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Sentenza — n. 33745/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Ferdinando Cesarano e aveva per l'effetto annullato le sanzioni disciplinari dell'esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive, inflittegli per una pluralità di condotte, risalenti ai mesi di febbraio e marzo 2018, consistite nella battitura, per la durata di non oltre mezz'ora al giorno, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata di concerto con altri detenuti e in concomitanza con l'azione di questi ultimi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: dell'elencazione, gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità». La ratio della previsione d'infrazione risiede nell'esigenza di garantire, all'interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 reg. es . Ord. pen.). Trattasi di esigenza avente una solida base razionale e la leva disciplinare è legittimamente impieoata, secondo criteri di adeguata proporzionalità, in vista del suo soddisfacimento.

Parole chiave

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sanzione disciplinare reati contro la tranquillità pubblica sciopero della fame reati contro la volontà popolare agitazione politica censure di diritto costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante Cesarano Ferdinando, nato a Castellammare di Stabia il 26/08/1954 avverso l'ordinanza dell'08/09/2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Ferdinando Cesarano e aveva per l'effetto annullato le sanzioni disciplinari dell'esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive, inflittegli per una pluralità di condotte, risalenti ai mesi di febbraio e marzo 2018, consistite nella battitura, per la durata di non oltre mezz'ora al giorno, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata di concerto con altri detenuti e in concomitanza con l'azione di questi ultimi.

Secondo il Tribunale, era mancante li presupposto per l'esercizio del potere disciplinare giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione. Andava infine escluso che le battiture in esame potessero essere qualificate come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potessero così integrare l'infrazione - specificamente contestata di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), reg. es.

Ord. pen.

2. Ricorre per cassazione l'Amministrazione penitenziaria, con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, articolando plurime censure. L'Amministrazione ricorrente assume, anzitutto, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato un sindacato di merito in ordine al provvedimento disciplinare adottato, al giudice espressamente precluso, stante la natura della sanzione applicata, dall'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., ingerendosi in tal modo nell'esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni.

Secondo la ricorrente, gli esiti di quel sindacato sarebbero in ogni caso incongrui. La battitura collettiva dei blindati costituirebbe ex se comportamento capace di procurare oggettiva molestia alla parte di popolazione detenuta non aderente alla protesta, agli operatori in servizio presso l'istituto di pena e ai cittadini abitanti nelle immediate vicinanze. Si tratterebbe di condotta fonte di inevitabile innalzamento della tensione all'interno dello stabilimento penitenziario, in grado di costituire una potenziale minaccia per l'ordine e la sicurezza interna, che la Direzione d'istituto avrebbe il dovere di prevenire ed arginare mediante l'impiego ponderato dello strumento disciplinare.

Si tratterebbe, altresì, di condotta denotante mancanza di autonomia personale e di senso di responsabilità, antitetica rispetto alle finalità rieducative del trattamento penitenziario. La ricorrente osserva, infine, che la libertà di pensiero e di critica del detenuto deve essere esercitata, in una società democratica, nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti e senza recare pregiudizio ai diritti altrui. Per censurare le determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria l'ordinamento offre ampie possibilità di tutela giurisdizionale, che nella vicenda che aveva dato origine alle condotte disciplinarmente rilevanti (lo spegnimento dei televisori nelle celle in orario notturno) era stata peraltro efficacemente sperimentata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La censura pregiudiziale, in cui il proposto ricorso si articola, non è fondata. E' noto che l'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, riserva alla magistratura di sorveglianza, investita di un reclamo contro sanzione disciplinare diversa dall'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e dall'esclusione dalle attività in comune, un sindacato circoscritto ai profili di legittimità della sanzione stessa e del relativo procedimento, inibendo ogni valutazione di merito (Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605-01;

Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Carolei, Rv. 276351-01; Sez. 1, n. 56714 del 06/07/2017, Martino, P.v. 271908-01) Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227-01, nel ribadire l'assunto, ha positivamente scrutinato la legittimità costituzionale di tale assetto normativo, osservando, tra l'altro, che il diritto di azione non ne rimane compromesso stante la latitudine, invero ampia, del sindacato comunque esercitabile, ad iniziativa dell'interessato, dagli organi della giurisdizione, che riguarda non solo le questioni di procedura, ma si estende agli aspetti inerenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare» (come esattamente dispone rad. 69, comma 1, lett. a, Ord. pen.), tra le quali rientra, come osservato dalla menzionata pronuncia di legittimità, la verifica della completezza e accuratezza dell'accertamento di violazione, anche in rapporto alle deduzioni difensive, nonché della logicità di motivazione della relativa decisione e di ogni altro profilo che valga a riscontrare - come impongono gli artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. - la legalità, in senso formale e sostanziale, dell'operato dell'Autorità penitenziaria.

La qualificazione giuridica della condotta addebitata al detenuto, e quindi la riconducibilità della medesima in seno ad una fattispecie disciplinare tipizzata, non esula dalla nozione di legalità sostanziale sopra identificata e non sfugge, pertanto, a verifica giudiziale.

2. Sono viceversa fondate le censure ulteriori dell'Amministrazione ricorrente.

3. Il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è informato ai principi di tipicità, offensività e gradualità. I detenuti e gli internati non possono infatti essere disciplinarmente sanzionati se non per fatti che siano espressamente previsti come illeciti dal regolamento, come recita l'art. 38, comma 1, Ord. pen., e l'intero regime disciplinare è attuato, secondo il precedente art. 36, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto ristretto, onde sono passibili di punizione i soli comportamenti che si pongano in contraddizione con tali valori. Gli illeciti, dal regolamento delineati nel suo art. 77, comma 1, sono quindi ordinati secondo una scala di tendenziale crescente gravità (la sanzione più severa è esclusa, salvo recidivanza, per le prime otto fattispecie tipizzate). In questo contesto, il citato art. 77, comma 1, eleva ad illecito disciplinare, al n.

4) dell'elencazione, gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità». La ratio della previsione d'infrazione risiede nell'esigenza di garantire, all'interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 reg. es . Ord. pen.). Trattasi di esigenza avente una solida base razionale e la leva disciplinare è legittimamente impieoata, secondo criteri di adeguata proporzionalità, in vista del suo soddisfacimento.

Esistono invero altre condotte trasgressive in grado di minacciare in forma più intensa l'ordine e la sicurezza degli istituti, tra cui quelle consistenti nell'intimidazione o nella sopraffazione dirette verso compagni di detenzione, nel danneggiamento di beni dell'Amministrazione, nella partecipazione a disordini o sommosse o nella loro promozione, ovvero quelle aventi in genere rilevanza penale. Esse sono considerate in fattispecie disciplinari ulteriori e più gravi (cfr. art. 77, comma 1, nn. 11, 13, 15, 18-21), che tuttavia non vengono in rilievo nel presente giudizio.

Questa Corte ha escluso che la battitura dei blindati, ancorché attuata in forma e per scopi di protesta collettiva, sia di per sé suscettibile di ricadere nel loro ambito di applicazione (da ultimo, Sez. 1, n. 5401 del 20/11/2020, dep. 2021, Biondino) e la contestazione disciplinare odierna non è a tali fattispecie riferita.

4. Al soggetto ristretto, reclamante in via disciplinare, è stata piuttosto contestata, come evidenziato, l'infrazione di cui al richiamato art. 77, comma 1, n. 4), res. es. Ord. pen., sul presupposto che le protratte battiture dei blindati delle camere di pernottamento, attuate da più detenuti in sincrono tra loro, si risolvessero in comportamenti integranti il tipo d'illecito, in quanto idonei ad arrecare molestia alla comunità penitenziaria. Tale presupposto è stato contraddetto dall'ordinanza impugnata, sulla base di argomentazioni che non superano tuttavia il vaglio di questa Corte.

5. E' corretto affermare che, ai fini dell'infrazione in esame, debbano farsi rientrare nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. Le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato (in tal senso, da ultimo, Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018, Attanasio; cfr. altresì Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra;

Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio; Sez. 1., n. 47054 del 02/05;2018, Attanasio; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017, Attanasio), almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (Sez. 1, n. 37792 del 26/06/2017, Attanasio), che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto (Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018, Hamama) alle ragioni che possano averla determinata. L'apprezzamento concreto circa l'avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate (Sez. 1, n, 15425 del 26/02/2021, Fatarella;

Sez. 1, n. 3002 del 20/12/2019, dep. 2020, Di Tommasi; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

6. Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare viziata, perché essa - pur senza apertamente sposare l'aprioristica impostazione di incondizionata liceità, rispetto al parametro disciplinare evocato (l'art. 77, primo comma, n. 4, reg. es ., Ord. pen.), delle condotte di battitura dei blindati attuate in forma collettiva - approda indirettamente al medesimo risultato, nel momento in cui essa omette di apprezzare in concreto, secondo canoni di ragionevolezza e plausibilità logica, ie condotte addebitate, che, così come identificate dall'ordinanza stessa, appaiono caratterizzate, secondo maggiore o minore evidenza, da indici qualificati di intensità e persistenza.

Nel caso di specie, inoltre, la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all'ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso. Tale ulteriore circostanza dovrà formare oggetto di attenta ponderazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, in sede di rinnovata valutazione del reclamo disciplinare.

7. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila perché esso torni ad apprezzare la concreta rilevanza disciplinare delle condotte addebitate, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione