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Sentenza — n. 33736/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33736/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33736/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTRAILA FLORIN nato a SLATINA( ROMANIA) il 09/04/1977 avverso l'ordinanza del 06/02/2021 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/s,-,1e le conclusioni del PG OVní\ \%14 Z>21111 )`1" Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Florin Istraila di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 444/2013 SIEP emesso in relazione a due sentenze di condanna, notificatogli a mani proprie il 30 aprile 2020.

Regesto Legislator

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art. 663 cod. proc. pen, art. 76 cod. pen; Sentenza — n. 33736/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha fatto presente che per una delle due condanne confluite nel provvedimento di cumulo l'interessato aveva già beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso in relazione a detta condanna, e ha fatto così valere la regola del divieto della reiterazione della sospensione. Ha correttamente escluso di poter addivenire ad una scissione del cumulo, al fine di consentire la sospensione in riguardo alla condanna ulteriore non oggetto di precedente ordine di esecuzione, perché, una volta operato il cumulo materiale, reso obbligatorio della previsione dell'art. 663 cod. proc. pen., le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico" (art. 76 cod. pen.).

Parole chiave

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sospensione di pena concorso di motivi di sospensione sospensione dell'istruzione doppia punibilità remissione della pena sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 663 cod. proc. pen
Ha correttamente escluso di poter addivenire ad una scissione del cumulo, al fine di consentire la sospensione in riguardo alla condanna ulteriore non oggetto di precedente ordine di esecuzione, perché, una volta operato il cumulo materiale, reso obbligatorio della previsione dell'art. 663 cod.
art. 76 cod. pen
pen., le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico" (art. 76 cod. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTRAILA FLORIN nato a SLATINA( ROMANIA) il 09/04/1977 avverso l'ordinanza del 06/02/2021 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/s,-,1e le conclusioni del PG OVní\ \%14 Z>21111 )`1" Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Florin Istraila di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 444/2013 SIEP emesso in relazione a due sentenze di condanna, notificatogli a mani proprie il 30 aprile 2020.

Il Tribunale ha osservato che la sospensione è stata correttamente negata, atteso che l'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. fa divieto di disporre la sospensione in relazione alla stessa condanna per più di una volta. In data 18 luglio 2013 l'interessato era stato destinatario di un ordine di esecuzione con contestuale sospensione, successivamente, il 20 agosto, era stato redatto verbale di vane ricerche e conseguentemente, il 6 settembre, era stato emesso decreto di irreperibilità, sicché il 6 novembre era stato revocato l'ordine di esecuzione con sospensione e il 7 novembre successivo era stato redatto altro verbale di vane ricerche.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Florin Istralia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In relazione al titolo sub 2), per il quale si è eccepita la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione, non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., perché rispetto a quel titolo non fu mai disposta in precedenza alcuna sospensione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha fatto presente che per una delle due condanne confluite nel provvedimento di cumulo l'interessato aveva già beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso in relazione a detta condanna, e ha fatto così valere la regola del divieto della reiterazione della sospensione. Ha correttamente escluso di poter addivenire ad una scissione del cumulo, al fine di consentire la sospensione in riguardo alla condanna ulteriore non oggetto di precedente ordine di esecuzione, perché, una volta operato il cumulo materiale, reso obbligatorio della previsione dell'art. 663 cod. proc. pen., le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico" (art. 76 cod. pen.).

Con la conseguenza che il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluite nell'unico titolo esecutivo e non ne può invocare la scissione al fine di conseguire, previa considerazione isolata delle plurime condanne, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una tra esse, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici.

3. Per quanto poi attiene alla tesi della mancanza di divieto di reiterazione della sospensione fuori dei casi in cui l'istanza di misura alternativa presentata a seguito della originaria sospensione sia stata rigettata - Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217; Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 235417 - va osservato, in conformità proprio a quanto affermato da una tra le sentenze appena richiamate - Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217 - che nella nozione di "stessa condanna" di cui alla disposizione sul divieto di doppia sospensione, rientra anche il caso in cui nel provvedimento di cumulo sia confluita la precedente condanna dal titolo sospeso e rispetto al quale o sia stata dichiarata inammissibile o rigettata la richiesta di misure alternative o, ancora, una richiesta in tal senso non sia mai stata proposta nei termini di legge.

Fuori dunque dell'ipotesi di richiesta presentata e non ancora valutata in riguardo ad una delle condanne poi comprese nel provvedimento di cumulo, il divieto di reiterazione della sospensione dell'ordine opera, perché con l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si ha riferimento "anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, se ne possa sospendere l'esecuzione" - v.

Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, cit.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessua