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Sentenza — n. 33893/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33893/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33893/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, con decreto emesso in data 13 febbraio 2019, hadisposto la confisca - di prevenzione - di svariati beni mobili ed immobili nei confronti degli eredi (o di prestanome in vita) di Feliciano Mallardo. I beni oggetto di confisca sono compiutamente indicati nel dispositivo del decreto. Le parti private del procedimento sono : - Taglialatela Scafati Flora (classe 1955, coniuge) , Mallardo Maria Domenica (classe 1983, figlia), Mallardo Anthony (classe 1987, figlio), Mallardo Carlo Antonio (classe 1985, figlio) , Connparone Ferdinando (classe 1972, ritenuto intestatario fittizio), Scotto di Covella Giuseppe (classe 1978, ritenuto intestatario fittizio). 1.1 Va premesso che la pericolosità soggettiva (di tipo qualificato) è riferita, nella decisione citata, al solo Fnskiano Mallardo (classe 1951), deceduto il 27 maggio del 2015, dopo un ultimo arresto avvenuto nel 2011. Quanto a tale profilo, i contenuti del decreto di primo grado possono essere così sintetizzati (si veda in particolare da pag.25 a pag.146) :

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33893/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento alle ulteriori unità immobiliari acquistate da Mallardo Carlo Antonio nel 2006 (per 225mila euro) si evidenzia che anche in tal caso non può dirsi esistente il margine necessario di redditività lecita, né in capo all'acquirente formale che in capo a Mallardo Feliciano, per i motivi già contenuti nella decisione di primo grado e non adeguatamente contrastati. 2.5 II quarto punto della decisione riguarda il bene immobile ritenuto riferibile a Feliciano Mallardo (negozio Carpisa) ed intestato a Ferdinando Comparone ( unità immobiliare sita in Giugliano in Campania a Corso Campano n.156, riportata nel N.C.E.U. al f.92, part.258, sub 15).

Parole chiave

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impiego illecito di valori patrimoniali consulenza in investimenti beni di famiglia reddito immobiliare società immobiliare investimento di capitali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TAGLIALATELA SCAFATI FLORA nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA( ITALIA) il 14/03/1955 MALLARDO MARIA DOMENICA nato a VILLARICCA( ITALIA) 1) 14/08/1983 MALLARDO CARLO ANTONIO nato a VILLARICCA( ITALIA) il 14/02/1985 MALLARDO ANTHONY nato a VILLARICCA( ITALIA) il 23/12/1987 COMPARONE FERDINANDO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA( ITALIA) il 02/01/1972 avverso il decreto del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/~e le conclusioni del PG Pr • Ci ev4.4,4••n-t. ;.,A.A.-.0 aA•A rJt

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto emesso in data 13 febbraio 2019, hadisposto la confisca - di prevenzione - di svariati beni mobili ed immobili nei confronti degli eredi (o di prestanome in vita) di Feliciano Mallardo. I beni oggetto di confisca sono compiutamente indicati nel dispositivo del decreto. Le parti private del procedimento sono : - Taglialatela Scafati Flora (classe 1955, coniuge) , Mallardo Maria Domenica (classe 1983, figlia), Mallardo Anthony (classe 1987, figlio), Mallardo Carlo Antonio (classe 1985, figlio) , Connparone Ferdinando (classe 1972, ritenuto intestatario fittizio), Scotto di Covella Giuseppe (classe 1978, ritenuto intestatario fittizio). 1.1 Va premesso che la pericolosità soggettiva (di tipo qualificato) è riferita, nella decisione citata, al solo Fnskiano Mallardo (classe 1951), deceduto il 27 maggio del 2015, dopo un ultimo arresto avvenuto nel 2011. Quanto a tale profilo, i contenuti del decreto di primo grado possono essere così sintetizzati (si veda in particolare da pag.25 a pag.146) :

a) il clan camorristico dei Mallardo di Giugliano in Campania (capeggiato da Mallardo Francesco, Mallardo Giuseppe - tra loro fratelli - e Mallardo Feliciano, cugino dei due) è stato ritenuto esistente e operativo in numerose sentenze penali divenute definitive. Tra queste viene indicata la decisione emessa dal Tribunale di Napoli in data 6 dicembre 1999, divenuta irrevocabile nel 2002, anche nei confronti di Feliciano Mallardo. L'associazione viene ritenuta attiva sin dalla fine degli anni settanta del secolo scorso, nell'ambito del cartello della Nuova Famiglia (clan Nuvoletta, Alfieri, Bardellino, Licciardi), storicamente contrapposto alla NCO di Raffaele Cutolo.

Viene altresì indicata la posteriore decisione emessa dal Tribunale di Napoli il 3 marzo del 2015 (prima del decesso di Feliciano Mallardo) sempre per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. . In detta decisione Feliciano Mallardo è stato condannato alla pena di anni 24 di reclusione, in riferimento al ruolo direttivo svolto nell'ambito del clan Mallardo (in secondo grado si è preso atto del decesso). Si compie riferimento, quanto alle fonti di prova, alle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia tra cui Pirozzi Giuliano, soggetto intraneo al clan Mallardo sino al 2010 e ritenuto 'uomo di fiducia' proprio di Feliciano Mallardo.

