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Sentenza — n. 33733/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33733/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33733/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari, a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata a Bartolomeo Colucci la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione alle imputazioni provvisorie dei reati, commessi tutti in concorso, di blocco stradale (capo 1), di rissa (capo 2) e di danneggiamento seguito da incendio (capo 3).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33733/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione Colucci, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge. Deduce che, ritenendosi i gravi indizi di colpevolezza, è stata fornita una risposta del tutto generica e imprecisa ai decisivi rilievi idonei a dimostrare che il ricorrente si era allontanato dai luoghi degli scontri prima del loro inizio. Infatti, ci si è limitati a far riferimento a una relazione di servizio del 23 febbraio 2020 senza specificare quale fosse fra quelle redatte in pari data. Non si è considerato che la difesa a sostegno dei propri assunti aveva fatto riferimento all'orario di inizio dei fatti desumibile da un'annotazione integrativa del 26 febbraio 2020.

Parole chiave

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calciatore professionista coinquilino pericolo di collusione con testimoni reati contro i doveri di servizio mancanza di disciplina assenza ingiustificata
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUCCI BARTOLOMEO nato a BARI il 15/07/1968 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 del TRIBUNALE LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. /

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari, a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata a Bartolomeo Colucci la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione alle imputazioni provvisorie dei reati, commessi tutti in concorso, di blocco stradale (capo 1), di rissa (capo 2) e di danneggiamento seguito da incendio (capo 3).

2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta in sede di merito supportata dai gravi indizi, Bartolomeo Colucci il 23 febbraio 2020 rimase coinvolto, nell'autostrada A14, in tafferugli e scontri fra tifosi delle squadre di calcio del Bari e del Lecce, prendendo così parte ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie. I Giudici del riesame rilevavano in proposito che Colucci giungeva sui luoghi dei fatti a bordo della sua auto, insieme a Vito Santamaria. Entrambi appartenevano alla tifoseria del Bari. Quasi tutti i componenti di tale tifoseria trovatisi sul posto partecipavano ai violenti scontri.

All'interno di detta auto, quando era già rientrata a Bari con a bordo Colucci e Santamaria, era rinvenuta una mazza da baseball. Il medesimo veicolo, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non si era già allontanato dai luoghi all'atto degli scontri, dovendo ciò escludersi alla stregua di quanto descritto in una relazione di servizio del 23 febbraio 2020. Inoltre, Colucci e Santamaria nel corso di conversazioni captate in data 11 maggio 2020 manifestavano la volontà di crearsi un alibi falso per sfuggire a possibili contestazioni derivanti dalla loro partecipazione ai fatti.

Analoghe indicazioni potevano trarsi da altra conversazione del 10 maggio 2020. L'adozione della misura cautelare veniva ritenuta giustificata in ragione della necessità di prevenire il pericolo di reiterazione delle condotte criminose.

3. Avverso la decisione del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione Colucci, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge. Deduce che, ritenendosi i gravi indizi di colpevolezza, è stata fornita una risposta del tutto generica e imprecisa ai decisivi rilievi idonei a dimostrare che il ricorrente si era allontanato dai luoghi degli scontri prima del loro inizio. Infatti, ci si è limitati a far riferimento a una relazione di servizio del 23 febbraio 2020 senza specificare quale fosse fra quelle redatte in pari data. Non si è considerato che la difesa a sostegno dei propri assunti aveva fatto riferimento all'orario di inizio dei fatti desumibile da un'annotazione integrativa del 26 febbraio 2020.

Né si è tenuto conto di altra relazione di servizio del 27 febbraio 2020 riportante dati di natura oggettiva relativi agli orari di transito dei veicoli.Anche con riguardo agli altri elementi indicati nel provvedimento, fra cui le conversazioni intercettate, la motivazione non ha fornito corrette letture. Ed ancora, immotivatamente sono state ritenute le esigenze cautelari, pur se i fatti risalivano a quasi un anno prima, la presenza delle tifoserie alle manifestazioni sportive nel frattempo era stata inibita, il precedente penale per rissa riportato da Colucci riguardava fatti ancor più risalenti e lo stesso era stato destinatario di Daspo a partire dal 26 febbraio 2020 per la durata di anni sei.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato ha ripercorso gli elementi integranti la composita piattaforma indiziaria e ne ha valutato la gravità con riguardo alla posizione di Colucci secondo ragionevoli apprezzamenti di merito. Relativamente ai rilievi difensivi in ordine all'orario di allontanamento dai luoghi di Colucci, unitamente al coindagato Santamaria, va osservato che il Tribunale preliminarmente ha dato atto che la presenza di Colucci al momento dei fatti emergeva dalle stesse sue dichiarazioni in sede di interrogatorio, dai dati del traffico telefonico e dall'annotazione, da parte della pattuglia della Polizia giunta per prima sul posto, della presenza dell'autovettura in uso a Colucci.

Nel prosieguo della motivazione i Giudici di merito hanno illustiato che specificatamente dal contenuto di una relazione di servizio del 23 febbraio 2020 emergeva che i veicoli indicati come presenti sui luoghi, e pertanto anche l'auto di Colucci, si allontanavano solamente allorquando gli scontri erano terminati e che tali scontri erano durati circa mezz'ora e alle ore 12,15 erano già in corso. Il Tribunale in tal modo ha smentito l'assunto difensivo secondo cui gli operanti avrebbero riferito che i veicoli erano ripartiti alle 12,15 e che sarebbe rilevante il passaggio di detta auto alle 12,11 in un certo tratto autostradale.

Ha concluso, dunque, per l'inconsistenza dei rilievi prospettati al fine di collocare l'auto con Colucci e Santamaria in altro luogo al momento dei fatti. A fronte di tali risposte, le censure in questa sede in punto di gravi indizi, laddove assumono specificità (requisito certamente mancante in primo luogo quando ci si oppone alla lettura delle intercettazioni), si limitano a riproporre la tesi dell'assenza dai luoghi del ricorrente, non confrontandosi con l'intero apparato motivazionale o invocando mere rivalutazioni in fatto, senza dimostrare alcun traviamento dei dati informativi ragionevolmente apprezzati dal Tribunale, ma citandone altri per introdurre riletture di parti dei relativi contenuti.

Si tratta dunque di censure con evidenza prive dei requisiti di ammissibilità.,/, Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai rilievi rivolti alla sussistenza dei presupposti cautelari. Esse, infatti, introducono apprezzamenti in ordine alla significatività della distanza temporale dai fatti che di certo non è così lontana (dieci mesi rispetto alla data di emissione della misura). Fanno riferimento alla sospensione della partecipazione del pubblico alle attività sportive dovute all'emergenza pandemica, ma non tengono conto di quanto è stato osservato sul carattere temporaneo della misura, a fronte di fatti che neppure risultano legati alla presenza dei loro autori in uno stadio.

Non si misurano con le altre appropriate considerazioni di merito circa le modalità delle condotte e la personalità dell'indagato che hanno portato a ravvisare concreti elementi nel senso dell'esistenza di stabili spinte criminose con riferimento alla commissione di reati della stessa indole. Isolano le valutazioni operate relativamente sia alla significatività del precedente specifico per il reato di rissa, sia alla scadenza della durata di un precedente DASPO, allegando l'emissione di altro provvedimento del genere a far data dal 26 febbraio 2020, senza che neppure risulti che tale ultimo provvedimento fosse stato prodotto in sede di merito.

Svolgono assertive e generiche critiche in tema di assenza di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica con riferimento alle esigenze cautelari.

3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il