Cassation Court dismisses appeal on murder conviction, rejecting self-defense claim due to lack of reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a murder conviction, upholding the lower courts' rejection of the self-defense claim. The defendant argued that his lethal reaction was proportional to his son's prior violent behavior, but the court found no evidence of a proportional relationship between the ongoing offense and the fatal response. Consequently, the court ruled that the prosecution's evidence was sufficient to exclude reasonable doubt regarding the defendant's intent to kill.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cod. pen.; Art. 530 comma 3 cod. proc. pen.: The principle of reasonable doubt requires concrete evidentiary support; abstract doubts based on alternative factual reconstructions that contradict the ordinary logic of the case do not justify acquittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sql ricorso proposto da: f DI CATALDO COSIMO nato a LATIANO il 01/05/1960 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'avvocato CAMASSA GIANCARLO, difensore fiducia, di DI CATALDO COSIMO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 12 settembre 2017, all'esito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di Di Cataldo Cosimo per il delitto di omicidio volontario commesso in danno del figlio, Di Cataldo Antonio, fatto avvenuto in Latiano il 26 luglio 2016. Riconosciute le circostanze attenuanti della provocazione e generiche - con giudizio di prevalenza sulla aggravante del rapporto parentale - ed applicata la diminuente del rito, Di Cataldo Cosimo è stato condannato in primo grado alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione.
La pena è stata ulteriormente ridotta in secondo grado, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Lecce in data 8 ottobre 2018, e determinata in anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione. La Corte di secondo grado ha, per il resto, confermato la prima decisione. 1.1 La vicenda processuale muove dalla certa attribuzione a Di Cataldo Cosimo della condotta materiale - esplosione di sei colpi di arma da fuoco da un revolver calibro 38 - che ha cagionato il decesso di Di Cataldo Antonio. Ciò che risulta oggetto di discussione, in entrambi i giudizi di merito, è il profilo relativo alla invocata causa di giustificazione della legittima difesa, nonché - in riferimento alla entità della pena - il diniego della ulteriore circostanza attenuante del risarcimento del danno.
2. Quanto al primo profilo, risulta necessario rievocare alcuni segmenti della attività istruttoria, reputati in sede di merito decisivi al fine di escludere il riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art.52 cod.pen. . In particolare, pur essendo pacifico che il fatto venne a determinarsi nel corso di una accesa lite tra padre e figlio, e pur essendo pacifico che le condotte tenute - nel corso del tempo da Di Cataldo Antonio erano caratterizzate da violenze e minacce nei confronti di entrambi i genitori, correlate alla volontà di costui di ottenere denaro - con profili di disagio esistenziale esteso all'intero nucleo familiare -, la ricostruzione dell'episodio 'finale' non ha evidenziato, secondo i giudici del merito, l'emersione di un rapporto di proporzione tra l'offesa in quel momento in atto e il gesto omicidiario. 2.1 Secondo entrambe le decisioni non è dimostrato, in primis, che l'arma - pacificamente utilizzata da Di Cataldo Cosimo verso il figlio - fu impugnata, nella prima fase della contesa, dal figlio verso il padre, come invece affermato dall'imputato.La sera in cui avviene l'omicidio, secondo le concordi versioni rese da Cavallo Maddalena e Di Cataldo Alessia, fu effettivamente Di Cataldo Antonio ad introdurre in casa il revolver clandestino, ma l'arma sarebbe stata da costui riposta in un cassetto di una scrivania e qui, di lì a poco, 'prelevata' da Di Cataldo Cosimo, immediatamente allertato dalla moglie, proprio allo scopo di evitare che il ragazzo potesse averne ancora la disponibilità materiale.
Cosimo Di Cataldo avrebbe nascosto l'arma nel garage e proprio da tale gesto sarebbe scaturito - sempre secondo quanto affermato da Cavallo Maddalena - il litigio successivo, durante il quale il padre 'cercava di far ragionare' il figlio . Si tratta di un punto della istruttoria che orienta i giudici del merito a ritenere del tutto inattendibile la versione difensiva, tesa a sostenere la tesi del possesso materiale, durante la fase iniziale lite, della pistola nelle mani di Di Cataldo Antonio. Secondo la sua versione, Di Cataldo Cosimo avrebbe, nel contesto della colluttazione, disarmato il figlio e avrebbe poi utilizzato l'arma contro di lui al solo scopo di Aerrompere la reazione violenta.
Tale affermazione viene ritenuta in contrasto - sul piano logico - con quanto riferito dalle due testimoni e, in via generale, poco credibile in virtù anche della differente prestanza fisica tra i due soggetti in lite. 2.2 Altro profilo oggetto di valutazione, data l'assenza in casa di altri soggetti al momento del fatto (tanto la moglie dell'imputato che la figlia Alessia si erano recate a cercare un amico del Di Cataldo Antonio e ad avvisare i carabinieri, giunti a fatto avvenuto) è rappresentato dalle risultanze medico legali in punto di distanza tra sparatore e vittima nonché direzione dei colpi esplosi verso Di Cataldo Antonio.
Dette risultanze sono riportate alle pagine 6 e 7 della sentenza di primo grado. In particolare, dalla consulenza autoptica si è appreso che : - sei proiettili hanno raggiunto la vittima, tre dei quali trapassanti; - la distanza di sparo viene indicata come superiore ai 60-70 cm., data l'assenza di orletti di bruciatura e altri segni di prossimità ; - i primi colpi vennero esplosi con lo sparatore e la vittima entrambi in piedi, con lo sparatore posto verso destra, mentre gli ultimi due (uno alla nuca e l'altro al torace) vennero esplosi quando la vittima era qià a terra, con lo sparatore in posizione eretta e l'arma puntata verso il basso .
Va inoltre precisato che all'atto del sopralluogo, nel garage confinante con la cucina posta al piano terra dell'abitazione, i militari intervenuti avevano modo di constatare, oltre al decesso del Di Cataldo Antonio, un danneggiamento della porta interna che conduceva alla cucina e la dispersione di una cassetta contenente pomodori, fatti interpretati - anche in base alle dichiarazioni testimoniali - come indicativi delle condotte violente tenute, in quel medesimo contesto, dallo stesso Di Cataldo Antonio. Al contempo, in sede di prime dichiarazioni, veniva constatata la presenza di un graffio sull'avambraccio sinistro del Di Cataldo Cosimo. 2.3 Le valutazioni espresse dai giudici del merito, quanto alla tesi difensiva della legittima difesa, possono riassumersi nel modo che segue.
Non si ritiene credibile, per le già esposte ragioni,, la dinamica del fatto esposta - quanto al tema del possesso iniziale dell'arma - da Di Cataldo Cosimo e si afferma, tanto da parte del Gup che della Corte di secondo grado, che le risultanze di prova generica (distanza e progressione dei colpi) depongono per una emersione di un dolo d'impeto che porta, a fronte delle reiterate minacce e condotte prevaricatorie subìte, l'imputato ad esplodere i colpi verso il figlio in una condizione di sicura esasperazione ma non caratterizzata da un pericolo attuale di tale entità da rendere 'proporzionato' il gesto compiuto.
In particolare, la Corte di secondo grado evidenzia che anche il timore del possibile utilizzo dell'arma da parte del Di Cataldo Antonio verso i familiari, una volta escluso che costui ne fosse rientrato in possesso, è aspetto che concorre a concretizzare le ragioni interiori del gesto ma non integra il presupposto di legge della legittima difesa in rapporto alla situazione di fatto in cui si colloca l'azione. Ed ancora, si evidenzia che le condotte aggressive del Di Cataldo Antonio furono determinate, nella occasione specifica, proprio dall'avvenuta 'sottrazione' dell'arma e che, pur dando per avvenuta una colluttazione e una condotta altamente minacciosa, sta di fatto che nel momento in cui il Di Cataldo Cosimo ebbe ad esplodere i colpi vi era distanza fisica tra i due ed il pericolo non aveva caratteri tali da giustificare quel tipo di reazione.
Si afferma che la tesi difensiva è basata su mere ipotesi, contrastanti con alcune decisive emergenze istruttorie che portano ad escludere il contesto operativo della scriminante, specie sotto il profilo della sproporzione .
3. Quanto al diniego della ulteriore attenuante del risarcimento del danno si afferma che l'entità della somma, sia pure accettata dai destinatari (pari ad euro 13.000 per la madre e ad euro 11.000 per le sorelle della vittima) non può ritenersi congrua ai fini previsti dalla norma in parola, pur tenendosi conto degli elementi negativi emersi a carico della vittima. La Corte di secondo grado, nel rivalutare l'entità del trattamento sanzionatorio, applica le due attenuanti riconosciute prevalenti nella loro massima estensione.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Cataldo Cosimo, articolando due motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di giustificazione della legittima difesa.
Si prospetta una erronea applicazione della particolare regola dì giudizio di cui all'art.530 co.3 cod.proc.pen., atteso che lo stesso percorso espressivo dei giudici di secondo grado è tale da rendere concreta e percepibile l'esistenza di un dubbio circa la ricorrenza della scriminante, dubbio che andava risolto in favore dell'imputato. Sarebbe innegabile l'esistenza di un 'principio di prova' a favore dell'imputato, tale da determinare l'applicazione della regola di giudizio ispirata al favor rei. In altre parole la tesi difensiva relativa alla 'contesa materiale' dell'arma sarebbe stata ritenuta improbabile sulla base di ragionamenti meramente ipotetici e da qui le considerazioni sulla sua cittadinanza processuale.
Anche accedendo alla tesi del previo nascondimento dell'arma da parte dell'imputato, sulla base delle dichiarazioni testimcmiali rese da moglie e figlia, non è da escludersi che nel corso della successiva lite il Di Cataldo Antonio si possa essere impossessato dell'arma o abbia tenuto una condotta di tale aggressività da determinare la reazione 'difensiva' del padre. Ciò perché vi è stato, pacificamente, un consistente intervallo temporale durante il quale i due si sono fronteggiati in assenza di testimoni. L'esistenza di una aggressività incontrollabile da parte della vittima è dimostrata dai segni di violenza sulle cose, ampiamente riscontrati, così come la stessa colluttazione è ritenuta altamente probabile, sulla base delle escoriazioni censite, dalla Corte di secondo grado.
Dunque in un simile contesto anche la distanza tra sparatore e vittima, valorizzata in sentenza, non sarebbe decisiva a fini di esclusione della scriminante, data la evidente possibilità di un momento di distacco nella contesa cui poteva seguire una nuova aggressione portata dal figlio verso il padre. Si contesta, pertanto, la reale valenza indicativa dei dati fenomenici posti a fondamento del ragionamento sviluppato in sentenza e teso ad escludere la particolare intensità del pericolo portato dalle condotte violente tenute dal Di Cataldo Antonio.
Anche l'intensità della reazione ed il numero dei colpi esplosi, in tale ottica, non potrebbe divenire sintomo di una ordinaria volontà omicida sorretta da dolo d'impeto, posto che - a fronte del pericolo obiettivo portato alla stessa incolumità fisica - non può imporsi al soggetto agente un controllo delle forme concrete della reazione, dovendosi calare l'esame della condotta nelle complessive circostanze di fatto. Andava pertanto valorizzata la particolare conformazione dei luoghi e la sostanziale assenza di alternative a fronte della condotta altamente aggressiva e minacciosa tenuta dalla vittima, con rilievo delle precedenti condotte di cui pure vi è ampia traccia nella istruttoria.
La particolare condizione di alterazione emotiva non consente, peraltro, di introdurre ipotesi alternative di condotta astratte e non confacenti alle circostanze di fatto. Si rimprovera - in particolare- alla Corte di secondo grado di aver operato considerazioni - come quelle relative alla sufficienza di un unico colpo per determinare la cessazione del pericolo - del tutto astratte e distanti dalla reale dinamica dei fatti. Si insiste pertanto nella denunzia di contraddittorietà e illogicità argomentativa. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art.62 co.1 n.6 .
Ferma restando la esatta ricognizione teorica dell'ambito applicativo della disposizione di legge, si afferma che la Corte non ha spiegato perché nel particolare caso in esame le somme offerte a titolo di risarcimento del danno non erano tali da corrispondere alla misura richiesta per una effettiva riparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Quanto al primo motivo, il ricorso torna su un tema - quello della legittima difesa - ampiamente scrutinato in sede di merito, senza vizi logici o errori in diritto. 2.1 Va immediatamente precisato, sul punto, che la tesi dell'imputato è stata smentita in fatto - nelle due decisioni di merito - in modo del tutto aderente alle circostanze istruttorie emerse, con necessaria applicazione del principio di diritto secondo cui il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (tra le molte, Sez.
I n. 3148 del 19.2.2013, dep.2014, rv 258408).In particolare, la circostanza dell'avvenuto 'nascondimento' dell'arma all'interno del garage, da parte dell'attuale ricorrente, è stata correttamente argomentata ed è il necessario «punto di partenza» dell'intera ricostruzione della tragica dinamica che ha condotto al decesso di Di Cataldo Antonio. Sul piano logico, ciò ha condotto a ritenere che la lite abbia avuto ad oggetto proprio l'avvenuta sottrazione dell'arma e soltanto Di Cataldo Cosimo era consapevole del luogo di occultamento della medesima.
Da tale considerazione i giudici del merito, in modo logico e non rivalutabile, hanno sostenuto la irragionevolezza della versione difensiva (che vede il figlio in possesso dell'arma nella fase iniziale dello scontro) e hanno attribuito a Di Cataldo Cosimo l'azione di recupero dell'arma allo scopo di contrastare l'animata reazione di Di Cataldo Antonio. 2.2 Sul punto, va chiarito che l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art.530 co.3 cod. proc.pen. (secondo cui il dubbio sulla ricorrenza in fatto della causa di giustificazione giova all'imputato) impone la «cittadinanza processuale» del dubbio, nel senso che gli elementi emersi nel giudizio devono concretizzarlo in modo oggettivo, sulla base della correlata inidoneità delle provjt. a carico a rappresentare in modo compiuto le circostanze rilevanti per escluderlo.
In tal senso, è stato ritenuto da Sez. V n. 3017 del 9.10.2019, dep.2020, rv 278147 che la dichiarazione dell'imputato non può costituire da sola la prova incompleta o il principio di prova di una causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 530 comma 3 cod. proc. pen., impone la pronuncia di una sentenza assolutoria. Tale principio di diritto, che il Collegio condivide, si fonda peraltro su una ricognizione della nozione di 'ragionevole dubbio' (di cui all'art.533 cod.proc.pen.) solidamente radicata negli arresti di questa Corte, per cui il dubbio, per essere idoneo a determinare l'assoluzione dell'imputato, non può essere del tutto astratto ma deve trovare alimento da specifiche circostanze istruttorie idonee a renderlo concreto.
In termini generali, il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione di condanna, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) . Così come si è ribadito che la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato - tra le altre - da Sez.
I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le molte, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204. 2.3 Dunque le affermazioni dell'imputato - circa la dinamica del fatto, tali da concretizzare, in tesi, la proporzione della reazione letale - non risultano idonee ad introdurre un dubbio rilevante, secondo le ragionevoli affermazioni dei giudici del merito, sia in virtù della descritta circostanza iniziale (il nascondimento dell'arma), che in riferimento alle descritte conclusioni delle indagini balistiche. Il numero dei colpi, la distanza tra sparatore e vittima e, soprattutto, la sequenza finale sono aspetti che in modo del tutto logico sono stati ritenuti indicativi - in sede di merito - di un dolo d'impeto insorto (per le ragioni di esasperazione più volte rievocate e considerate a fini di dosimetria della pena) in un soggetto che in quel momento era in grado di contenere, pur nella concitazione, gli effetti letali dell'uso dell'arma da fuoco.
Non vi è pertanto alcuna ragione di critica accoglibile in riferimento al tema della legittima difesa.
3. Anche in riferimento al secondo motivo, il ricorso è infondato. La Corte di merito ha ampiamente esposto (v. pag.11 della decisione impugnata) le ragioni per cui il risarcimento (peraltro parziale rispetto al numero dei legittimati, come emerge dalla stessa decisione) non può dirsi integrale, il che preclude - con insindacabile giudizio di fatto - l'applicazione della ulteriore circostanza attenuante. Al rigetto del ricorso segue, ex