Si citano e si riportano intercettazioni telefoniche ed ambientali, a sostegno della ricostruzione di accusa che vede Feliciano Mallardo 'reggente' in un certo periodo del clan, dedito ad investimenti illeciti soprattutto nel settore immobiliare.

b) il percorso criminale di Feliciano Mallardo, secondo il Tribunale, evidenzia pertanto un particolare livello di pericolosità qualificata (più condanne per associazione di stampo mafioso e intestazione fittizia di beni) sino al momento del suo decesso del 2015, avvenuto in stato detentivo. Il primo arresto di Feliciano Mallardo per il delitto di associazione per delinquere semplice risale al 1981. E' stato inoltre tratto in arresto nel 1995 (anche per associazione di stampo mafioso) ed è rimasto detenuto sino al 10 agosto 1999, nuovamente tratto in arresto il 10 aprile del 2000 (detenuto sino al 9 marzo del 2002), ancora tratto in arresto nel luglio del 2002 (scarcerato a marzo del 2004) e nel 2011, come si è detto. Secondo il Tribunale si tratta, pertanto, di una precisa scelta di vita che consente di inquadrare il soggetto - sia pure in via incidentale - nella categoria tipica della pericolosità qualificata di cui all'art.4 d.lgs. n.159 del 2011 sin dagli \'settanta del secolo scorso.

c) il Tribunale precisa, inoltre, che i soggetti coinvolti nel procedimento non hanno - in sostanza - contestato il profilo soggettivo di pericolosità di Feliciano Mallardo, ma hanno articolato la prova esclusivamente su profili di carattere patrimoniale. 1.2 Va precisato che - quanto agli aspetti patrimoniali - nel corso del procedimento di primo grado la difesa degli eredi Mallardo ha depositato due consulenze tecniche di parte (il 23 gennaio 2018 e il 6 marzo 2018) e una relazione di stima dei beni. Il Tribunale non ha ritenuto di disporre una perizia di ufficio.

E' stato escusso il consulente della difesa in contraddittorio in data 10 ottobre 2018. La stima dei beni in sede di indagini (valore commerciale) era stata realizzata dalla polizia giudiziaria e, ove si considerino i beni immobili intestati alle persone fisiche e quelli intestati alle persone giuridiche - attuali ricorrenti - è pari ad un milione e 800 mila euro circa. Tenendo conto anche dei valore dei beni (due unità immobiliari realizzate tra il 2004 e il 2008) oggetto di confisca in danno di Scotto di Covella Giuseppe (non ricorrente) la stima complessiva del valore degli immobili è pari a 2 milioni e 800 mila euro circa.

A ciò dovrebbe aggiungersi il valore dei beni mobili (gioielli, orologi e monili) pure caduti in confisca (già in sede penale), per circa 170 mila euro. Il valore stimato dei beni oggetto di confisca in primo grado si posiziona, pertanto, intorno ai tre milioni di euro. 1.3 II Tribunale ritiene che tutti i beni oggetto di confisca, pur intestati già in vita a familiari e terzi, siano nella disponibilità indiretta di Feliciano Mallardo, anche in ragione della scarsa capacità di produzione del reddito degli altri componenti il nucleo familiare, nonché in rapporto alle dichiarazioni del Pirozzi, confermate dalle intercettazioni di conversazioni (ampiamente riportate nel testo della decisione).

Quanto al giudizio di sproporzione tra reddito lecito e valore degli investimenti (v. pag. da 146 a pag. 257 del decreto di primo grado) si afferma - in sintesi - che :a) le verifiche operate dalla Guardia di Finanza circa la capacità redkuale, dal 1989 al 2012 compreso, di Mallardo Feliciano e degli appartenenti al nucleo familiare sono esaurienti;

b) dal reddito netto, pur esistente, vanno detratte le spese per il sostentamento del nucleo familiare e quelle accertate per acquisti di beni non confiscati;

c) ne deriva una complessiva disponibilità per investimenti del tutto incongrua rispetto al valore dei beni, complessivamente inteso. Anche a seguito del contraddittorio tecnico, il Tribunale mantiene tale opzione ricostruttiva Viene in particolare precisato che non possono essere ritenuti utili fonti di reddito, al fine di riequilibrare la sproporzione, quelli percepiti da società commerciali il cui avviamento sia avvenuto con immissioni di capitali di illecita provenienza, né i redditi da locazione di immobili parimenti frutto di investimenti illeciti.

Ciò si afferma, in effetti, soprattutto con riferimento alle attività di intermediazione immobiliare che risultano gestite, nel corso del tempo, dai figli di Feliciano Mallardo ma che risultano 'avviate' con immissione di capitali illeciti. Si rimprovera, peraltro, al consulente di parte di non aver fatto sempre riferimento al reddito di impresa (utile effettivo) ma a nozioni diverse, quale il fatturato, il volume di affari o i ricavi. 1.4 Il Tribunale esamina partitamente le singole posizioni dei familiari o degli intestatari fittizi e perviene alla statuizione di confisca di tutti i beni caduti in squestro.

