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Sentenza — n. 33885/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33885/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33885/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 aprile 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli riteneva Iovine Giancarlo responsabile dei reati al medesimo ascritti ai capi A (omicidio premeditato di Pagano Antonio, Mennillo Giuseppe, Orsi Giuseppe e Gagliardi Giuseppe, in concorso con Iovine Antonio, Diana Raffaele, Caterino Giuseppe, Caterino Mario, Schiavone Francesco di Nicola, Schiavone Carmine, Russo Giuseppe, Schiavone Francesco di Luigi, Bidognetti Francesco, Schiavone Walter, De Simone Dario, Di Bona Franco, D'Alessandro Cipriano, Schiavone Mario - nei confronti dei quali si era già proceduto separatamente - e con Iovine Mario e De Falco Vincenzo, deceduti), B (reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan dei Casalesi") e C ( reati di detenzione, porto in luogo pubblico, ricettazione di diverse armi anche da guerra, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991) della rubrica e, conseguentemente, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le aggravanti contestate, lo condannava, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni trenta di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento di una provvisionale nei riguardi di Gagliardi Domenico, Gagliardi Pasquale, Gagliardi Antonio, Gagliardi Marcella, Gagliardi Angela, Gagliardi Raffaellina, Gagliardi Concetta, Gagliardi Silvia, Gagliardi Aldo e Pagano Rosa, determinata, per ciascuno, nella misura di euro ottomila; assolveva, invece, l'imputato dall'ulteriore reato contestatogli al capo D della rubrica (delitto di cui agli artt. 110, 615 ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, 326, comma 1, cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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principio della doppia incriminazione assassinio indagine per omicidio gravi addebiti penali principio accusatorio verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
L'avvocato Giovanni Esposito Fariello ha fatto pervenire a questa Corte "motivi nuovi/memoria ex art. 611 cod. proc. pen.", con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IOVINE GIANCARLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/08/1962 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; uditi i difensori: l'avvocato CHAMBERY ERMANDO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di PAGANO ROSA (P.C.) conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e si riporta alle conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese; l'avvocato FARIELLO ESPOSITO GIOVANNI del foro di NAPOLI e l'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA, in difesa di 'OVINE GIANCARLO, concludono chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli riteneva Iovine Giancarlo responsabile dei reati al medesimo ascritti ai capi A (omicidio premeditato di Pagano Antonio, Mennillo Giuseppe, Orsi Giuseppe e Gagliardi Giuseppe, in concorso con Iovine Antonio, Diana Raffaele, Caterino Giuseppe, Caterino Mario, Schiavone Francesco di Nicola, Schiavone Carmine, Russo Giuseppe, Schiavone Francesco di Luigi, Bidognetti Francesco, Schiavone Walter, De Simone Dario, Di Bona Franco, D'Alessandro Cipriano, Schiavone Mario - nei confronti dei quali si era già proceduto separatamente - e con Iovine Mario e De Falco Vincenzo, deceduti), B (reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan dei Casalesi") e C ( reati di detenzione, porto in luogo pubblico, ricettazione di diverse armi anche da guerra, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991) della rubrica e, conseguentemente, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le aggravanti contestate, lo condannava, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni trenta di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento di una provvisionale nei riguardi di Gagliardi Domenico, Gagliardi Pasquale, Gagliardi Antonio, Gagliardi Marcella, Gagliardi Angela, Gagliardi Raffaellina, Gagliardi Concetta, Gagliardi Silvia, Gagliardi Aldo e Pagano Rosa, determinata, per ciascuno, nella misura di euro ottomila; assolveva, invece, l'imputato dall'ulteriore reato contestatogli al capo D della rubrica (delitto di cui agli artt. 110, 615 ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, 326, comma 1, cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato.

2. Con pronuncia resa in data 25 settembre 2019, la Corte di Assise di appello di Napoli assolveva lo Iovine dai delitti al medesimo ascritti ai capi B) e C) della contestazione perché il fatto non sussiste e confermava nel resto la decisione appellata.

3. Davano atto i giudici di merito che la vicenda delittuosa in questione di chiara matrice camorristica, nota come "la strage di Casal di Principe", era stata oggetto di altri due processi (cc. dd. "Spartacus 1" e "Spartacus End"), conclusosi con sentenze ormai irrevocabili; che il quadruplice omicidio era avvenuto verso le ore 22,30 del 22 aprile 1989 nella via Alfieri di Casal di Principe, nel tratto di strada che andava a incrociare (con intersezione a forma di T) la via della Pace; che la causale dell'omicidio andava ricercata nella volontà dei "Casalesi" di riaffermare la loro completa sovranità sui territori di Casal di Principe, contrastando il rientro sul territorio di Pagano Antonio (che, dopo un lungo periodo detentivo, era stato scarcerato appena nove giorni prima dei fatti), di Gagliardi Giuseppe e degli altri sodali, tutti appartenenti alla Nuova Camorra Organizzata; che la realizzazione del plurimo omicidio si era rilevata particolarmente complessa: la condotta delittuosa si era dipanata, infatti, in una pluralità di azioni volte a rintracciare Pagano Antonio, il quale quando venne ucciso stava viaggiando a bordo della sua autovettura Volkswagen Golf, insieme a Mennillo Giuseppe, Orsi Giuseppe e Gagliardi Giuseppe, vittime tutte di un vero e proprio agguato camorristico.

Specificavano, altresì, che, sulla scorta della sentenza resa nel processo c.d. "Spartacus 1", si poteva affermare che l'azione delittuosa: era nata con una deliberazione cui avevano preso parte Iovine Mario, Schiavone Francesco di Nicola, De Falco Vincenzo e Bidognetti Francesco; si era alimentata attraverso una complessa attività esecutiva, decritta in modo dettagliato dai collaboratori di giustizia Di Bona Franco (che aveva narrato uno "spaccato" estremamente significativo del suo coinvolgimento, quale persona legata al "gruppo Schiavone" e, in particolare a Schiavone Walter), De Simone Dario (che, parimenti, aveva offerto una conferma al coinvolgimento di diverse "batterie di fuoco", dislocate in più punti del territorio) e Schiavone Carmine (che aveva preso parte alle operazioni) e che aveva condotto a identificare con certezza alcuni compartecipi nelle persone di Caterino Mario, Russo Giuseppe, Schiavone Francesco di Luigi e Schiavone Walter; e si era conclusa con l'esecuzione vera e propria a opera di Caterino Giuseppe, Diana Raffaele e Iovine Antonio.

Aggiungevano che il processo c.d. "Spartacus End" aveva consentito, poi, di accertare la responsabilità per il suddetto fatto delittuoso di De Simone Dario anche se, per effetto del riconoscimento in favore del predetto dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991, era stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essersi i relativi delitti estinti per intervenuta prescrizione.

4. Secondo le due concordi decisioni di merito, la penale responsabilità di Iovine Giancarlo, risultava provata sulla base delle attendibili e credibili dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia De Simone Dario, Iovine Antonio e Venosa Salvatore, connotate da assoluta convergenza sul "nucleo centrale" del loro racconto e le cui "marginali discordanze" non erano idonee "a far ritenere non riscontrati i fatti oggetto del presente giudizio".

5. Avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli, i difensori di fiducia dello Iovine, avvocati Giovanni Esposito Fariello ed Emilio Martino, hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti di impugnazione.

6. L'avvocato Giovanni Esposito Fariello, con l'atto a sua firma, ha formulato cinque motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo, ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa e rigettata dalla Corte di Assise di appello, in ordine all'esame del collaboratore di giustizia De Simone Dario (riferimenti normativi: art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603 e 192, comma 3, cod. proc. pen.)". Secondo il ricorrente, i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo della legge processuale penale; la Corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto Procedere all'esame del citato collaboratore di giustizia al fine di vagliare in modo compiuto le sue dichiarazioni e analizzarle alla luce di quelle rese dall'altro collaboratore Iovine Antonio, essendo emerse dalla lettura dei verbali di interrogatorio, acquisiti nel corso del giudizio abbreviato, gravi e profonde contraddizioni, antinomie e ambiguità tra le ricostruzioni della vicenda delittuosa offerte da costoro; il De Simone, che aveva reso dichiarazioni nel 2000 in sede di esame dibattimentale nel corso del processo c.d.

Spartacus 1, nel febbraio 2015 avrebbe ampliato il suo narrato con nuovi elementi a cui non aveva fatto cenno nelle prime dichiarazioni; inoltre, il predetto non sarebbe stato mai coinvolto in maniera diretta nella suddetta vicenda delittuosa da nessun collaboratore di giustizia, sicché davvero "singolare" e "sospetto" sarebbe il richiamo fatto al De Simone dal solo Iovine Antonio, quando quest'ultimo aveva iniziato a collaborare con la giustizia; il rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di Assise di appello, motivato sulla base del rilievo che le dichiarazioni del De Simone sarebbero state "assolutamente esaustive", avrebbe causato un evidente vulnus nell'apprezzamento delle narrazioni, tanto più che la sentenza impugnata avrebbe preso le mosse, per affermare la penale responsabilità dell'imputato, proprio dal contributo offerto dal De Simone, ritenuto riscontrato da quello proveniente da Iovine Antonio e da Venosa Salvatore. 6.2.

Con il secondo motivo, l'avvocato Esposito Fariello ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza nella sentenza impugnata di prova di colpevolezza a titolo di concorso nel delitto contestato, pur in assenza di riscontri individualizzanti - rispetto alla persona di Giancarlo Iovine e agli specifici fatti da provare - alla narrazione dei chiamanti in correità (riferimenti normativi: art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 112 n, 1, 575, 577 n. 3 cod. pen., 530, comma 2, e 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.)".

Ha, in premessa, evidenziato che tutto l'impianto accusatorio utilizzato a carico di Iovine Giancarlo sarebbe caratterizzato da una serie di informazioni:

1) esigue rispetto all'enormità del fatto oggetto di valutazione;

2) contraddittorie e inconciliabili sia tra loro che con le altre emergenze processuali;

3) tutte emerse da interrogatori svolti dopo le accuse formulate dal collaboratore di giustizia Iovine Antonio il 4.11.2014, a fronte di venticinque anni di "silenzio" accusatorio nei confronti di Iovine Giancarlo mentre si stavano celebrando i processi a carico degli altri imputati del medesimo fatto; che la grave vicenda omicidiaria sarebbe passata attraverso il vaglio di numerosi giudici che, mai prima delle dichiarazioni rese da Iovine Antonio, avrebbero rilevato alcun profilo di illiceità a carico del ricorrente; che la Corte di Assise di appello avrebbe effettuato una ricostruzione dei fatti "superficiale", "in certi punti addirittura irreale" e "a tratti sommaria", tesa unicamente a minimizzare le evidenti contraddittorietà del materiale probatorio.

Quindi, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De Simone Dario, ha evidenziato quanto segue: secondo il De Simone il luogo di partenza del "gruppo di fuoco" sarebbe stato "il consorzio agrario", mentre secondo la sentenza impugnata sarebbe stato "la casa del dentista" e, secondo le sentenze rese nei processi c.d. "Spartacus 1" "Spartacus End", il Pagano sarebbe stato casualmente notato per strada da Giuseppe Caterino e Diana Raffaele la sera del 22 aprile 1989 in auto con le altre future vittime; nell'interrogatorio del 13.12.2000, il De Simone non aveva riferito di riunioni presso la casa di Iovine Antonio per stabilire le modalità dell'omicidio del Pagano, né di alcuna condotta posta in essere da Iovine Giancarlo, al quale non aveva attribuito il ruolo di "specchiettista" e neppure il compito di procurare cibo e bevande per gli altri soggetti appostati; nel 2000, il De Simone aveva parlato di un appostamento a casa di Iovine Enrico, avvenuto due giorni prima dell'omicidio; inoltre, nell'interrogatorio del 13.12.2000, il predetto aveva menzionato Iovine Giancarlo solo in qualità di "figlio del gestore del consorzio" e che "gestiva una sala gioco"; l'uso "disinvolto" da parte del citato collaboratore dei termini "casa", "consorzio", "abitazione", "deposito" per indicare il luogo dell'asserito appostamento prodromico all'azione omicidiaria avrebbe, poi, dovuto essere oggetto di più attenta valutazione da parte della Corte territoriale; le dichiarazioni rese dal De Simone nel 2015, ritenute "in evidente continuità" con quelle rese nel 2000, sarebbero, in realtà, del tutto "nuove" e "diverse", avendo il citato collaboratore per la prima volta introdotto un coinvolgimento diretto di Iovine Giancarlo con il ruolo di monitorare gli spostamenti del Pagano per due giorni e di fornire assistenza al "gruppo di fuoco" per incombenze quali "reperire cibo"; anche con riguardo alla riferita gestione da parte dell'imputato di una sala gioco, il De Simone sarebbe incorso in un evidente errore dal momento che Iovine Giancarlo non avrebbe mai svolto tale attività; il De Simone, inoltre, avrebbe riferito della presenza dell'imputato a riunioni precedenti l'omicidio, mai narrata dall'altro collaboratore Iovine Antonio, il quale non avrebbe neppure fatto menzione del ruolo di "specchiettista" di Iovine Giancarlo e neppure di quello di procacciatore di alimenti per i complici appostati.

Quanto a Iovine Antonio, è stato messo in rilievo che: le sue dichiarazioni sarebbero intervenute a notevole distanza dagli accadimenti e dopo la celebrazione del processo c.d. "Spartacus 1"; i racconti resi dal De Simone e da Iovine Antonio sarebbero assolutamente "diversi" a "antinomici"; inoltre, il racconto dello Iovine non sarebbe neppure attendibile quanto all'asserita autorizzazione ricevuta per effettuare gli appostamenti da Enrico Iovine, padre dell'imputato, soggetto completamente estraneo alla vicenda, descritto dallo stesso collaboratore come persona che "ci ostacolava a noi come posto", cioè come persona che non avrebbe consentito di utilizzare il consorzio per le riunioni; parimenti inattendibile sarebbe la circostanza relativa alla asserita consapevolezza dell'imputato che il deposito del consorzio sarebbe stato utilizzato per compiere appostamenti finalizzati a commettere l'omicidio di Pagano Antonio; sul punto, non solo vi sarebbe difformità con quanto asserito dal De Simone, secondo cui i membri del clan non parlavano mai apertamente in presenza di altri soggetti dei loro progetti omicidiari, ma sarebbe stato lo stesso Iovine Antonio a manifestare espressamente riserve sull'affidabilità di Iovine Giancarlo perché faceva uso di stupefacenti; inoltre, il racconto dello Iovine e quello del De Simone sarebbero tra di loro inconciliabili con riguardo al momento dell'appostamento (secondo lo Iovine, sarebbe trascorsa "qualche settimana" dalla data di scarcerazione di Pagano Antonio; il De Simone, invece, avrebbe collocato il presunto appostamento il giorno del fatto, riferendo che proprio dal consorzio sarebbero partiti gli esecutori del delitto).

Quanto alle dichiarazioni di Venosa Salvatore, la difesa ha evidenziato che: il citato collaboratore di giustizia, pur avendo reso nell'anno 2012 dichiarazioni che in qualche modo avrebbero coinvolto Iovine Giancarlo, solo nel febbraio 2015 (quando erano state già acquisiti i racconti di Iovine Antonio e De Simone Dario) avrebbe narrato i fatti relativi all'omicidio in questione, appresi dallo stesso ricorrente; oltre alle "incredibili" e "farneticanti" narrazioni relative al mutamento dello stato dei luoghi che sarebbe stato effettuato dallo stesso Iovine Giancarlo all'interno dei locali del consorzio, resterebbe la suggestiva informazione sull'appostamento asseritamente ricevuta dall'imputato; tuttavia, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che il luogo del consorzio sarebbe stato sempre citato da vari soggetti a partire dal processo c.d. "Sprtacus 1" non già per indicare che lì si fosse realizzata una qualche attività illecita, bensì come punto di riferimento topografico e territoriale conosciuto da tutti gli abitanti della zona.

Inoltre, secondo la difesa, le dichiarazioni del De Simone e quelle dello Iovine presenterebbero delle discordanze narrative "insuperabili" e non "marginali" perché atterrebbero al nucleo fondamentale della condotta attribuita all'imputato, consistita nell'avere messo a disposizione i locali del consorzio per effettuare appostamenti prodromici all'omicidio in esame; il narrato del De Simone sarebbe assolutamente "distonico" rispetto a quello dello Iovine in ordine alla consapevolezza di Iovine Giancarlo circa il fatto che dovesse essere commesso un reato e che tipo di reato; mentre lo Iovine avrebbe riferito "di appostamenti nel deposito del consorzio e in ordine al quale era stata previamente ottenuta la disponibilità da parte di Enrico Iovine, titolare dell'attività ivi gestita", il De Simone avrebbe fatto riferimento al "cortile del consorzio" e poi, alla "abitazione addirittura di Giancarlo Iovine"; quanto alla durata dell'appostamento, mentre il De Simone avrebbe riferito "di due giorni", lo Iovine avrebbe limitato l'accesso al consorzio a un unico breve momento nell'ambito di un giorno; quanto al momento in cui sarebbe avvenuto l'appostamento rispetto alla morte di Pagano Antonio e delle altre vittime, lo Iovine avrebbe fatto riferimento a una serie di eventi duraturi e successivi all'accesso al consorzio (dopo avere abbandonato il consorzio, i membri del "gruppo di fuoco" si sarebbero appostati in casa del dentista per tre giorni e, poi, sarebbero stati posti in essere altri stratagemmi per indurre Pagano Antonio a fidarsi e a uscire di casa; quindi, il predetto sarebbe stato incontrato presso Via Vaticale la sera del 22.4.1989); , altro elemento di distonia sarebbe rappresentato dalla partecipazione dell'imputato a riunioni precedenti l'appostamento, narrata dal solo De Simone; quanto al ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda in questione, il De Simone gli avrebbe attribuito quello di "specchiettista" e "procacciatore di cibo" per gli altri soggetti appostati, mentre per lo Iovine l'imputato avrebbe unicamente messo a disposizione il consorzio.

Tanto evidenziato, secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero potuto comunque attribuire all'imputato alcuna responsabilità quale concorrente morale del fatto omicidiario di che trattasi; il fatto omicidiario, infatti, sarebbe scaturito da una decisione assunta da altri e di cui l'imputato non sarebbe stato al corrente; la relativa esecuzione avrebbe tratto origine da attività successive e completamente svincolate dalla presenza o meno del commando presso il consorzio, effettuato diversi giorni prima; alla stregua di quanto accertato nell'ambito del processo c.d. "Spartacus 1", vi sarebbe stata una strutturata ideazione, organizzazione, determinazione e, infine, esecuzione da parte di soggetti di elevato calibro criminale, che avevano in maniera assolutamente inesorabile già deciso e deliberato l'eliminazione di Pagano Antonio. 6.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 546, comma 1, lett.

e) stesso codice. Ha, al riguardo, contestato l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale al fine di superare le evidenziate "inattendibilità e le palesi contraddittorietà ricostruttive dei propalanti, tali da rendere impossibile la formazione di un valido percorso probatorio, utile a dimostrare la certa e inequivoca responsabilità dell'imputato". In particolare, ha osservato che qualsiasi carenza ricostruttiva sarebbe stata giustificata con il decorso del tempo tra la verificazione dei fatti delittuosi e l'assunzione delle dichiarazioni accusatorie; che, però, sarebbe davvero "singolare" che i dettagli più particolareggiati della vicenda siano soggiunti alla memoria del De Simone nel 2015 (cioè dopo 26 anni dal fatto delittuoso) e che anche il Venosa abbia ricordato le circostanze più importanti e rilevanti solo nel medesimo anno 2015, pur avendo reso dichiarazioni nel 2012; che non si comprenderebbe perché il ricordo sia erroneo solo laddove si manifestino delle contraddizioni tra i narrati dei diversi collaboratori di giustizia; che l'illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe evidente anche nella parte relativa al tema delle discordanze delle dichiarazioni rese dal De Simone e dallo Iovine, definite "marginali"; che in nessuno dei cinque punti evidenziati per spiegare le discordanze dichiarative rilevate dalla difesa la Corte territoriale avrebbe fornito adeguata e logica spiegazione. 6.4 Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e derivata carenza e contraddittorietà motivazionale in punto di insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione (riferimenti normativi: art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione all'art. 577 n. 3 cod. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)".

La motivazione svolta dalla Corte territoriale, al fine di ritenere sussistente la premeditazione, atterrebbe — secondo la difesa - piuttosto al profilo del ritenuto concorso morale dell'imputato nel fatto omicidiario di che trattasi e non a quello dell'estensione al medesimo della circostanza aggravante in parola, atteso che questa, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, solo qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. 6.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e derivata carenza e contraddittorietà motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (riferimenti normativi: art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e 546, comma 1, lett., e. cod. proc. pen.)".

7. L'avvocato Emilio Martino nell'atto di ricorso a sua firma ha formulato tre distinti motivi di impugnazione. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 606 lett.

b) d) ed .e), 192, comma 1, 192, commi 3 e , 546 lett. e), 441, comma 5, 603, 586 cod. proc. pen., 110, 575 cod. pen. 530 cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, l'impugnata sentenza merita censura in merito:

1) alla accertata credibilità e attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia De Simone Dario, Iovine Antonio e Venosa Salvatore, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della decisione impugnata, giacché ritenute connotate da assoluta convergenza sull'utilizzazione del consorzio come base logistica per l'avvistamento di Pagano Antonio, sulla concessione da parte di Iovine Giancarlo dei locali del consorzio per effettuare gli appostamenti e sulla presenza di Iovine Giancarlo durante tali appostamenti;

2) all'omessa disamina delle doglianze difensive sviluppate mediante una lettura comparata delle informazioni raccolte dai collaboratori di giustizia Iovine Antonio, De Simone Dario e Venosa Salvatore con l'intero compendio istruttorio, nel quale erano confluite le ricostruzioni, elaborate, in particolare, sulla scorta della versione resa dall'altro collaboratore di giustizia Di Bona Franco, poste a fondamento delle decisioni irrevocabili relative ai processi c.d. "Spartacus 1" e "Spartacus End";

3) alla presunta configurabilità in capo all'imputato di una condotta penalmente rilevante;

4) alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, funzionale all'esame di De Simone Dario. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De Simone Dario, la difesa ha osservato che il giudizio sulla credibilità e attendibilità del propalante avrebbe dovuto costituire l'esito di autonoma valutazione del giudicante, non potendo esso essere formulato attraverso il mero rinvio a quanto ritenuto in separati procedimenti; che il diretto coinvolgimento del De Simone nella vicenda in questione (nell'ambito del processo conclusosi con sentenza di non doversi procedere per essersi i fatti delittuosi estinti per intervenuta prescrizione) si fonderebbe esclusivamente sulla sua confessione (intervenuta, peraltro, a distanza di tempo rispetto alla scelta di costui di collaborare con la giustizia risalente al 1996); che sarebbe quanto meno "singolare" che Iovine Antonio (cui era nota la sentenza resa nel processo cd. "Spartacus 1", essendo stato con essa condannato proprio in relazione al quadruplice omicidio), divenuto collaboratore di giustizia, abbia fatto richiamo alla presenza del De Simone, omettendo però di indicarne le mansioni e non spiegando la ragione per la quale quest'ultimo avesse abbandonato ex abrupto l'operazione in corso; che nei motivi di appello si sarebbe proceduto ad una analisi approfondita delle dichiarazioni del De Simone, al fine di permettere di constatare come il tema probatorio (appostamento presso il consorzio, fase a esso propedeutica, persone coinvolte e ruolo specifico assunto da ciascuna) fosse stato ampiamente scandagliato già nel 2000; che le dichiarazioni rese dal De Simone nell'interrogatorio del 2015 si porrebbero in contraddizione con quelle rese nel 2000 e non costituirebbero un "completamento" e "un'integrazione" delle prime, come affermato nell'impugnata sentenza.

Con riguardo alle dichiarazioni di Iovine Antonio, la difesa ha osservato che l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza - secondo cui "è assolutamente logico che il collaboratore, il quale a differenza di De Simone Dario doveva svolgere l'importante ruolo di killer, avesse messo al corrente l'imputato della decisione di compiere l'azione omicidiaria" - sarebbe contraddetta da quanto riferito dallo stesso Iovine Antonio, che non riteneva Iovine Giancarlo persona del tutto affidabile; che la Corte territoriale, pur ammettendo che le osservazioni difensive, in ordine alla evidenziata incompatibilità della cronologia degli eventi narrata da Iovine Antonio con la circostanza che Pagano Antonio era stato ucciso otto giorni dopo la sua scarcerazione, fossero corrette, avrebbe contraddittoriamente e illogicamente attribuito affidabilità al suo racconto, senza svolgere alcun vaglio critico.

In particolare, ha evidenziato che Iovine Antonio, sottoposto a esame in data 4.11.2014 dinnanzi alla Corte di Assise di appello, non avrebbe menzionato Iovine Giancarlo con riguardo al fatto delittuoso in questione; che il successivo 5.11.2014, sottoposto ad ulteriore interrogatorio da parte del pubblico ministero, si sarebbe discostato sensibilmente rispetto alla prospettazione dei fatti resa da Di Bona Franco, considerato dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere fonte primaria per la ricostruzione della vicenda (la discrasie non riguarderebbero esclusivamente la cronologia degli eventi, ma anche altri aspetti, quali l'identificazione certa di D'Alessandro Cipriano quale soggetto coinvolto nell'azione di sangue, insieme a Caterino Giuseppe e Diana Raffaele, il terzo giorno; la notizia dell'avvistamento di Pagano Antonio ricevuta dal Di Bona mediante "baracchino" durante l'ipotetico appostamento presso il consorzio).

