice della esecuzione.
2. Il conflitto negativo sussiste e va risolto con attribuzione della competenza al Tribunale di Asti. 2.1 Ed invero la disposizione di legge applicabile al caso in esame è quella contenuta nell'art. 535 co.4 cod.proc.pen., secondo cui la sentenza, in caso di omissione della condanna al pagamento delle spese processuali, è rettificata ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. . Non può qualificarsi detta attribuzione in termini di 'competenza esecutiva' in senso stretto, posto che la disposizione di legge richiamata (art.130 del codice di rito) rappresenta uno ius singulare, dotato di regole proprie.
In particolare, la disciplina si incentra sulla attribuzione del potere di rettifica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento affetto dall'errore. In caso di avvenuta impugnazione, ove la stessa non sia dichiarata inammissibile, la competenza transita in capo al giudice competente a conoscere della impugnazione. Nulla si dice, nella disposizione di legge, circa la ipotesi di provvedimento divenuto irrevocabile, come nel caso in esame. 2.2 Questa Corte di legittimità, Sez. I, nella sentenza n. 6841 del 4.2.2016 ha affermato il principio di diritto (in caso analogo) per cui la competenza del giudice della impugnazione in punto di rettifica ex art.130 cod.proc.pen. permane sino alla definizione del grado di giudizio (posteriore al primo) e non oltre.
Tale principio è condiviso dal Collegio. Lì dove l'errore sia stato commesso dal giudice di primo grado e la decisione sia - nelle more - divenuta irrevocabile si riespande, pertanto, la generale attribuzione del potere di rettifica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento affetto dall'errore. Va pertanto attribuita la competenza al Tribunale di Asti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Asti, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 11 marzo 2021