Va segnalato in particolare che:

a) viene evidenziata la quasi totale incapacità di produzione di reddito in capo a Taglialatela Scafati Flora, nonché i modesti ricavi imputabili alla MD Assicurazioni, già Broker Assicurazioni, sì da rienere ingiustificati gli acquisti immobiliari riferibili alla medesima Scafati e alla MD ;

b) analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento alla posizione di Mallardo Maria Domenica, precisandosi che i redditi derivanti dall'attività assicurativa dovrebbero ritenersi inficiati da illegittimità 'derivata' ;

c) quanto ai redditi conseguiti da Mallardo Carlo Antonio si osserva che la stessa società Ma.Ca. altro non era che un investimento di risorse illecite realizzato da Mallardo Feliciano, il che porta a ritenere non computabili a fini di rettifica della sproporzione i redditi, peraltro non tali da giustificare gli acquisti, conseguiti attraverso tale attività . Le risultanze probatorie portano infatti ad affermare che il principale settore di reinvestimento del Mallardo Feliciano era proprio quello immobiliare, anche in ragione della permeabilità delle amministrazioni comunali alle esigenze del clan camorristico.

La costituzione della società avviene nel 2004 quando il Mallardo Carlo Antonio - appena diciannovenne - non aveva alcun reddito né esperienza nel settore, ad ulteriore dimostrazione della sottostante iniziativa economica paterna. La presenza di fonti di investimento riconducibili a Mallardo Feliciano viene ampiamente argomentata anche in rapporto alle iniziative imprenditoriali della Dream House, società che in sostanza rappresenta la 'prosecuzione' della Ma.Ca. con inserimento di Mallardo Anthony nella composizione della proprietà. Anche in tal caso si evidenzia la sproporzione tra l'utile netto della società e le iniziative di investimento realizzate tra il 2006 e il 2008;

d) quanto alla posizione di Comparone Ferdinando il Tribunale affronta il tema difensivo basato sul rinvenimento di un contratto preliminare del 2007 (tra Comparone e il Moraca) da cui si evince che, quanto al locale sito in Corso Campano ed intestato al Connparone, la rimessa economica del Mallardo Feliciano era rappresentata dal solo versamento iniziale di 60 mila euro (sul più ampio prezzo di 260mila euro) . Si ritiene, sul punto, che non vi è prova dell'effettivo versamento della caparra e che, in ogni caso, le conversazioni intercettate il 4 e 9 febbraio del 2010 attestano la disponibilità di fatto del bene in capo al Mallardo, nell'ambito di un più ampio rapporto intervenuto con la famiglia Comparone.

2. La Corte di Appello di Napoli, con decreto emesso in data 19 maggio 2020 :

a) ha disposto la revoca della confisca di un immobile intestato a Taglialatela Scafati Flora (acquisto del 1989, sito in Giugliano alla via San Vito n.3 - folio 92 p.11a 578 sub 103);

b) ha disposto la revoca della confisca di due (dei tre) immobili intestati a Comparone Ferdinando, affermandone la non pertinenza con il materiale probatorio acquisito;

c) ha confermato, nel resto, la prima decisione. 2.1 La Corte di Appello valuta una sopravvenienza probatoria rappresentata dal fatto che già dagli anni sessanta del secolo scorso la famiglia Mallardo (ed in quota il Feliciano) era proprietaria di un immobile di 17 vani sito in Mugnano di Napoli, concesso in locazione dal 1991 in avanti alla USL 23 con un importante canone. Ciò comporta una variazione degli assetti patrimoniali che, come si vedrà, impone di ritenere 'proporzionato' l'acquisto immobiliare del 1989 per 140 milioni di lire (con rate di mutuo onorate sino al 2004).Conviene tuttavia sintetizzare la decisione per temi, selezionati in ragione della rilevanza, riferiti dalla Corte di secondo grado ai contenuti dell'atto di appello (cui è stata allegata consulenza e nota di replica del consulente di parte). 2.2 Un primo punto della decisione è rappresentato dal giudizio incidentale di pericolosità del defunto Feliciano Mallardo.

Circa tale aspetto, la Corte di Appello ribadisce che le prime concrete manifestazioni di pericolosità sociale risalgono al 1981 e che il Mallardo Feliciano era stabilmente inserito nel clan camorristico di famiglia già nei primi anni '80, con ascesa al vertice nel periodo successivo . Si compie riferimento ai contenuti delle sentenze del 1999 e del 2015, acquisite agli atti, nonché ai contenuti del decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale del 1993. Si posiziona, pertanto, il dies a quo della insorgenza della pericolosità all'anno 1981. 2.3 Il secondo punto della decisione è rappresentato, come si è anticipato, dalle vicende economiche del nucleo familiare in rapporto all'acquisto immobiliare del 1989 (immobile intestato a Taglialatela Scafati Flora, oggetto di restituzione).

In sintesi, la Corte di secondo grado ritiene - anche per le modalità dell'acquisto da società cooperativa edilizia - che l'impegno finanziario (compreso il pagamento delle rate di mutuo per complessivi quindici anni) sia compatibile con il reddito lecito famihre. Nel reddito lecito viene computato dalla Corte di Appello il guadagno dichiarato e derivante - a Feliciano Mallardo - dalla attività di sub-agente assicurativo svolta in Giugliano proprio a partire dal 1989 e fino al 1996. Si computa altresì la donazione ricevuta da Filtroso Caterina (circa 18 milioni) nel 1989 e si computa la quota riGevuta, almeno tra il 1990 e il 1992, dalla locazione dell'immobile di famiglia sito in Mugnano di Napoli.

Ciò porta a ritenere sostenibile, sulla base delle tabelle reddituali, sia l'anticipo iniziale che il pagamento delle rate di mutuo sino al 2004. 2.4 Discorso diverso viene fatto - al terzo punto della decisione - per le altre unità immobiliari ritenute riferibili a Feliciano Mallardo ed intestate ai figli o alle società. La Corte di secondo grado esamina partitamente i cespiti. 2.4.1 Quanto alla MD Assicurazioni (socie la Taglialatela e Mallardo Maria Domenica) si evidenzia che pacificamente - con riferimento alle intercettazioni - la intestazione della società alla moglie e (in un secondo momento) e alla figlia della 'storica' agenzia assicurativa (che comunque garantiva una base lecita di guadagno) fu 'voluta' da Feliciano Mallardo durante gli anni '90 per 'salvare' la società da possibili confische, e dunque va ritenuta fittizia (con relativa confisca) al di là della possibile 'capienza economica' della Taglialatela a procedere all'acquisto delle quote.

Quanto alle tre unità immobiliari acquistate nel 2005 da tale società (alla via San Vito n.3, con i sub 29, 30 e 31), per un importo dichiarato pari a 168mila euro, la Corte di merito afferma che pur volendo ritenere - come proposto dagli appellanti - l'acquisto operato non con i fondi della società ma con quelli 'familiari', vi sarebbe comunque incapienza perché in tale momento storico l'accantonamento del nucleo familiare era pari a non più di 130mila euro. Ne deriva la conferma della confisca. 2.4.2 Quanto agli immobili acquistati l'anno seguente, 2006, ed intestati a Mallardo Maria Domenica e Mallardo Anthony - per un importo complessivo di 261mila euro - si evidenzia che il motivo di appello è generico in rapporto all'acquisto di Mallardo Anthony, posto che è pacifica la provenienza delle risorse da Mallardo Feliciano.

Quanto all'immobile intestato a Maria Domenica e finanziato con mutuo trentennale (solo in minima parte onorato) neanche l'appellante contesta la provenienza delle somme - data la modesta capacità reddituale della intestataria formale - da Mallardo Feliciano. Ciò comporta il rigetto dell'appello, avendo congruamente dimostrato il Tribunale la sproporzione reddituale anche conteggiando il reddito 'familiare'. La Corte di Appello, in tale parte della decisione, definisce irrituale l'allegazione all'atto di appello di 'note di replica' del consulente di parte. 2.4.3 Quanto alla Dream House srl (nella parte riferita a Mallardo Carlo Antonio) si evidenzia che nessun rilievo può essere attribuito alla revoca del sequestro avvenuta in sede penale a favore del socio Moraca Mauro (genero di Feliciano Mallardo), in virtù del fatto che tale revoca è esclusivamente dipesa dalla 'inerzia' dell'organo dell'accusa a controdedurre alle allegazioni difensive in quella sede formulate.

Vengono rievocate le vicende costitutive della società (anno 2007) e si conferma, anche in ragione dei contributi dichiarativi resi dai collaboratori di giustizia, che si trattò di un investimento di risorse illecite da parte di Feliciano Mallardo, analogamente a quanto avvenuto per la Ma.Ca. . Da ciò la conferma della impossibilità di ritenere lecito il reddito prodotto dalla società ed i compensi formalmente attribuiti a Mallardo Carlo Antonio. L'acquisto immobiliare dell'anno 2008 (per un importo dichiarato di 100mila euro) viene ritenuto ingiustificato e derivante da risorse provenienti da Mallardo Feliciano. 2.4.4.

Con riferimento alle ulteriori unità immobiliari acquistate da Mallardo Carlo Antonio nel 2006 (per 225mila euro) si evidenzia che anche in tal caso non può dirsi esistente il margine necessario di redditività lecita, né in capo all'acquirente formale che in capo a Mallardo Feliciano, per i motivi già contenuti nella decisione di primo grado e non adeguatamente contrastati. 2.5 II quarto punto della decisione riguarda il bene immobile ritenuto riferibile a Feliciano Mallardo (negozio Carpisa) ed intestato a Ferdinando Comparone ( unità immobiliare sita in Giugliano in Campania a Corso Campano n.156, riportata nel N.C.E.U. al f.92, part.258, sub 15).

La Corte di secondo grado, nel confermare la confisca dell'immobile evidenzia, in sintesi, che :

a) la nozione di disponibilità, rilevante a fini di confisca, non coincide con quella di 'avvenuto impiego di risorse' ma può risolversi anche in un apprezzamento di una situazione di fatto;

b) ciò posto, anche seguendo l'impostazione difensiva (e dunque anche ritenendo che il Mallardo avesse versato solo la caparra derivante dal contratto preliminare e non altro) sta di fatto che dalle conversazioni emerge la volontà del Comparone di porre il bene a disposizione del Mallardo sin da subito, ed in ciò risiede il presupposto utile alla conferma della confisca.

3. I ricorsi proposti avverso la decisione di secondo grado. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di Comparone Ferdinando deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dell'immobile rimasto intestato al ricorrente. In sintesi si rileva che la Corte di secondo grado ha ritenuto fondata la prospettazione in fatto della difesa - quanto alla avvenuta stipula del contratto preliminare, non seguito da atto pubblico - ma ha ugualmente confermato la confisca in ragione di una erronea ricognizione in diritto del presupposto della 'disponibilità' del bene in capo a Feliciano Mallardo.

L'affermazione risultante dalle intercettazioni concretizza esclusivamente una offerta di utilizzo del locale, in favore del Mallardo, pur nella impossibilità di stipulare l'atto di trasferimento (per il mancato pagamento delle rate di mutuo residue da parte del Comparone), ma non può essere equiparata ad un avvenuto acquisto del bene da parte del soggetto portatore di pericolosità. 3.2 Il ricorso proposto nell'interesse di Taglialatela Scafati Flora , Mallardo Maria Domenica , Mallardo Anthony e Mallardo Carlo Antonio articola più motivi, in riferimento alle diverse entità soggettive.

In premessa si precisa che i ricorrenti sono da ritenersi eventuali 'intestatari fittizi in vita' di Mallardo Feliciano, con necessaria applicazione dei principi di diritto espressi nell'arresto Sez. U ric. De Angelis.La fittizietà delle intestazioni andava, dunque, accertata in modo rigoroso e sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca delle quote sociali della MD Sas . La difesa muove dalla constatazione secondo cui l'attività svolta dal 1989 in avanti dal Mallardo nel settore assicurativo è stata ritenuta - proprio dalla Corte di Appello - del tutto lecita, posto che le risorse provenienti dalla agenzia del Mallardo sono state ritenute utili a giustificare l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 1989 ed intestato alla Taglialatela.

Nonostante tale affermazione, la Corte di merito ha confermato la confisca esclusivamente in ragione dello 'scopo elusivo' della intestazione delle quote alla moglie e alla figlia del Mallardo, senza considerare che la confisca di prevenzione non prevede simile tipologìa di provvedimento. La capacità patrimoniale riconosciuta in capo alla Taglialatela avrebbe dovuto condurre alla revoca della confisca disposta in primo grado. 3.2.2 Al secondo e terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei beni immobili intestati alla suddetta società MD (acquisti del 2006), nonché in riferimento alla confisca della autovettura intestata a Mallardo Maria Domenica e della unita- immobiliare a lei intestata.

Si evidenzia, quanto agli immobili, che la Mallardo Maria Domenica ha regolarmente pagato le rate di mutuo sino al sequestro avvenuto in sede penale, nel 2013. Si evidenzia che se l'attività svolta dal Mallardo Feliciano sino al 1996 (di subagente assicurativo) era da ritenersi lecita non poteva diventare illecita dal 1997 in poi solo perché la titolarità dell'agenzia era in capo ai familiari (l'inserimento della figlia è avvenuto solo nel 2002). Dunque andava ritenuta sussistente la capacità economica di Mallardo Maria Domenica e della società, sì da giustificare l'acquisto tramite l'accensione del mutuo.

Anche a voler ritenere presente il 'sostegno familiare' la disponibilità del nucleo in tale periodo storico era pari a circa 170mila euro, sì da giustificare in ogni caso l'acquisto dei beni della MD. Il mutuo, quanto alla abitazione personale, era peraltro cointestato al Moraca e di ciò la Corte di Appello non ha tenuto conto. 3.2.3 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca delle quote sociali detenute da Maliardo Carlo Antonio e Mallardo Anthony e beni aziendali della Dream House srl, nonché mancato apprezzamento dei contenuti della consulenza di parte.Si ritiene non comprensibile il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di Appello.

E' apodittico affermare che la MACA fosse esclusivamente uno schermo per gli investimenti illeciti di Feliciano Mallardo, non essendo peraltro mai stato realizzato un contraddittorio effettivo con i quotisti dell'epoca (tra cui il Moraca). Da ciò deriva la irragionevole considerazione di derivazione illecita della Dream House. Così come il superamento della decisione favorevole al Moraca, intervenuta in sede penale, è stato realizzato senza un reale confronto con le ragioni di quella decisione, posto che le due statuizioni (quella penale e quella di prevenzione) risultano in contrasto insanabile.

Si rivendica, in fatto, la trasparenza dell'operazione immobiliare realizzata dalla Dream House senza apporto di capitali esterni, essendo stato acquistato il terreno con permuta di cosa presente con cosa futura ed essendo stati ottenuti anticipi sulle future vendite dai promissari acquirenti. 3.2.4 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca delle tre unità immobiliari acquistate nel 2006 da Mallardo Carlo Antonio. Si ritiene non esaminato il motivo di appello, che viene nuovamente illustrato, tramite integrale riproduzione (da pag. 34 a pag. 54 dell'atto di ricorso) della consulenza di parte. 3.2.5 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei monili di famiglia.

Si contesta la ritenuta carenza di interesse a contestare una 'doppia confisca', posto che l'estinzione della procedura di prevenzione, a fronte di confisca penale già dichiarata, sarebbe provvedimento più favorevole. 3.2.6 E' stata depositata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale - che ha concluso per il rigetto dei ricorsi -, con cui si è ribadita la fondatezza delle argomentazioni esposte nell'atto principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Comparone Ferdinando è fondato. 1.1 La opzione espressa dalla Corte di Appello di Napoli circa la nozione di «disponibilità indiretta», rilevante a fini di confisca di prevenzione, è da ritenersi non in linea con i recenti principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità, a partire da Sez. U 2015 ric. Spinelli.Ad essere colpita dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca - come chiaramente espresso anche dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019 - è l'accumulazione patrimoniale illecita, derivante dalla constatata pericolosità storica del soggetto proposto (o nei cui confronti si realizza, come nel caso in esame, una valutazione incidentale di pericolosità).

Lì dove detta accumulazione illecita si sia tradotta in investimenti, l'ablazione del bene che li incorpora ristabilisce - con funzione essenzialmente recuperatoria - l'ordine economico e funge da deterrente alla riproduzione delle condotte illecite. Si veda, il passaggio espresso dal giudice delle leggi in tema di confisca nella citata decisione n.24 del 2019 : [.. la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente - come talvolta si sostiene - a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio- punitiva delle misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene.

In effetti, nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina - come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle sezioni unite della Corte di cassazione - un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità» (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015). In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso una condotta illecita - presunzione a sua volta fondata sul puntuale riscontro, da parte del giudice, dei requisiti dettati dalla normativa in esame -, o a fortiori in presenza di prove dirette di tale origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico, o comunque di far sì (eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzato quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere.

In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell'ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene. Quest'ultimo potrà, così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato - quanto meno ove non sia possibile restituirlo a un precedente titolare, che ne fosse stato illegittimamente spogliato - a finalità di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente perseguite dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati [.. ] 1.2 Anche nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, si è pertanto venuta ad affermare una nozione di «disponibilità» rilevante a fini di confisca più restrittiva (rispetto alle opzioni interpretative basate sulla mera relazione materiale tra il soggetto ed il bene) ed essenzialmente correlata alla dimostrazione - ovviamente anche indiziaria - dell'avvenuta provenienza delle risorse economiche necessarie per l'acquisto del bene «da parte» del soggetto pericoloso.

Si veda quanto affermato già da Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, ric. Mancuso ed altri, (n.m. sul punto) secondo cui [...) la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale (v. Sez. U. 2015 Spinelli') come strumento di inibizione della pericolosità «trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua 'genesi illecita' (il bene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione della sua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita, correlate alle attività contra legem del proposto) impone di riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che 'quel bene' rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall'intestatario formale.

Dunque, a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili - se l'impiego delle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorìe, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione)[..]. Il principio di diritto in questione è stato di recente ribadito da Sez. VI n. 19767 del 27.5.2020, rv 279266, ove si è affermato che la confisca di prevenzione dei beni, nei connotati strutturali dell'istituto disegnati dal legislatore e via via approfonditi e puntualizzati nella giurisprudenza di legittimità e in quella costituzionale, si fonda sul presupposto che il bene che ne costituisce l'oggetto sia stato acquistato con i proventi di attività illecita. 1.3 In tale contesto ermeneutico, pertanto, la eventuale relazione di fatto tra il soggetto pericoloso ed il bene è un semplice indizio di possibile «derivazione» del bene da un investimento di risorse illecite operato dal portatore di pericolosità, non idoneo a determinare la confisca ove contrastato da emergenze fattuali di segno diverso. 1.4 Ed è proprio questo il caso del Comparone, per come ricostruito dalla Corte di Appello di Napoli.

Dando credito alla impostazione difensiva in tema di «veridicità» del contratto preliminare di vendita reperito in sede di perquisizione (non seguito da atto definitivo in favore del Moraca), così come ritenuto dal giudice di merito, ne deriva che è stata acclarata la assenza di un effettivo investimento da parte del soggetto pericoloso, che avrebbe versato esclusivamente la somma di sessantamila euro, non idonea a determinare l'acquisto. L'offerta di disponibilità materiale del bene, pur rimasto nella titolarità del Comparone, al Mallardo non determina - pertanto - la venuta in essere del presupposto per la confisca, essendo frutto non già di un effettivo impiego di risorse economiche da parte del Mallardo, quanto di una forma di ossequio (probabilmente correlata al prestigio criminale del Mallardo) che al più avrebbe determinato una relazione di fatto tra il soggetto pericoloso ed il bene, non idonea a determinarne l'ablazione.

Sul punto la decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, come da dispositivo.

2. Il ricorso proposto da Taglialatela Scafati Flora , Mallardo Maria Domenica , Mallardo Anthony e Mallardo Carlo Antonio è in parte fondato, limitatamente alla confisca dei beni immobili intestati alla MD ASSICURAZIONI s.a.s. . 2.1 Non è fondata la doglianza relativa alla confisca delle quote sociali della MD Assicurazioni s.a.s. . Circa tale aspetto va preliminarmente evidenziato che il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge.

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte (ribadita da Sez. U 2014 ric. Repaci), deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, v.Sez. I 26.2.2009, rv 242887). Ciò ovviamente non esclude la possibilità di sindacare un errore di diritto che determini una scorretta impostazione del percorso giustificativo della decisione (in tal senso, Sez.

U 2018 ric. Gattuso).Ciò posto, va rilevato che quanto alle quote sociali della MD è stata congruamente dimostrata - in sede di merito - la fittizietà della intestazione delle medesime, operazione riconducibile alla iniziativa economica del Mallardo ed - in quanto tale - illecita, perché caratterizzata da finalità elusiva della possibile misura di prevenzione (Feliciano Mallardo era stato tratto in arresto nel 1995). Ciò se da un lato non 'trasforma' la posteriore attività commerciale in attività illecita (non essendovi prova di un afflusso di capitali illeciti in sede di avviamento), dall'altro giustifica la ablazione delle quote, trattandosi di frutto di attività negoziale illecita. 2.2 Non è fondata la doglianza relativa alla unità immobiliare intestata a Mallardo Maria Domenica.

Ed invero il percorso argomentativo esposto nella decisione impugnata non può dirsi apparente, specie considerando la esiguità dei redditi 'propri' della intestataria e l'esistenza di altri impegni finanziari del nucleo familiare di origine, intervenuti nel medesimo periodo . 2.3 Va, di contro, ritenuta meramente apparente - oltre che viziata in diritto - la motivazione con cui è stata confermata la confisca degli immobili acquistati nel 2005 e formalmente intestati alla MD. Ed invero, può convenirsi sul fatto che la provvista finanziaria sia di provenienza 'familiare', posto che è evidente la deviazione dagli scopi sociali della azienda (è la stessa difesa ad affermare che l'attività di agenzia non richiede particolari requisiti strutturali e, del resto, è questione di comune logica) e la complessiva strategia seguita nel periodo in esame da Feliciano Mallardo, tesa a realizzare incrementi è patrimoniali attribuiti alle compagini societarie gestite dai figli, su cui siVdiffuso il decreto di primo grado.

Tuttavia è la stessa Corte di Appello ad affermare che la provvista economica lecita del periodo in esame - riferita al nucleo familare - è alquanto prossima (130 mila euro) alla cifra (168 mila) indicata nell'atto di acquisto. Da ciò deriva l'evidente irragionevolezza - e dunque l'apparenza - del percorso argomentativo. Ed invero, per pervenire ad un affidabile giudizio di sproporzione la Corte di merito avrebbe dovuto da un lato verificare l'effettiva entità dell'impegno finanziario, dall'altro la effettiva possibilità di impiegare l'intera somma per detti acquisti e non per altre finalità concorrenti.

Ma in assenza di simili verifiche (che potranno essere realizzate in sede di rinvio) è evidente che, in diritto, la sproporzione sussiste quando il differenziale tra impiego e fonte lecita è ben più marcato di quello prospettato dalla Corte di Appello, dovendosi altrimenti realizzare una confisca di valore limitata alla quota non coperta dalla provvista finanziaria lecita. Il principio di diritto cui ci si richiama è stato di recente ribadito da Sez. VI n.35893 del 20.6.2019, rv 276832, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, non può essere disposta l'ablazione di un bene immobile nella sua interezza ove il pagamento del prezzo di acquisto sia avvenuto in parte con redditi di provenienza lecita, salvo il caso in cui la preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione sia tale da rendere irrisoria, anche per la peculiare natura e consistenza economica del bene, la quota di conferimento lecita.

Circa tali cespiti, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, come da dispostivo. 2.4 I residui motivi di ricorso introdotti dai formali intestatari sono infondati. Ed invero le motivazioni addotte, sui punti oggetto di contestazione, dalla Corte di Appello risultano adeguate e comprensibili, dunque non apparenti, sol che si consideri il (richiamato) contenuto del decreto di primo grado. Occorre compiere alcune precisazioni di metodo, che orientano il tema della ricostruzione patrimoniale. La vicenda oggetto di giudizio si è alimentata sul piano ricostruttivo - nel procedimento di primo grado - con più apporti dimostrativi (collaboratori di giustizia e intercettazioni di comunicazioni) che hanno consentito al Tribunale di affermare, in modo non rivalutabile in questa sede, che il settore privilegiato di investimento dei capitali illeciti accumulati negli anni '80 e '90 da Feliciano Mallardo è stato proprio quello immobiliare, tramite la costituzione di una rete di società intestate ai figli che hanno, nel corso del tempo, posto in essere (anche con la tolleranza della autorità amministrativa) molteplici iniziative economiche.

Da qui la considerazione per cui tali compagini societarie (la Ma Ca prima e la Dream House poi) non soltanto sono riconducibili alla iniziativa di Feliciano Mallardo (che dal 1996 non svolge più l'attività di assicuratore) ma sono - in quanto tali - uno strumento di reinvestimento dei capitali illeciti. A differenza dell'attività (lecita) di subagente assicurativo (proseguita in epoca posteriore dalla figlia) quella speculativa nel campo della intermediazione immobiliare e delle costruzioni è stata pertanto ritenuta una proiezione esterna della mafiosità del Mallardo Feliciano (anche in ragione dell'evidente squilibrio tra l'impatto economico degli acquisti avvenuti tra il 2005 e il 2008 e le residue risorse familiari), sicchè la redditività aziendale è stata ritenuta 'contaminata' e non utile a giustificare gli acquisti posti in essere nel periodo, sia dalle persone giuridiche che da Mallardo Anthony e Mallardo Carlo Antonio (che da tale attività hanno tratto i redditi dichiarati).

In questi termini, la ricognizione dei percorsi argomentativi delle due decisioni di merito non soltanto appare giuridicamente corretta (si veda, in termini generali, il divieto di addurre a sostegno del reddito lecito le plusvalenze derivanti da attività illecita in Sez. I n. 30219 del 15.1.2016, rv 267326, nonché la confiscabilità per intero dell'impresa che incorpori investimenti illeciti in Sez. II n. 31549 del 6.6.2019, rv 277225) ma non è rivalutabile nella presente sede di legittimità (nella sua base fattuale, esplicitata ampiamente in primo grado e richiamata in appello), né può essere contrastata attraverso una diversa ricostruzione dei flussi finanziari che parta - come quella introdotta dai ricorrenti - da una considerazione di perfetta liceità della attività economica.

Non si tratta, pertanto, di motivi di appello non esaminati, quanto di una prospettazione di parte che - pur nella stringatezza della risposta fornita dalla Corte di Appello - non affronta il tema principale, cercando di virare esclusivamente verso l'aspetto contabile. In tale ambito, legittima appare - peraltro - la conclusione diversa (quanto alla posizione del Moraca, trattata in sede penale) tra il procedimento penale e quello di prevenzione, in merito alla confisca delle quote e del patrimonio della Dream House. Il diverso approdo - consentito anche perché riguarda due quotisti diversi - è frutto del diverso ambito cognitivo, nelle due procedure, il che appare in linea con la 'autonomia valutativa' del giudice della prevenzione, di cui all'art.29 del d.lgs. n.159 del 2011.

Né può ritenersi sussistente un vizio di contraddittorio, posto che la Ma. Ca. non era più esistente da tempo e le persone fisiche coinvolte nel procedimento di prevenzione hanno avuto ampia possibilità di controdeduzione. Quanto alla (ribadita) confisca dei preziosi è da ritenersi corretta in diritto la risposta fornita dalla Corte di Appello, posto che l'avvenuta confisca in ambito penale rende carente l'interesse alla articolazione del motivo, trattandosi di beni già usciti dalla sfera giuridica dei precedenti possessori. 2.5 Per l'effetto, limitatamente ai beni intestati alla MD (compiutamente indicati in dispositivo) deve disporsi l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Va ricordato (v. Sez. U Gattuso) che la forma di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione Quanto alla posizione del Comparone, trattandosi di annullamento senza rinvio, va disposta la restituzione del bene all'avente diritto, come da dispositivo.

Per il resto, i ricorsi vanno rigettati.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente ai seguenti beni:

1) Unità immobiliare sita in Giugliano in Campania alla via San Vito n.3, riportata nel N.C.E.U. al f.92, part.578, sub 29 ;

2) Unità immobiliare sita in Giugliano in Campania alla via San Vito n.3, riportata nel N.C.E.U. al f.92, part.578, sub 30;

3) Unità immobiliare sita in Giugliano in Campania alla vita San Vito n.3, riportata nel N.C.E.U. al f.92, part.578, sub 31, cespiti intestati alla MD ASSICURAZIONI s.a.s. di Mallardo Maria Domenica. Rinvia per nuovo giudizio riguardo a detti beni alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di Taglialatela Scafati Flora, Mallardo Maria Domenica, Mallardo Anthony, e Mallardo Carlo Antonio. Annulla senza rinvio il decreto im