Cassation court annuls peace court sentence for failure to acquire service report without party consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Peace Court's conviction of Mirdha Robel for failing to comply with an expulsion order. The defendant argued that the service report used as evidence was inadmissible because it was not acquired with party consent and was not an irreplicable act. The court agreed, ruling that such investigative reports require explicit consent to be added to the file without losing probative value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 431, comma 2, e Art. 526, comma 1, cod. proc. pen.; Service reports describing investigative activities are not irreplicable acts and cannot be acquired to the file without party consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRDHA ROBEL nato il 01/02/1986 avverso la sentenza del 23/09/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere PALMA TALERICO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOYI k-44- (Alkdkab,0 ti/k/ »gi\;tt A,CLWL" e340 1.&..Q U.At 119,tr ct cA CO - k (-A u. Ad2S22. I t u-t-pAdWzro kk,e,- cou ciun tn-.1.A• ---?C" a"111.40-( &) .11 ,zfre Co ' ueuttarg c1.4 t: (../.2 '‘,5•40 • o_ 3.,u1-70 411 / te . k-sz2k=e-QA£22.4..k., ck-tQ 1=1?-0 ef-,» <2 C-'&° ('''' (PUtt--Q-À-C21›"U '° iSeie-tt Q.,Z ASAAA,A Lail I QAt . 2- <52) . L. 3.4 )ei c‹J2-›-,/ ,A) .ty (A.(42Xe U.QQ)1 0,ws ..0J29-
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 settembre 2020, il Giudice di Pace di Roma riconosceva Mirdha Robel responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto nei suoi confronti dal Questore di Roma il 30.11.2017, e, conseguentemente, lo condannava alla pena di €. 1.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giancarlo Santoriello, per "inosservanza di norme processuali stabilite ex art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in riferimento alla annotazione di servizio degli agenti operanti, utilizzata in violazione degli artt. 431, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma sarebbe viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in quanto l'annotazione di servizio, integralmente richiamata nella motivazione e posta a fondamento del giudizio di condanna, non sarebbe stata acquisita su accordo delle parti e la stessa non sarebbe relativa ad attività irripetibile.
3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 13772020 e successive proroghe in mancanza di richiesta delle parti .di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione delle consequenziali statuizioni; il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito illustrate. Dalla lettura del verbale dell'udienza del 23 settembre 2020 risulta che il Giudice di Pace di Roma ha proceduto ad acquisire "la documentazione prodotta dal P.M.", in precedenza elencata; in particolare, ha proceduto ad acquisire: il verbale di elezione di domicilio; il certificato del casellario giudiziale; i rilievi dattiloscopici; le foto di segnalamento; il decreto di espulsione del Prefetto e l'ordine di allontanamento del Questore con le relative notifiche. Ebbene, tra detta documentazione non risulta, all'evidenza, inclusa l'annotazione di servizio richiamata nella sentenza impugnata, sulla cui base il Giudice di Pace ha ricostruito i fatti addebitati all'imputato e, quindi, ha fondato la propria decisione di condanna.
2. Ciò posto in punto di fatto, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati" (Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234906; conformi: Cass. Sez. 1, n. 30988 del 18/06/2009, Rv. 244741, che ha affermato che "non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso, sia pure tacito, delle parti, la relazione di servizio della polizia giudiziaria"; Cass. Sez. 4, n. 23305 del 12/0572015, Rv. 263874; Cass. Sez.3 n. 26189 del 28/03/2019, Rv. 276081).
3. In applicazione dei superiori principi di diritto, cui il Collegio intende dare continuità - poiché manca, nel caso di specie, una manifestazione inequivoca di assenso •da parte dell'imputato o del suo difensore all'acquisizione della relazione di servizio (neppure indicata tra la documentazione prodotta dal pubblico ministero) e poiché, come già detto, la citata relazione di servizio costituisce l'unica fonte di prova su cui si basa l'affermazione di responsabilità del ricorrente - la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso, il 7 luglio 2021 Il Consigliere estenso