Sentenza — n. 33897/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/05/1985 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/septite le conclusioni del PG . r>« à IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 2 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di applicazione di misure alternative alla detenzione introdotta da Pagano Giuseppe. 1.1 In motivazione, premesso che il cumulo ricomprende condanne per fatti di estorsione, spaccio di stupefacenti ed evasione, si compie riferimento ad ulteriore grave condotta (evasione dagli arresti domiciliari ed altro) risultante da accertamenti compiuti dai carabinieri di Palo del Colle in data 1 giugno 2020. Il Tribunale si determina pertanto in senso negativo, valorizzando la pluralità di fatti di reato in espiazione - relativamente recenti - e la manifestata tendenza del Pagano a strumentalizzare i benefici penitenziari a lui concessi in passato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non vi è pertanto alcuna possibilità di rivalutazione della base fattuale della decisione, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/05/1985 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/septite le conclusioni del PG . r>« à IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 2 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di applicazione di misure alternative alla detenzione introdotta da Pagano Giuseppe. 1.1 In motivazione, premesso che il cumulo ricomprende condanne per fatti di estorsione, spaccio di stupefacenti ed evasione, si compie riferimento ad ulteriore grave condotta (evasione dagli arresti domiciliari ed altro) risultante da accertamenti compiuti dai carabinieri di Palo del Colle in data 1 giugno 2020. Il Tribunale si determina pertanto in senso negativo, valorizzando la pluralità di fatti di reato in espiazione - relativamente recenti - e la manifestata tendenza del Pagano a strumentalizzare i benefici penitenziari a lui concessi in passato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pagano Giuseppe. Il ricorso è affidato ad una unica deduzione, espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Osserva il ricorrente che la decisione si fonda esclusivamente su quanto comunicato dalla autorità di polizia in riferimento alla presunta evasione avvenuta il 1 giugno 2020. Ciò non avrebbe consentito di rigettare le domande, specie in rapporto a quella relativa all'affidamento in prova, dovendosi realizzare una valutazione globale della personalità del richiedente. Si contesta, peraltro, la stessa ricostruzione dell'episodio del 1' giugno, frutto di prova dichiarativa non sufficientemente riscontrata.
3. li ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto all'episodio avvenuto il l jgiugno del 2020 la valutazione degli atti da parte del Tribunale di Sorveglianza è sempre possibile in via autonoma, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità rispetto all'eventuale procedimento penale : in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez.
I n. 25640 del 21.5.2013, 256066). Non può procedersi, peraltro, ad ulteriore valutazione in fatto in sede di legittimità, data la presenza di motivazione non manifestamente illogica sul punto. 3.2 In ogni caso la valutazione operata dal Tribunale non si limita a valorizzare tale episodio - di certo significativo - ma si estende all'esame della personalità del sogetto per come risulta dalla pluralità e gravità dei fatti in esecuzione. Ne deriva un apprezzamento non illogico di attualità della pericolosità sociale, ostativo all'accoglimento di tutte le domande.
Non vi è pertanto alcuna possibilità di rivalutazione della base fattuale della decisione, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffael