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Sentenza — n. 33889/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33889/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33889/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIGRO COSIMO nato a TARANTO il 11/05/1960 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/s tite le conclusioni del PG • ........./- ------ Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 luglio 2020 il Tribunale di Taranto, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, proposta dal condannato Cosimo Nigro avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, emessa il 30 ottobre 2019, che aveva respinto la sua richiesta, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, inflittagli con sentenza del Tribunale di Taranto del 9 febbraio 2007, irrevocabile il 17 gennaio 2008. Il giudice dell'esecuzione riscontrava la sussistenza della condizione ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. per avere il Nigro, prima della scadenza del termine di prescrizione della pena, riportato altra condanna con sentenza del 17 febbraio 2014, con la quale era stata ritenuta ed applicata la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso detta ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 172 cod. pen. e per vizio di motivazione. Ha, dunque, dedotto che il Tribunale aveva violato i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto per ritenere rilevante la recidiva quale condizione ostativa all'operatività della prescrizione della pena occorre aver riguardo esclusivamente alle condanne anteriori al reato che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta e non alle condanne successive; la condotta successiva rileva soltanto se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole; ma con la sentenza del 17 febbraio 2014 il ricorrente aveva riportato condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori, che non presenta alcun profilo di omogeneità oggettiva con le violazioni in materia di stupefacenti e di armi di cui alla sentenza del 9 febbraio 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La difesa censura la decisione, che ha escluso la prescrizione per effetto della condizione di recidivo del condannato, contestata e ritenuta con la sentenza del Tribunale di Taranto del 17 febbraio 2014, assumendo che la condizione di recidivo non era stata accertata in un momento antecedente a quello in cui egli era stato giudicato per la pena da estinguere, poiché la sentenza valorizzata nell'ordinanza impugnata era successiva a detta pena. Ha dunque inteso richiamarsi ad una posizione interpretativa secondo la quale, ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo, prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta (Sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, Di Muro, Rv. 247673; Sez. 1, n. 29586 del 24/06/2009, Pm e De Angeli, rv. 244318). Non considera però che a tale orientamento si è opposta in tempi più recenti altra linea esegetica, assolutamente maggioritaria (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022; Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896; Sez. 1, n. 20496 dell' 8/04/2015, Migliore, Rv. 263609; Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165), la quale ha riscontrato il richiamo nelle pronunce precedenti più rigorose di una decisione remota (Sez. 3, n. 1229 del 02/04/1965 Ungaro, Rv. 99579), compiuto in assenza di alcuna argomentazione esplicativa ed oggetto di fraintendimento. Il succitato arresto, infatti, "non ha subordinato la esclusione della prescrizione della pena alla condizione che la recidiva dovesse essere stata dichiarata con sentenza anteriore a quella che ha irrogato la pena in questione; invero, collocandosi nell'orientamento, ormai superato, secondo il quale l'estinzione della pena non aveva luogo - anche in difetto della dichiarazione giudiziale della recidiva, prevista dai capoversi dell'art. 99 cod. pen. - qualora, alla stregua del certificato penale, ricorressero le condizioni relative, la sentenza Ungaro, esigeva "che ai fini della qualificazione di recidivo, a norma dell'art. 172 cod. pen., u.c., valessero soltanto le condanne anteriori al reato che diede luogo alla pena della cui estinzione si tratta, non anche la condanne successive" ( Rv. 256022 citata). Ha quindi sostenuto che la complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, come rassegnate nell'art. 172, autorizza a ritenere che le stesse debbano intervenire in un qualunque momento antecedente la maturazione del "dies ad quem" del termine della prescrizione. In tal senso milita la previsione della residua concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena suscettibile di estinzione ed alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata inflitta.3. Va, pertanto, ribadito come sia sufficiente che la declaratoria di recidiva intervenga in sede di cognizione durante il tempo necessario alla maturazione della prescrizione e prima del suo compimento, perché oltre quel termine l'effetto estintivo sarebbe irreversibile; nel caso del Nigro tanto si è verificato con la già citata sentenza del Tribunale di Taranto del 17 febbraio 2014. Infine, va rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha inteso applicare al caso l'altra causa estintiva della commissione di successivo reato della stessa indole durante il tempo necessario all'estinzione per prescrizione, per cui le obiezioni mosse al riguardo non hanno alcuna attinenza con il percorso valutativo esposto nella sua motivazione. 5. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in

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art. 172 cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 33889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 luglio 2020 il Tribunale di Taranto, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, proposta dal condannato Cosimo Nigro avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, emessa il 30 ottobre 2019, che aveva respinto la sua richiesta, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, inflittagli con sentenza del Tribunale di Taranto del 9 febbraio 2007, irrevocabile il 17 gennaio 2008. Il giudice dell'esecuzione riscontrava la sussistenza della condizione ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. per avere il Nigro, prima della scadenza del termine di prescrizione della pena, riportato altra condanna con sentenza del 17 febbraio 2014, con la quale era stata ritenuta ed applicata la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso detta ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 172 cod. pen. e per vizio di motivazione. Ha, dunque, dedotto che il Tribunale aveva violato i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto per ritenere rilevante la recidiva quale condizione ostativa all'operatività della prescrizione della pena occorre aver riguardo esclusivamente alle condanne anteriori al reato che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta e non alle condanne successive; la condotta successiva rileva soltanto se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole; ma con la sentenza del 17 febbraio 2014 il ricorrente aveva riportato condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori, che non presenta alcun profilo di omogeneità oggettiva con le violazioni in materia di stupefacenti e di armi di cui alla sentenza del 9 febbraio 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La difesa censura la decisione, che ha escluso la prescrizione per effetto della condizione di recidivo del condannato, contestata e ritenuta con la sentenza del Tribunale di Taranto del 17 febbraio 2014, assumendo che la condizione di recidivo non era stata accertata in un momento antecedente a quello in cui egli era stato giudicato per la pena da estinguere, poiché la sentenza valorizzata nell'ordinanza impugnata era successiva a detta pena. Ha dunque inteso richiamarsi ad una posizione interpretativa secondo la quale, ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo, prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta (Sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, Di Muro, Rv. 247673; Sez. 1, n. 29586 del 24/06/2009, Pm e De Angeli, rv. 244318). Non considera però che a tale orientamento si è opposta in tempi più recenti altra linea esegetica, assolutamente maggioritaria (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022; Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896; Sez. 1, n. 20496 dell' 8/04/2015, Migliore, Rv. 263609; Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165), la quale ha riscontrato il richiamo nelle pronunce precedenti più rigorose di una decisione remota (Sez. 3, n. 1229 del 02/04/1965 Ungaro, Rv. 99579), compiuto in assenza di alcuna argomentazione esplicativa ed oggetto di fraintendimento. Il succitato arresto, infatti, "non ha subordinato la esclusione della prescrizione della pena alla condizione che la recidiva dovesse essere stata dichiarata con sentenza anteriore a quella che ha irrogato la pena in questione; invero, collocandosi nell'orientamento, ormai superato, secondo il quale l'estinzione della pena non aveva luogo - anche in difetto della dichiarazione giudiziale della recidiva, prevista dai capoversi dell'art. 99 cod. pen. - qualora, alla stregua del certificato penale, ricorressero le condizioni relative, la sentenza Ungaro, esigeva "che ai fini della qualificazione di recidivo, a norma dell'art. 172 cod. pen., u.c., valessero soltanto le condanne anteriori al reato che diede luogo alla pena della cui estinzione si tratta, non anche la condanne successive" ( Rv. 256022 citata). Ha quindi sostenuto che la complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, come rassegnate nell'art. 172, autorizza a ritenere che le stesse debbano intervenire in un qualunque momento antecedente la maturazione del "dies ad quem" del termine della prescrizione. In tal senso milita la previsione della residua concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena suscettibile di estinzione ed alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata inflitta.3. Va, pertanto, ribadito come sia sufficiente che la declaratoria di recidiva intervenga in sede di cognizione durante il tempo necessario alla maturazione della prescrizione e prima del suo compimento, perché oltre quel termine l'effetto estintivo sarebbe irreversibile; nel caso del Nigro tanto si è verificato con la già citata sentenza del Tribunale di Taranto del 17 febbraio 2014. Infine, va rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha inteso applicare al caso l'altra causa estintiva della commissione di successivo reato della stessa indole durante il tempo necessario all'estinzione per prescrizione, per cui le obiezioni mosse al riguardo non hanno alcuna attinenza con il percorso valutativo esposto nella sua motivazione. 5. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva sospensione di pena remissione della pena riduzione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
art. 99 cod. pen
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