Sentenza — n. 33742/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI TOMMASO nato a PALERMO il 22/10/1975 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sette le conclusioni del PG V< . 3,cd24. OR.Lo, rat)-C- CA-g--3..AAA V>«: te4f2,-7t. octt IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 26 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo in tema di permesso di necessità introdotto da Lo Presti Tommaso. 1.1 In motivazione si rappresenta che il controllo del Tribunale, in sede di impugnazione del primo diniego, si realizza in termini di 'legittimità' del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza, al momento di tale decisione, non potendosi ampliare la cognizione ad elementi sopravvenuti. Si sostiene che la domanda non era supportata da allegazioni sufficienti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33742/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lo Presti Tommaso, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si contesta, in particolare, la opzione seguita dal Tribunale di Sorveglianza sul punto della valutazione della prima decisione 'allo stato degli atti', senza tener conto delle allegazioni intervenute con l'atto di reclamo. La valutazione delle sopravvenienze istruttorie avrebbe - in tesi - consentito di ribaltare l'esito sfavorevole della prima decisione.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI TOMMASO nato a PALERMO il 22/10/1975 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sette le conclusioni del PG V< . 3,cd24. OR.Lo, rat)-C- CA-g--3..AAA V>«: te4f2,-7t. octt IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 26 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo in tema di permesso di necessità introdotto da Lo Presti Tommaso. 1.1 In motivazione si rappresenta che il controllo del Tribunale, in sede di impugnazione del primo diniego, si realizza in termini di 'legittimità' del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza, al momento di tale decisione, non potendosi ampliare la cognizione ad elementi sopravvenuti. Si sostiene che la domanda non era supportata da allegazioni sufficienti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lo Presti Tommaso, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si contesta, in particolare, la opzione seguita dal Tribunale di Sorveglianza sul punto della valutazione della prima decisione 'allo stato degli atti', senza tener conto delle allegazioni intervenute con l'atto di reclamo. La valutazione delle sopravvenienze istruttorie avrebbe - in tesi - consentito di ribaltare l'esito sfavorevole della prima decisione.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La natura di impugnazione nel merito del reclamo in tema di sorveglianza comporta - come è noto - l'attribuzione al Tribunale dei poteri cognitivi e valutativi sulla «situazione» dedotta. In tale ambito, questa Corte di legittimità ha di recente precisato, sia pure in tema di permesso premio, che il Tribunale è tenuto a servirsi delle sopravvenienze documentali, esercitando se del caso i poteri ex officio di verifica: in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (così Sez.
I n. 21336 del 22.6.2020, rv 279394). 3.2 II principio di diritto, condiviso dal Collegio, è applicabile anche al caso del reclamo avverso il diniego di un permesso di necessità. La decisione impugnata va dunque annullata con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio . Così deciso il 14 luglio 2021 Il