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Sentenza — n. 33891/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33891/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza deliberata il 12 dicembre 2017 e depositata il 17 luglio 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di Rocco Morabito, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., la revoca delle sentenze di condanna, emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano il 30/04/1999 e il 5/04/2001 e dalla Corte di appello di Palermo 1'11/07/2000 e l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 10/06/2005. Quel giudice fondava la sua decisione sulla ritenuta diversità dei fatti reato da dette sentenze conosciuti.

Regesto Legislator

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art. 669 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 416 bis cod. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 33891/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'applicazione del principio che vieta il "bis in idem" richiede, invece, secondo l'espressione testuale contenuta nell'art. 649, e nell'art. 669 cod. proc. pen., comma 1, l'identità del fatto, locuzione costantemente intesa nella giurisprudenza di legittimità come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, portata alla cognizione del giudice nei distinti processi, come "corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale concorso materiale di reati altri reati recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 669 cod. proc. pen
Con ordinanza deliberata il 12 dicembre 2017 e depositata il 17 luglio 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di Rocco Morabito, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 669 cod.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
pen., ma valido anche con riferimento all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e che il principio di preclusione del ne bis in idem non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte in coincidenza temporale di due diverse associazioni criminose (Sez.
art. 416 bis cod. pen
All'evidenza priva di fondamento è poi la generica pretesa volta ad ottenere la revoca delle sentenze sub 2), 3) e 4) e l'esecuzione della sola sentenza sub 1), asseritamente comprensiva di tutti i fatti giudicati con le altre sentenze che, viceversa, hanno ad oggetto anche reati diversi (art. 416 bis cod. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
e plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO ROCCO nato a AFRICO il 13/10/1966 avverso l'ordinanza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; g gt lette/sytite le conclusioni del PG Ajj ce: ati et,24.2' 43.() ktwà-.2

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 12 dicembre 2017 e depositata il 17 luglio 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di Rocco Morabito, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., la revoca delle sentenze di condanna, emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano il 30/04/1999 e il 5/04/2001 e dalla Corte di appello di Palermo 1'11/07/2000 e l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 10/06/2005. Quel giudice fondava la sua decisione sulla ritenuta diversità dei fatti reato da dette sentenze conosciuti.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione del disposto degli artt. 669, 649 cod. pen., e per difetto di motivazione. Secondo il ricorrente tutte le sentenze di condanna pronunciate a suo carico "riguardavano fattispecie criminose riconducibili ad un unico disegno e ad un periodo di tempo per lo più coincidente"; avevano ad oggetto le stesse identiche imputazioni per fatti associativi, realizzate con medesimi concorrenti; la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 10/06/2005 "conteneva indubbiamente tutto il periodo di evoluzione criminosa della suddetta associazione", mentre con le altre sentenze il ricorrente "è stato condannato per episodi circoscritti nel tempo; episodi per i quali, successivamente, è stato condannato altre 3 volte".

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Stefano Tocci, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione non merita considerazione alcuna.

1. L'ordinanza impugnata, nell'escludere l'identità dei fatti di reato, oggetto delle quattro pronunce di condanna emesse a carico del Morabito, e quindi i presupposti per poter ravvisare la denunciata violazione del divieto di "bis in idem", ha giustificato la propria decisione innanzitutto mediante la conduzione del raffronto tra le imputazioni elevate nei ridetti procedimenti, rilevando che:(1) con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria emessa in data 10/06/2005, irrevocabile l'11/07/2006, Morabito era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso nella provincia di Reggio Calabria e in Lombardia "in epoca antecedente all'i gennaio 1999 sino ad oggi con condotta in atto"; (2) con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 30/04/1999, irrevocabile il 3/11/2000, era stato condannato alla pena di anni ventinove di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (commesso dal 1988 al 1994), per il reato di cui agli artt. 75 L. n. 685/1975 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (commesso dal 1988 al 1994); per il reato continuato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (commesso dal 21/01/1991 al 16/07/1992); (3) con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano del 5/04/2001, irrevocabile il 18/11/2001, era stato dichiarato responsabile di due ulteriori violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (la prima commessa in Milano dal 1991 al maggio 1994; la seconda in Zebido San Giacomo dal marzo all'aprile 1994), unificate per la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza sub 2); (4) con la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11/07/2000 il ricorrente era stato condannato alla pena di anni ventidue di reclusione per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (commesso in Mazara del Vallo, Lampedusa, Messina, Milano, Teulada, Brasile e altri luoghi dal 1990 sino al febbraio 1994) e di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, commesso in Teulada sino al febbraio 1994.

2. Ciò premesso, la Corte territoriale ha correttamente richiamato consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ricordando che, in tema di reati associativi, la preclusione derivante da giudicato presuppone non solo l'identità sotto il profilo storico- naturalistico del sodalizio conosciuto da diversi procedimenti, ma anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è stata contestata ed accertata la partecipazione dell'associato; che, a tal fine, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, tenendo in conto non solo il dies a quo e il dies ad quem delle singole contestazioni, ma anche l'effettivo contenuto dell'accertamento giudiziale, tanto per stabilire se esso abbia riguardato un'estensione temporale superiore o inferiore rispetto a quella indicata in imputazione.

Ha, quindi, escluso che i fatti oggetto della sentenza sub 3) fossero coincidenti o contenuti nei fatti giudicati con le altre sentenze, trattandosi di due diversi episodi di traffico illecito di stupefacenti (forniture di cocaina al gruppo Rifaldi) che il giudice della cognizione aveva unificato per continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 2), siccome riconducibili al medesimo disegno unitario già riconosciuto tra i fatti associativi con essa giudicati e i plurimi reati fine di importazione di sostanze stupefacenti. Ha, poi, rilevato che la compagine soggettiva del sodalizio dedito al narcotraffico giudicato con la sentenza sub 1) differiva da quella dei sodalizi di cui alle sentenze sub 2) e 4), e che l'operatività dell'associazione era stata accertata attraverso l'attività di captazione eseguita negli anni 1999-2000, mentre i fatti giudicati con le sentenze delle Corti di appello di Milano e di Palermo si arrestavano al 1994.

Ha, infine, rilevato che, quanto ai reati associativi oggetto di queste ultime sentenze, operativi in segmenti temporali in parte sovrapponibili, l'identità dei fatti era stata già esclusa nel giudizio di cognizione, risultando dalla sentenza della Corte di appello di Milano che l'associazione dedita al narcotraffico da essa giudicata non si identificava né coincideva nel suo organigramma con il sodalizio giudicato con la sentenza del Tribunale di Agrigento (e successivamente con quella della Corte di appello di Palermo dell'11/07/2000), né ne rappresentava una filiale delegata alla sola esecuzione in Lombardia delle direttive del più datato sodalizio, essendo rimasta accertata la piena autonomia della struttura avente base operativa e centro direzionale in Milano, ove si incontravano gli associati, avvenivano i convegni organizzativi, transitavano le armi, si coordinavano le operazioni di importazione di stupefacenti e si piazzavano le forniture.

3. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione non ha risolto la questione del bis in idem, disapplicando il disposto di cui all'art.649 cod. proc. pen., ma ha correttamente avviato la verifica demandatagli ponendo a raffronto le contestazioni elevate nei diversi procedimenti, constatandone già in limine la diversità sotto il profilo oggettivo, soggettivo e temporale, per poi procedere, in coerenza con le enunciate premesse, alla verifica dei fatti anche alla stregua degli approdi raggiunti nell'effettività dell'accertamento condotto nelle competenti sedi di merito.

4. A fronte di un percorso argomentativo inappuntabile, scevro da mende logiche e giuridiche, il ricorrente dal canto suo deduce circostanze all'evidenza generiche e incerte anche nella prospettazione giuridica laddove afferma che "le quattro pronunce di condanna riguardavano fattispecie criminose riconducibili ad un unico disegno e ad un periodo di tempo per lo più coincidente". Siffatta prospettazione non soltanto esula dal tema, oggetto dell'incidente di esecuzione, ma ne è l'antitesi, dal momento che può parlarsi di reato continuato soltanto quando le plurime violazioni della stessa o di altra norma di legge abbiano consistenza e rilievo autonomo e siano tra loro unificabili perché esecutive di uno stesso programma, deliberato sin dalla commissione della prima di esse.

L'applicazione del principio che vieta il "bis in idem" richiede, invece, secondo l'espressione testuale contenuta nell'art. 649, e nell'art. 669 cod. proc. pen., comma 1, l'identità del fatto, locuzione costantemente intesa nella giurisprudenza di legittimità come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, portata alla cognizione del giudice nei distinti processi, come "corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U., n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799; Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, 2014, Coccurullo, Rv. 257992, che ha ribadito come, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva;

Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017,Shabani, Rv. 269223; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 e molte altre ancora). 4.1. All'evidenza priva di fondamento è poi la generica pretesa volta ad ottenere la revoca delle sentenze sub 2), 3) e 4) e l'esecuzione della sola sentenza sub 1), asseritamente comprensiva di tutti i fatti giudicati con le altre sentenze che, viceversa, hanno ad oggetto anche reati diversi (art. 416 bis cod. pen. e plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990). E, in ogni caso, la Corte di appello ha verificato anche la rilevanza da assegnare alla eventuale parziale identità dei fatti riguardanti l'associazione finalizzata al narcotraffico -configurata nel processo sub 1), quale unica fattispecie delittuosa contestata ed accertata, e nei processi sub 2) e 4) quale segmento di un più ampio disegno criminoso, ossia come elemento di un reato continuato, ritenuto tale nelle sentenze-, così come prescritto dall'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. che rende applicabili le prescrizioni dettate dai commi precedenti, compreso il primo - secondo il quale, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili di condanna per lo stesso fatto a carico della stessa persona, il giudice ordina l'esecuzione della pronuncia meno grave, revocando le altre -, anche quando "il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente".

In tal modo il legislatore ha espressamente ammesso la possibilità di una solo parziale corrispondenza tra fatti, oggetto di distinte pronunce e di una revoca altrettanto parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena che risulti o venga considerata dal giudice dell'esecuzione inflitta per gli stessi fatti di reato, accertati in altro titolo giudiziale quale unico illecito, oppure come uno degli illeciti concorrenti, ovvero quali episodi confluiti nel reato continuato. 4.2. E sotto tale profilo, con motivazione niente affatto illogica né tanto meno meramente apparente, la Corte ha valutato il concreto contenuto dei diversi giudicati per escludere sotto il profilo storico-naturalistico l'identità dei tre sodalizi ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, oggetto dei procedimenti sub 1), 2) e 4), per compagini, luogo di commissione dell'attività illecita, difformità del contesto temporale.

Potendosi qui solo aggiungere che anche nell'ipotesi di partecipazione allo stesso sodalizio ma in un periodo immediatamente successivo a quello già giudizialmente accertato, il precedente giudicato non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione al periodo successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149, principio affermato in tema di reato ex art. 416 bis cod. pen., ma valido anche con riferimento all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e che il principio di preclusione del ne bis in idem non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte in coincidenza temporale di due diverse associazioni criminose (Sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Ficara, Rv. 242197;

Sez. 5,n. 44537 del 10/03/2015, Barilari e altro, Rv. 264684; Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020 , Bello, Rv. 280287), così come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, alla stregua degli accertamenti condotti e degli approdi raggiunti nelle competenti sedi di merito in relazione ai sodalizi ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con le sentenze sub 2) e 4), operativi, in piena autonomia, in aree geografiche distinte ed epoche solo parzialmente coincidenti nonché con compagini soggettive diversificate.

5. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile. Consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes