Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33741/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33741/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33741/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

te SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: TIBALDI DAVIDE nato a CUNEO il 04/04/1966 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore di TIBALDI DAVIDE, avvocato TONINO FONTANA DILETTA MARIA CRISTINA del foro di TORINO, che conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o in subordine il rigetto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 440 cod. pen, art. 516 cod. pen; Sentenza — n. 33741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha quindi correttamente proceduto ad un esame del merito della vicenda cautelare, che non è soggetto a sindacato di legittimità nella misura in cui le valutazioni sono adeguatamente argomentate. E ha, infatti, spiegato le ragioni per le quali il rinvenimento, in uno solo dei due campioni alimentari analizzati, di solfiti in misura di poco superiore alla soglia di legge non concretizza quella situazione di reiterazione di condotte che, per gravità, legittimi l'applicazione di nuova misura cautelare.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro la salute pubblica additivi alimentari sicurezza degli alimenti sostanze estremamente preoccupanti indicazioni nutrizionali e sulla salute rischi per la salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 440 cod. pen
e, a certe condizioni, quello di cui all'art. 440 cod. pen.
art. 516 cod. pen
Il Tribunale ha trascurato di considerare che la normativa vieta tout court l'uso nelle carni fresche dei solfiti, con la conseguenza che il rinvenimento nell'alimento di solfiti, in qualunque entità, integra sempre il delitto di cui all'art. 516 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: TIBALDI DAVIDE nato a CUNEO il 04/04/1966 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore di TIBALDI DAVIDE, avvocato TONINO FONTANA DILETTA MARIA CRISTINA del foro di TORINO, che conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o in subordine il rigetto.

Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti aveva applicato il 4 febbraio 2021 a Davide Tibaldi la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 440 cod. pen., per aver adulterato, nella qualità di titolare dell'omonimo esercizio commerciale di macelleria, i prodotti carnei, prima della distribuzione per il consumo, rendendoli pericolosi per la salute pubblica a causa del quantitativo di solfiti ivi rinvenuto, fatto accertato in Ora in data 4 giugno 2020.

Affermata la gravità indiziaria, il Tribunale ha osservato che gli esiti delle analisi effettuate non appare allarmante, in quanto il campione di carne fresca sottoposto ad esame non conteneva solfiti, mentre nella salsiccia è stato riscontrato un valore di solfiti sì superiore a quello soglia, ma per un coefficiente minimo, in quanto pari a 15 mg/kg rispetto alla soglia di 10 mg/Kg. Non ha pertanto ravvisato il pericolo di reiterazione delle condotte in termini di tale gravità da giustificare l'applicazione di una nuova misura cautelare dopo quella applicata con ordinanza del 21 luglio 2020.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha trascurato di considerare che la normativa vieta tout court l'uso nelle carni fresche dei solfiti, con la conseguenza che il rinvenimento nell'alimento di solfiti, in qualunque entità, integra sempre il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. e, a certe condizioni, quello di cui all'art. 440 cod. pen. Tale ultima fattispecie ricorre quando, come nel caso di specie, il quantitativo di solfiti negli alimenti sia tale, superando la soglia di 10 mg/kg, da comportare un pericolo concreto per la salute pubblica. È dunque palese il rischio di reiterazione nello stesso reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale non ha negato che l'uso di solfiti negli alimenti, seppure in misura di poco superiore alla soglia individuata dalla legge come limite di liceità, integri la fattispecie criminosa; ha i invece, osservato che il nuovo episodio, caratterizzato da una contaminazione alimentare quantitativamente non allarmante, non è rivelatore di un pericolo di reiterazione apprezzabile con la consistenza necessaria per far ritenere la sussistenza dell'esigenza cautelare.3. La mera commissione di un illecito dello stesso tipo, in particolare quando il fatto criminoso è costruito intorno a soglie di rilevanza il cui superamento è quantitativamente apprezzabile, non è di per sé rivelatore di un pericolo di reiterazione da fronteggiare con le misure privative della libertà personale. Occorre infatti valutare, nell'apprezzamento del fatto commesso, la sussistenza di indici di reiterazione che siano tali da concretizzare il pericolo a cui fa riferimento la norma processuale.

4. Il Tribunale ha quindi correttamente proceduto ad un esame del merito della vicenda cautelare, che non è soggetto a sindacato di legittimità nella misura in cui le valutazioni sono adeguatamente argomentate. E ha, infatti, spiegato le ragioni per le quali il rinvenimento, in uno solo dei due campioni alimentari analizzati, di solfiti in misura di poco superiore alla soglia di legge non concretizza quella situazione di reiterazione di condotte che, per gravità, legittimi l'applicazione di nuova misura cautelare.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in R