Sentenza — n. 33744/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante D'Arrigo Marcello, nato a Messina il 17/04/1963 avverso l'ordinanza dell'08/09/2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratterebbe dunque di condotta disciplinarmente rilevante, ai sensi dell'art. 77, comma . 1, n. 4), reg. es. Ord. pen., oltre che fonte di inevitabile innalzamento della tensione all'interno dello stabilimento penitenziario, in grado di costituire una potenziale minaccia per la sua sicurezza e il suo ordine interno, che la Direzione d'Istituto avrebbe il dovere di prevenire ed arginare, se del caso, mediante l'emanazione di opportune disposizioni. La ricorrente osserva, infine, che la libertà di pensiero e di critica dei detenuti deve essere esercitata, in una società democratica, nelle forme previste dalla leggi e dai regolamenti e senza recare pregiudizio ai diritti altrui.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante D'Arrigo Marcello, nato a Messina il 17/04/1963 avverso l'ordinanza dell'08/09/2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1, Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che, in accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Marcello D'Arrigo, aveva dichiarato illegittimo l'«avviso alla popolazione detenuta», emanato dalla Direzione d'Istituto il 1 giugno 2018, mediante il quale si invitavano i reclusi a desistere dalle condotte collettive, in atto dal 24 febbraio 2018, consistenti nella battitura, sino a rnezz'ora di durata ai giorno, di oggetti sul cancello blindato delle rispettive camere di pernottamento.
Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l'adozione dell'ordine di servizio impugnato giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione. Andava infine escluso che le battiture in esame potessero essere qualificate secondo quanto dalla Direzione specificamente ritenuto - come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità, integrante gli estremi dell'infrazione disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), reg. es.
Ord. pen.
2. Ricorre per cassazione l'Amministrazione penitenziaria, con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, articolando plurime censure. L'Amministrazione ricorrente assume, anzitutto, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni, ingerendosi in materie, quali quelle attinenti all'ordine e alla disciplina interni agli istituti penitenziari, la cui cura sarebbe a sé affidata in via esclusiva. Secondo la ricorrente, la battitura collettiva dei blindati, attuata in forma prolungata, costituirebbe ex se comportamento capace, quanto meno, di procurare oggettiva molestia alla parte di popolazione detenuta non aderente alla protesta, agli operatori in servizio presso l'istituto di pena e ai cittadini abitanti nelle immediate vicinanze.
Si tratterebbe dunque di condotta disciplinarmente rilevante, ai sensi dell'art. 77, comma . 1, n. 4), reg. es. Ord. pen., oltre che fonte di inevitabile innalzamento della tensione all'interno dello stabilimento penitenziario, in grado di costituire una potenziale minaccia per la sua sicurezza e il suo ordine interno, che la Direzione d'Istituto avrebbe il dovere di prevenire ed arginare, se del caso, mediante l'emanazione di opportune disposizioni. La ricorrente osserva, infine, che la libertà di pensiero e di critica dei detenuti deve essere esercitata, in una società democratica, nelle forme previste dalla leggi e dai regolamenti e senza recare pregiudizio ai diritti altrui.
Per censurare le determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria l'ordinamento offre ai singoli ampie possibilità di tutela giurisdizionale, di cui costoro, nella vicenda che aveva dato origine alla protesta (lo spegnimento dei televisori nelle celle in orario notturno), si erano efficacemente avvalsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'ordine di servizio impugnato è stato emanato sul presupposto che le protratte battiture dei blindati delle camere di pernottamento, attuate da più detenuti in sincrono tra loro, si risolvano - almeno se caratterizzate da indici qualificati di intensità e persistenza - in comportamenti integranti l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), res. es . Ord. pen., in quanto idonei ad arrecare molestia alla comunità penitenziaria. Tale presupposto è stato contraddetto dall'ordinanza impugnata, sulla base di argomentazioni non condivisibili.
3. Il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è informato ai principi di tipicità, offensività e gradualità. I detenuti e gli internati non possono infatti essere disciplinarmente sanzionati se non per fatti che siano espressamente previsti come illeciti dal regolamento, come recita l'art. 38, comma 1, Ord. pen., e l'intero regime disciplinare è attuato, secondo il precedente art. 36, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto ristretto, onde sono passibili di punizione i soli comportamenti che si pongano in contraddizione con tali valori. Gli illeciti, dal regolamento delineati nel suo art. 77, comma 1, sono quindi ordinati secondo una scala di tendenziale crescente gravità (la sanzione più severa è esclusa, salvo recidivanza, per le prime otto fattispecie tipizzate). In questo contesto, il citato art. 77, cornma 1, eleva ad illecito disciplinare, al n.
4) dell'elencazione, gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità». La ratio della previsione d'infrazione risiede nell'esigenza di garantire, all'interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 reg. es . Ord. pen.). Trattasi di esigenza avente una solida base razionale e la leva disciplinare è legittimamente impiegabile, secondo criteri di adeguata proporzionalità, in vista del suo soddisfacimento.
Esistono invero altre condotte trasgressive in grado di minacciare in forma più intensa l'ordine e la sicurezza degli istituti, tra cui quelle consistenti nell'intimidazione o nella sopraffazione dirette verso compagni di detenzione, nel danneggiamento di beni dell'Amministrazione, nella partecipazione a disordini o sommosse o nella loro promozione, ovvero quelle aventi in genere rilevanza penale. Esse sono considerate in fattispecie disciplinari ulteriori e più gravi (cfr. art. 77, comma 1, nn. 11, 13, 15, 18-21), che tuttavia non vengono in rilievo nel presente giudizio.
Questa Corte ha escluso che la battitura dei blindati, ancorché attuata in forma e per scopi di protesta collettiva, sia di per sé suscettibile di ricadere nel loro ambito di applicazione (da ultimo, Sez. 1, n. 5401 del 20/11/2020, dep. 2021, Biondino) e l'ordine di servizio impugnato non è a tali fattispecie riferito.
4. E' corretto affermare che, ai fini dell'infrazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), res. es. Ord. pen., debbano farsi rientrare nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. Le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato (in tal senso, da ultimo, Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018, Attanasio; cfr. altresì Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra;
Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017, Attanasio), almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (Sez. 1, n. 37792 del 26/06/2017, Attanasio), che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto (Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018, Hamama) alle ragioni che possano averla determinata.5. L'avvenuto superamento del margine di tollerabilità è di tutta evidenza nel caso di specie, se si ha riguardo al grado di progressione della vicenda nella sua dimensione collettiva, quale identificato dalla stessa ordinanza impugnata.
Il relativo giudizio è rafforzato dal rilevo che la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all'ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso.
6. L'interdizione a protrarre nel tempo comportamenti collettivi disciplinarmente rilevanti, rivolta dalla Direzione penitenziaria alla popolazione detenuta; può essere dunque dichiarata, senza bisogno di ulteriori accertamenti in punto di fatto (art. 620, comma 1, lett I, cod. proc. pen.), manifestamente legittima. L'ordinanza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata senza rinvio. P.Q.M.