Ha, altresì, sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe affrontato le problematiche prospettate dalla difesa; che detti giudici avrebbero preso atto che le attività esecutive, al fine di rintracciare ed eliminare Pagano Antonio, erano avvenute il 20, 21 e 22 aprile 1989, mentre l'esecuzione vera e propria si era verificata la sera del 22 aprile e avrebbero, altresì, reputato errata la circostanza, riferita dal De Simone, secondo cui i killer erano partiti dal consorzio il giorno in cui era avvenuto l'omicidio; che, proprio sulla base di tali premesse, sarebbe stato erroneo affermare che nei due giorni prima dell'omicidio gli appostamenti ebbero luogo presso il consorzio.

Ha, inoltre, rilevato la difesa che non si comprenderebbe a quale emergenza indiziaria la Corte territoriale abbia ancorato l'assunto - secondo cui i killer erano partiti dalla casa del dentista, giacché l'unico collaboratore di giustizia che aveva narrato della "casa del dentista", cioè Iovine Antonio, l'aveva individuata unicamente come luogo degli appostamenti nei giorni precedenti l'agguato; che, quindi, non si comprenderebbe in quale momento sarebbe da collocare nella cronologia degli eventi l'appostamento presso il consorzio del gruppo composto da Iovine Antonio, Diana, Caterino e De Simone (non sarebbe possibile ricondurlo a uno o due settimane prima l'azione omicidiaria, come affermato da Iovine Antonio; non sarebbe possibile ricondurlo ai due giorni immediatamente precedenti l'agguato, a voler dare credito allo stesso Iovine Antonio, nella parte in cui costui avrebbe, però introdotto gli appostamenti a casa del dentista); che, in definitiva, la Corte territoriale avrebbe proceduto a un'arbitraria operazione di "ritaglio dei segmenti del narrato di ciascun collaboratore", "recependo di ciascuno gli stralci che paiono compatibili con l'imputazione".

Con riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Venosa Salvatore, la difesa ha sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "apparente" perché si sottrarrebbe a un confronto critico e ragionato con le principali doglianze formulate nell'atto di appello. In particolare, è stato osservato che il citato collaboratore non avrebbe specificato le circostanze concrete di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il colloquio con l'imputato; che il predetto, sottoposto nell'anno 2012 a diversi interrogatori ed esaminato anche in relazione alla "figura" dell'imputato, solo nell'anno 2015 avrebbe fornito le dichiarazioni di interesse nel presente processo; che, con riguardo all'impiego del consorzio quale "base logistica", il Venosa avrebbe riferito un "fatto notorio all'indomani della storica sentenza Spartacus 1"; che, peraltro, il Venosa non avrebbe neppure espressamente attribuito a Iovine Giancarlo la "messa a disposizione" del consorzio per i fini illeciti di che trattasi, avendo egli narrato unicamente circa le modifiche effettuate nell'appartamento da Iovine Giancarlo - come dallo stesso appreso - "su sollecitazione degli stessi imputati" (ma tanto Iovine Antonio che il De Simone non avrebbero confermato detta circostanza) perché temeva un sopralluogo.

Ancora, sempre secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile anche nella parte relativa alla "responsabilità oggettiva e soggettiva di Iovine Giancarlo", per avere esteso al ricorrente le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere in relazione ai soggetti giudicati nei processi c.d. "Spartacus 1" e "Spartacus End", le cui posizioni processuali sarebbero state del tutto diverse da quella di Iovine Giancarlo, ritenuto, peraltro, estraneo all'associazione camorristica di riferimento, tanto da essere stato assolto dai delitti sub B) e C) della rubrica.

Infine, la difesa ha osservato che sarebbe contraddittorio, alla luce delle plurime incongruenze del narrato di De Simone Dario di cui avrebbe preso atto la stessa Corte territoriale, giustificare il diniego della rinnovazione dibattimentale funzionale all'esame del citato collaboratore di giustizia affermando che ben si sarebbe potuto decidere allo stato degli atti. 7.2. Con il secondo motivo, l'avvocato Martino ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della premeditazione e ha sviluppato argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte c.on il quarto motivo di ricorso a firma del codifensore.7.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata, sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo del vizio della motivazione, con riguardo: al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche; al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 114, comma 3, cod. pen. (la cui applicazione non è inibita dall'art. 112 n. 1 cod. pen.); all'omesso contenimento nel minimo della pena base, nonché dell'ulteriore aumento applicato a titolo di continuazione.

8. L'avvocato Giovanni Esposito Fariello ha fatto pervenire a questa Corte "motivi nuovi/memoria ex art. 611 cod. proc. pen.", con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è il primo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avvocato Giovanni Esposito Fariello, nonché il primo motivo, ultima parte, di quello a firma dell'avvocato Emilio Martino, con il quale l'impugnata sentenza è stata censurata in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, funzionale all'espletamento dell'esame del collaboratore di giustizia De Simone Dario. La richiesta difensiva di procedere all'escussione del citato collaboratore di giustizia è stata rigettata sulla base del rilievo, piuttosto apodittico, che la chiesta "audizione non era [...] assolutamente necessaria ai fini del decidere", ben potendo la Corte di Assise di appello di Napoli giudicare "allo stato degli atti".

Tuttavia, dalla lettura complessiva della motivazione della pronuncia impugnata si evince-che detta decisione è stata assunta in ragione del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese da De Simone Dario nel 2015 si ponessero "in evidente continuità" rispetto a quelle rese dal medesimo il 13.12.2000, nel corso dell'esame dibattimentale espletato nell'ambito del processo c.d. "Spartacus 1". Al fine di giustificare tale giudizio, la Corte ha evidenziato che, "già nel processo Spartacus 1, il collaboratore aveva confessato la sua partecipazione al quadruplice omicidio e aveva fatto esplicito riferimento all'appostamento avvenuto presso il consorzio", atteso che, come si leggeva nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, il De Simone aveva dichiarato che " [...i due giorni prima - se non vado errato - che avvenisse questo agguato, io stesso, con Iovine Antonio, con Diana Raffaele e con Caterino Giuseppe, eravamo appostati proprio di fronte alla casa di Antonio Pagano e praticamente a casa di 'ovine Enrico, padre di Giancarlo, un cugino di Iovine Antonio, che era proprio di fronte" .

Ha, quindi, ritenuto, che "la ragione della più ampia descrizione del ruolo avuto dall'imputato nel quadruplice omicidio si spiega, come correttamente ritenuto dal Giudice 12 di primo grado, con la circostanza che il processo Spartacus 1 non vedeva imputato Iovine Giancarlo e, pertanto, nessuna domanda diretta era stata rivolta al collaboratore in merito al suo coinvolgimento nei fatti, coinvolgimento, poi, scandagliato nel corso dell'interrogatorio del 2015".

2. Orbene, secondo il Collegio, il percorso motivazionale svolto dalla Corte di Assise di appello di Napoli per sostenere l' "evidente continuità" delle dichiarazioni rese da De Simone Dario nel 2015 rispetto a quelle rese il 13.12.2000 è manifestamente illogico per due ordini di ragioni. Intanto, perché nelle dichiarazioni rese nel corso del giudizio celebrato dinnanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere manca - come risulta dalla lettura dei riferimenti dichiarativi trascritti integralmente nell'impugnata sentenza e in precedenza riportati - qualsiasi riferimento al ruolo assunto da Iovine Giancarlo (indicato esclusivamente come figlio di Iovine Enrico, proprietario del consorzio) durante l'appostamento presso il consorzio, che lo stesso De Simone stava in quel momento descrivendo, con l'indicazione dei soggetti presenti.

Inoltre, perché la spiegazione dell'omesso riferimento da parte del De Simone al ruolo assunto nell'occasione da Iovine Giancarlo (nessuna domanda diretta era stata rivolta al citato collaboratore in merito al coinvolgimento di Iovine Giancarlo in quanto quest'ultimo non era imputato in quel processo) è palesemente viziata, non potendosi ragionevolmente sostenere che proprio nel momento in cui si stava affrontando un tema probatorio di rilevante importanza ai fini della ricostruzione dei fatti e del giudizio di responsabilità degli imputati (appostamento presso il consorzio per individuare la vittima designata e, quindi, potere agire contro di essa) si potesse prescindere dal compiere una completa verifica degli accadimenti, ivi compresa l'esatta individuazione di tutte le persone coinvolte nella descritta fase.

3. Alla stregua dei superiori rilievi, la pronuncia impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli che dovrà procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento dell'esame del collaboratore di giustizia De Simone Dario e, quindi, all'esito dello stesso, rivalutare le dichiarazioni di costui unitamente a tutte le altre emergenze procedimentali e, in particolare, alle propalazioni di Iovine Antonio, rispetto alle quali la difesa ha evid