Sentenza — n. 33887/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in data 3 ottobre 2019 la Corte di appello di Torino, a conferma della sentenza primo grado, riconosceva Drocco Bruno e Wang Gaifeng responsabili, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (capi b e c) e art. 378 cod. pen. (capo f) e li condannava alle relative pene di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 378 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33887/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Così come il possesso della chiave del portone di ingresso nel condominio ove le ragazze si prostituivano potrebbe essere giustificato da un prestito occasionale da parte di un'amica per quella singola occasione. 3.2. Con il secondo motivo, subordinato, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) e e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 384 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La difesa censura l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. a favore della Wang nonostante il rilevantissimo nocumento all'onore personale che sarebbe derivato alla stessa dall'attribuirsi la qualifica di prostituta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DROCCO BRUNO nato a DOGLIANI il 10/11/1947 WANG GAIFENG nata a LIAONING (CINA) il 07/10/1967 avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore, Avvocato PERETTI DANILO, che conclude insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in data 3 ottobre 2019 la Corte di appello di Torino, a conferma della sentenza primo grado, riconosceva Drocco Bruno e Wang Gaifeng responsabili, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (capi b e c) e art. 378 cod. pen. (capo f) e li condannava alle relative pene di giustizia.
2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di Bruno Drocco, Avvocato Giovanni Figliomeni, deducendo due motivi di seguito sinteticamente enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b e e), cod. proc. pen. violazione degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La difesa assume che riguardo ai reati contestati ai capi b) e c) non sia stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della natura simulata dei matrimoni contratti in Cina dal Drocco e dal coimputato Alessandria, tale non potendosi desumere dal tenore di alcune conversazioni telefoniche captate tra soggetti in lingua cinese e gli imputati, svoltesi in lingua sia italiana che cinese.
Sottolinea che gli elementi indiziari tratti dagli esiti delle conversazioni intercettate, oltre a non potersi ritenere dotati dei necessari requisiti di gravità e precisione richiesti dall'art. 192, comma 2, cod„ proc. pen., non solo non risultano riscontrati ma sono addirittura smentiti dall'accertamento dell'effettiva convivenza tra i coniugi Drocco e Wang, da un lato, e Alessandria e Duan, dall'altro, effettuato dai pubblici ufficiali dopo anni dalla celebrazione dei relativi matrimoni. Tale circostanza è stata impropriamente ritenuta non dirimente dalla Corte di appello che ha sottolineato che l'unicità dell'accertamento la rendeva insufficiente a dimostrare la genuinità delle unioni, in considerazione del perdurante interesse degli imputati a salvare le apparenze in pendenza del procedimento penale.
Tale argomentazione, lamenta la difesa, ha determinato una inversione dell'onere probatorio, come se fossero gli imputati a dover dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l'autenticità dell'animus nubendi e non invece la pubblica accusa a provare il contrario. Insiste che il caso in esame avrebbe dovuto condurre ad una assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Quanto al capo c) dell'imputazione, la difesa assume che la condotta del Drocco si è concretizzata in una mera connivenza, essendosi limitato ad accompagnare l'amico Alessandria presso i competenti uffici per l'ottenimento dei visti necessari per compiere il viaggio e ad aiutarlo, nell'organizzazione dei trasferimenti, stante la maggiore sua esperienza di viaggiatore. Anche la conversazione telefonica registrata e riportata nella motivazione della sentenza a riscontro del ruolo di intermediario ritenuto a carico del Drocco, in realtà è di contenuto equivoco per cui non è idonea ad integrare i rigorosi dettami di cui all'art. 533 cod. proc. pen.3. Propone ricorso il difensore di fiducia di Gaifeng Wang, Avvocato Giovanni Figliomeni, deducendo due motivi di seguito sinteticamente enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e e) inosservanza degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva la difesa che il giudice di merito ha ritenuto falsa la dichiarazione della Wang di non aver mai esercitato la prostituzione sulla base della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., passata in giudicato, a carico della Xiao e di un avvistamento della Wang medesima in un luogo ove altre ragazze cinesi esercitavano la prostituzione. In realtà, rimarca la difesa, la sentenza di "patteggiamento" non può costituire ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, ben potendo la scelta di accedere a tale rito alternativo, derivare da considerazioni tecniche e strategie processuali che nulla hanno a che vedere con il merito delle accuse.
Nel caso di specie, peraltro, l'imputata Xiao era chiamata a rispondere di diverse ipotesi di reato e, pertanto, era suo interesse chiudere l'intera vicenda beneficiando del trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dal riconoscimento anche dell'istituto della continuazione. Ne consegue, pertanto, precisa la difesa, che dalla sentenza di applicazione della pena a carico della Xiao non può desumersi alcun elemento in grado di comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività di prostituzione da parte della Wang. Inoltre, l'unico episodio in cui la Wang è stata identificata, nonostante l'importante attività di appostamento svolta dagli investigatori, porta ad escludere l'esercizio continuativo di meretricio nei locali in cui è stata avvistata.
Così come il possesso della chiave del portone di ingresso nel condominio ove le ragazze si prostituivano potrebbe essere giustificato da un prestito occasionale da parte di un'amica per quella singola occasione. 3.2. Con il secondo motivo, subordinato, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) e e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 384 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La difesa censura l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. a favore della Wang nonostante il rilevantissimo nocumento all'onore personale che sarebbe derivato alla stessa dall'attribuirsi la qualifica di prostituta.
Inoltre, la difesa evidenzia come la negazione di essere dedita ad attività di meretricio era funzionale a salvaguardare la libertà del marito.
4. In data 15 giugno 2021 viene depositata la nomina dell'Avvocato Danilo Perelli quale difensore di fiducia degli imputati Drocco e Wang con contestuale revoca della nomina dell'Avvocato Figliomeni. Viene altresì presentata rituale istanza di trattazione orale del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Bruno Drocco è inammissibile mentre è fondato quello nell'interesse di Wang Gaifeng per quanto di seguito esposto. 1.1. Il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente i due motivi del ricorso Drocco in quanto entrambi meramente confutativi della valutazione svolta dal giudice di merito e tesi ad una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218); ed invero, le censure si limitino a riprodurre le doglianze dedotte in appello, senza tener conto delle risposte date da quel giudice mediante un percorso argomentativo congruo, logico e non contraddittorio, come tale incensurabile in questa sede. Ed infatti, il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837;
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), circostanze da escludere nel presente giudizio. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del Drocco, per i reati di favoreggiamento alla immigrazione clandestina (capi b e c) anche sulla base del contenuto di alcune conversazioni registrate, richiamate dal giudice di primo grado nella sentenza di condanna, nel corso delle quali gli interlocutori, italiani e cinesi, non manifestavano alcuna difficoltà di comprensione e di comunicazione durante i dialoghi.
Peraltro, ha sottolineato, la difesa non aveva indicato in modo specifico a quali conversazioni intendeva riferirsi lamentando equivocità e difficoltà di reciproca comprensione tra i soggetti intercettati. La Corte di appello non ha considerato dirimente la circostanza che i coniugi Drocco e Wang fossero stati controllati dalle autorità pubbliche come conviventi, essendosi trattata di un'unica verifica avvenuta all'inizio del 2014, quando ancora la Wang non aveva ottenuto la carta di soggiorno ed era pendente il presente procedimento e, pertanto, ha ritenuto che gli imputati avessero tutto l'interesse a salvaguardare le apparenze.
Peraltro, ha evidenziato la Corte territoriale, un secondo controllo presso l'abitazione aveva dato esito negativo, nel senso che entrambi gli imputati non erano stati trovati in casa. Quanto al capo c), il giudice di merito ha ritenuto del tutto infondato il motivo di appello circa l'irrilevanza del contributo offerto dal Drocco all'amico Alessandria. Il primo giudice aveva esaustivamente evidenziato che il Drocco non aveva ricoperto il ruolo di mero accompagnatore connivente ma aveva fattivamente collaborato per rendere possibile la celebrazione del matrimonio simulato tra l'Alessandria e la Duan.
A sostegno di tale argomentazione, i giudici di appello hanno richiamato la circostanza, già messa in luce dal giudice di primo grado, circa l'accompagnamento dell'Alessandria da parte del Drocco in diversi uffici ed agenzie di viaggio per organizzare il viaggio in Cina ed il contenuto di una conversazione, la n. 2299 del 14 aprile 2014 intercorsa alle ore 10.53 tra Xiao e Drocco, nel corso della quale quest'ultimo aveva dichiarato: «e tu non darglieli, dagli 500 prima di partire e basta» riferendosi al denaro da corrispondere all'Alessandria per la celebrazione del matrimonio, stabilendo, inoltre, i dettagli del viaggio aereo che quest'ultimo doveva compiere in Cina.
A fronte di tali argomentazioni la difesa di è limitata e reiterare i motivi già presentati in sede di appello, senza confrontarsi con le ragioni svolte dal giudice di merito, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. A tal proposito si ricorda che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso, (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;S ez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli Rv. 276970;
Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708).2. Quanto al ricorso Wang, fondato è il secondo motivo circa la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., da considerarsi assorbente rispetto al primo. La Corte territoriale ha ritenuto del tutto infondata la richiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., né dimostrato la sussistenza di specifici elementi da cui desumere che Wang si trovasse nella necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, osservando che l'attribuirsi la qualifica di meretrice non implica di per sé un rilevantissimo nocumento all'onore, dovendosi aver riguardo di volta in volta alla specificità del caso.
Nemmeno è stata ritenuta sussistente la necessità di salvare il marito da un grave nocumento alla propria libertà, considerato che il matrimonio tra Wang e Drocco era in realtà simulato e non sostenuto da un reale sentimento affettivo tra i due e, inoltre, quest'ultimo era già gravato da precedenti penali al momento della commissione del reato per cui si procede. Il Collegio intende richiamare il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui l'art. 384, comma 1, cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi.
La scriminante diviene, quindi, applicabile anche quando la situazione di pericolo per l'autore del reato per la libertà e l'onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata volontariamente prodotta ovvero sia legata a scelte dell'agente (Sez. 6 n. 51910 del 29/11/2019, Buonaiuto, Rv. 278062; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878; Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perrotti, Rv. 206679; Sez. 4, n. 1642 del 26/04/1985 dep. 1986, Caricci, Rv. 171971 - 01), in virtù del principio immanente al sistema nemo tenetur se detegere. Ed invero, nel caso in esame, l'imputata ha reso false dichiarazioni all'evidenza dettate dall'intento di non rivelare la sua attività di prostituzione, ciò che avrebbe inevitabilmente determinato un grave nocumento al proprio onore.
E' inoltre ravvisabile un rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile tra le mendaci dichiarazioni integranti il reato di favoreggiamento e la necessità di salvare sé da un grave ed inevitabile nocumento nell'onore, atteso che il danno non poteva essere evitato senza la commissione del reato da scriminare (tra le altre, Sez. 2 n. 47481 del 19/12/2007, Lo Iacono, Rv. 239263). Non si ritiene congrua la valutazione compiuta dal giudice di merito che ha osservato come dagli atti del fascicolo non emergesse in alcun modo una situazione personale familiare e sociale tale da portare ad affermare un tale effettivo nocumento, grave ed inevitabile, sottolineando, al contrario, che la Wang aveva familiarità con la Xiao, ovvero con un soggetto ampiamente coinvolto in un giro di prostituzione.Il Collegio ritiene di ribadire il condivisibile principio già espresso da questa Corte secondo cui «l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. va applicata anche nei casi in cui la situazione di necessità sia collegabile a scelte dell'agente. (Fattispecie in cui un soggetto aveva reso false dichiarazioni dettate dall'intento di non rivelare l'attività di prostituzione esercitata dall'agente che avrebbe determinato un grave nocumento al suo onore)», circostanza da riconoscere oggettivamente, indipendentemente dal contesto socio-personale dell'agente.
Il precedente richiamato in motivazione dal giudice di appello (Sez. Sez. 6, n. 1401 del 24/11/2014, dep. 2015, Vigneri, RV. 262054) non pare conferente, riguardando la diversa l'ipotesi di falsa testimonianza commessa, in cui la Corte ha ritenuto difettasse la prova che il ricorrente fosse indotto a deporre il falso per non essere costretto a confessare eventuali reati che riteneva di avere commesso, rispetto ai quali il ricorrente non solo non aveva mai prospettato l'evenienza ma neppure mai esternato larvati timori in proposito. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Drocco consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso di Drocco Bruno che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla