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Sentenza — n. 33734/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33734/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33734/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza del 5 gennaio 2021 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato a Nicola Murmora la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Domenico Camillò, aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. L'ordinanza del 5 gennaio 2021 era stata emessa ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di dichiarazione di incompetenza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33734/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato a Nicola Murmora la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Domenico Camillò, aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. L'ordinanza del 5 gennaio 2021 era stata emessa ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di dichiarazione di incompetenza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Parole chiave

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scarcerazione remissione della pena assistenza ulteriore indennizzo per carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
L'ordinanza del 5 gennaio 2021 era stata emessa ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di dichiarazione di incompetenza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; MURMORA NICOLA nato a VIBO VALENTIA il 26/12/1991 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse udito il difensore del ricorrente che ha chiesto che alla dichiarazione di inammissibilità non seguq la condanna alle spese

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza del 5 gennaio 2021 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato a Nicola Murmora la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Domenico Camillò, aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. L'ordinanza del 5 gennaio 2021 era stata emessa ex art. 27 cod. proc. pen., a seguito di dichiarazione di incompetenza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione Nicola Murmora, a mezzo del proprio difensore Avvocato. Michele Contarese, denunciando:

1) inosservanza degli artt. 292 comma 2 lett.

c) e 309, commi, 5, 9 e 10, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione;

2) violazione degli artt. 61 n. 1 e 577, comma 1 n. 3, cod. pen.;

3) violazione dell'art. 292 lett. c)-bis cod. proc. pen. e vizi della motivazione.

3. Con atto depositato il 15 giugno 2021 l'Avv. Michele Contarese ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, rinunciando all'impugnazione in forza di procura speciale all'uopo rilasciatagli dal ricorrente e rappresentando che lo stesso era stato nel frattempo scarcerato in esecuzione dell'allegato provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso il 25 maggio 2021, sicché deve ora prendersi della sopravvenuta carenza di interesse.

4. Rilevato che in ragione della documentata scarcerazione e dunque della sopravvenuta carenza di interesse che ha luogo alla rituale rinuncia, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese e alla sanzione, trattandosi di condizioni di inammissibilità in conseguenza della soddisfazione della pretesa.

P.Q.M.

...,._ -Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. < . . osì deciso il 25 giugno 2021. -i Ccp n4 ....1 N II Coigliere estensore Il Presidente p e berto Binenti Adriano Iasillo ri 1/4.