Sentenza — n. 33898/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Palermo, in sede di verifica della posizione creditoria incisa da confisca di prevenzione, con decisione del 5 giugno 2020 (emessa in sede di rinvio) ha respinto la domanda di tutela introdotta da Prelios Credit Servicing spa n.q. di procuratore speciale di International Credit Recovery srl. 1.1 Vanno premesse alcune risultanze fattuali e procedimentali. 1.1 La procedura di prevenzione si è svolta nei confronti di Panzeca Giuseppe nell'anno 1997 (sequestro del 14 aprile 1997) con confisca definitiva nel 2004. 1.2 La confisca ha riguardato, tra gli altri, i beni immobili in Trabia oggetto di ipoteca iscritta nel luglio del 1989 a garanzia del mutuo (per 2 miliardi e 250 milioni di lire) concesso all'epoca dalla BNL in favore della Società Immobiliare San N • Nicola Uno srl , che vedeva a-Fep-crca amministratoreVil Panzeca Giuseppe. 1.3 La decisione di annullamento con rinvio posta a monte del decreto oggi impugnato è relativa al tema della 'cessione in blocco' (il credito venne ceduto con tali modalità nel 2005) e pertanto non vi sono profili di diritto contenuti nella sentenza rescindente quanto al tema della verifica della buona fede dell'originario creditore BNL .
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Simile giudizio controfattuale, ad avviso del Collegio, non è richiesto dalla disposizione di legge in tema di tutela del credito (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011).Ciò perché una volta dimostrato 'in positivo' - da parte del giudice investito della domanda, il presupposto oggettivo della strumentalità, si transita in una fattispecie legale governata da un onere dimostrativo in capo all'ente erogatore che ha ad oggetto l'avere - o meno - realizzato all'epoca le dovute verifiche circa i profili di affidabilità imprenditoriale ed economica (con rispetto delle disposizioni in tema di sospetto di riciclaggio o reimpiego) dei soggetti interessati alla percezione del finanziamento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY S.R.L avverso il decreto del 05/06/2020 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG r t..CL-Lt c,f2.44, oce-t 3t;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, in sede di verifica della posizione creditoria incisa da confisca di prevenzione, con decisione del 5 giugno 2020 (emessa in sede di rinvio) ha respinto la domanda di tutela introdotta da Prelios Credit Servicing spa n.q. di procuratore speciale di International Credit Recovery srl. 1.1 Vanno premesse alcune risultanze fattuali e procedimentali. 1.1 La procedura di prevenzione si è svolta nei confronti di Panzeca Giuseppe nell'anno 1997 (sequestro del 14 aprile 1997) con confisca definitiva nel 2004. 1.2 La confisca ha riguardato, tra gli altri, i beni immobili in Trabia oggetto di ipoteca iscritta nel luglio del 1989 a garanzia del mutuo (per 2 miliardi e 250 milioni di lire) concesso all'epoca dalla BNL in favore della Società Immobiliare San N • Nicola Uno srl , che vedeva a-Fep-crca amministratoreVil Panzeca Giuseppe. 1.3 La decisione di annullamento con rinvio posta a monte del decreto oggi impugnato è relativa al tema della 'cessione in blocco' (il credito venne ceduto con tali modalità nel 2005) e pertanto non vi sono profili di diritto contenuti nella sentenza rescindente quanto al tema della verifica della buona fede dell'originario creditore BNL .
2. Ciò posto il Tribunale, chiamato ad esaminare il profilo di tutelabilità della posizione creditoria del cessionario, dirige la propria analisi verso la prima operazione di finanziamento, rilevando - in sintesi - che:
a) quanto al profilo della strumentalità della erogazione del credito rispetto alle finalità perseguite dal soggetto portatore di pericolosità si evidenzia che la pericolosità sociale del Panzeca (per appartenenza alla associazione mafiosa 'cosa nostra') era in atto già dai primi anni ottanta e dunque in coincidenza temporale con l'operazione creditizia dallo stesso realizzata ;
b) i redditi leciti dichiarati dal Panzeca negli anni antecedenti l'erogazione del mutuo erano esigui;
c) si rileva inoltre, quanto al profilo della buona fede e dell'affidamento incolpevole, la assoluta carenza dell'istruttoria svolta all'epoca dall'istituto creditizio. Si pone in rilievo l'assenza di verifiche di affidabilità su due dei tre soci (tra cui il Panzeca) della Immobiliare e l'assenza di verifiche sulla situazione patrimoniale e sull'andamento economico della società richiedente, che risulta costituita nel 1982. L'affido sarebbe stato motivato, sul piano soggettivo, sulla base di 'rapporti soddisfacenti' per volume di lavoro e regolarità di andamento' con uno dei soci (al 33%), il Priolo Antonino, ma essenzialmente si basa sulla titolarità dell'immobile dato in garanzia, sulla assenza di iscrizioni e sulla perizia di stima.3.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - la società International Credit Recovery srl. Si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 3.1 La ricorrente, premesse le opzioni interpretative della disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, insiste sulla regolarità della istruttoria all'epoca svolta (nel 1989) da BNL, essenzialmente sotto il profilo economico (il rapporto tra valore erogato e valore della costruzione ipotecata nell'ambito di un mutuo di scopo), sulla assenza di indicatori della pericolosità del Panzeca al momento della istruttoria, sulla 'finalizzazione' del mutuo al completamento degli immobili, sulla avvenuta erogazione della somma in più momenti in ragione dell'avanzamento delle opere, sulla differenza tra la persona giuridica destinataria del finanziamento e la persona fisica portatrice di pericolosità(il Panzeca) , il che renderebbe del tutto irrilevante la mancata verifica della capacità reddituale del Panzeca in sede di istruttoria.
In assenza, all'epoca, di indicatori di pericolosità soggettiva del Panzeca, l'operazione di finanziamento era da ritenersi confwme alla legislazione allora vigente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Vanno premesse alcune argomentazioni in diritto sul tema oggetto di trattazione.
2. Il primo aspetto in diritto riguarda la verifica, preliminare ma necessariamente coordinata in via logica a tutte le evidenze disponibili, del profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia alla realizzazione o prosecuzione della attività illecita, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca. Per quanto detto aspetto sia, essenzialmente, una componente del più ampio giudizio circa la condizione di «buona fede» del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica (come la novellazione parziale dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, intervenuta con legge n.161 del 2017 sta a dimostrare) è prevalente, nella evoluzione della giurisprudenza di legittimità, la tesi per cui detto nesso di strumentalità tra l'erogazione del credito e il consolidamento di una attività illecita non possa essere ricavato in via presuntiva, essendo necessario realizzare, in sede di decisione sulla domanda, una obiettiva ricostruzione in fatto della condizione in parola.
Si è infatti ritenuto, in diversi arresti, che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. VI n. 36690 del 30.6.2015, rv 265606) . Analogamente, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (Sez.
VI n.55715 del 23.11.2017, rv 272232). Tale dimostrazione (quanto al nesso di strumentalità) è da ritenersi vieppiù necessaria nei casi in cui si registri un consistente «scarto temporale» tra l'erogazione del credito e la «emersione» della condizione di pericolosità soggettiva di uno dei destinatari, come ritenuto da Sez. I n. 42084 del 19.9.2014 (ove pure si afferma che il principio secondo cui la "buona fede" in tanto è suscettibile di considerazione in quanto si riferisca all'erogazione di crediti che risultano essere stati oggettivamente funzionali all'attività illecita del sottoposto a misura di prevenzione; mentre nel caso di assenza -di dimostrazione- del nesso di strumentalità la disposizione citata non consente che il diritto di credito del terzo derivante da atto anteriore al sequestro, e assistito da ipoteca pure iscritta anteriormente, sia pregiudicato dalla confisca, a prescindere dall'atteggiamento "soggettivo" del creditore). 2.1 Nel caso in esame la motivazione espressa dal Tribunale sul nesso di strumentalità (tra l'avvenuta erogazione del credito e la realizzazione di finalità correlate alla condizione soggettiva di pericolosità del Panzeca) è ineccepibile, essendosi apprezzata la correlazione temporale tra condizione soggettiva e realizzazione di una attività edilizia (non supportata da esperienze pregresse e da solidità imprenditoriale) agevolata dalla appartenenza del Panzeca al consorzio mafioso.
Del resto nemmeno la società ricorrente muove critiche alla ricostruzione in fatto del nesso di strumentalità.
3. Il secondo aspetto è rappresentato dalla necessaria dimostrazione, da parte del soggetto che chiede tutela, di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Tale dimostrazione, come è noto, si basa - essenzialmente - su indicatori logici, posto che è lo stesso legislatore a richiedere - ora per allora - un apprezzamento di fatto relativo all'impiego, o meno, della diligenza richiesta per il tipo di operazione effettuata (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011). Il diniego di tutela, pertanto, è dipendente dalla esistenza di un profilo colposo (in termini di negligenza) a carico dell'ente creditizio e ciò non perché all'operatore bancario siano state delegate funzioni di polizia giudiziaria (la banca non è certo tenuta a 'scoprire' la mafiosità di uno dei soggetti interessati al finanziamento) ma più semplicemente perché l'esistenza di indicatori di anomalia (trascurati) o l'assenza di adeguate verifiche istruttorie circa la solidità economica dei soggetti richiedenti o circa il contesto complessivo di ragionevolezza della operazione (fatto che avrebbe potuto far apprezzare gli indicatori di anomalia di cui sopra) pone - di per sé - l'ente creditizio in una 'condizione colposa' che non consente di ottenere la tutela offerta dall'ordinamento, basata sulla nozione di 'affidamento incolpevole' o di 'errore scusabile' circa la agevolazione oggettiva offerta ad un segmento dell'attività criminosa(si vedano, in termini generali Sez.
VI n. 25505 del 2.3.2017, rv 270028; Sez. VI n. 50018 del 17.9.2015, rv 265930; Sez.VI n.32524 del 16.6.2015, rv 264374) . 3.1 Nel caso in esame la assoluta superficialità della istruttoria - all'epoca svolta da BNL - è stata ampiamente argomentata dal Tribunale (assenza di verifiche sula solidità dell'impresa e sull'andamento economico degli ultimi esercizi, una per tutte) e le allegazioni difensive non colgono nel segno, essendo limitate essenzialmente a valorizzare un profilo di convenienza economica rapportato al valore dell'opera realizzata.
Si tratta di un argomento non decisivo, posto che l'erogazione del credito è anche correlata alla accurata verifica della affidabilità e solvibilità del contraente, dovendosi in caso contrario ipotizzare in via ordinaria l'attivazione della procedura esecutiva ed il rientro, in tal modo, del capitale erogato. In tal modo si apprezza soltanto l'entità del rischio per la banca erogatrice ma si neutralizzano del tutto le forme di garanzia preventiva e le regole di ordine economico correlate al procedimento di erogazione. Va inoltre precisato, anche in rapporto ai contenuti delle requisitoria scritta del Procuratore Generale, che il Collegio ritiene di dissentire - in parte - da quanto di recente affermato da Sez.
V sent. n. 12772 del 5.2.2020. Ed invero, ferme restando le differenze tra i casi oggetto di esame, in detta sentenza si censura, come segnalato nella requisitoria del P.G., una decisione reiettiva dell'ammissione del credito a tutela anche sotto il profilo della 'mancata dimostrazione' (nella decisione impugnata) circa la possibile scoperta del nesso di strumentalità lì dove l'istruttoria finalizzata alla erogazione del muto fosse stata più penetrante. Dovrebbe essere, in altre parole dimostrata, a fronte delle allegazioni della parte, l'incidenza causale tra le omissioni di verifica e la mancata scoperta del nesso di strumentalità.
Simile giudizio controfattuale, ad avviso del Collegio, non è richiesto dalla disposizione di legge in tema di tutela del credito (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011).Ciò perché una volta dimostrato 'in positivo' - da parte del giudice investito della domanda, il presupposto oggettivo della strumentalità, si transita in una fattispecie legale governata da un onere dimostrativo in capo all'ente erogatore che ha ad oggetto l'avere - o meno - realizzato all'epoca le dovute verifiche circa i profili di affidabilità imprenditoriale ed economica (con rispetto delle disposizioni in tema di sospetto di riciclaggio o reimpiego) dei soggetti interessati alla percezione del finanziamento.
Il profilo colposo, una volta riconosciuto, è da ritenersi - in quanto tale - ostativo alla ammissione del credito alla particolare forma di tutela offerta dal legislatore, non essendo richiesta l'ulteriore verifica (peraltro connotata da margini di estrema opinabilità, tali da prestare il fianco ad una incontrollabile discrezionalità valutativa) della incidenza del profilo colposo sulla 'scoperta' del nesso di strumentalità. Va rilevato, del resto, che è lo stesso legislatore, come si è detto, a costruire la fattispecie servendosi, in chiave esplicativa, di indicatori logici, la cui elevazione a parametro legale esclude la necessità di una ulteriore verifica controfattuale.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricor