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Sentenza — n. 33731/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33731/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33731/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catania, per quanto qui di interesse, rigettava la richiesta di riesame presentata, avverso il decreto in data 4 febbraio 2021 di convalida del sequestro probatorio in sede di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti d nell'interesse di Colesnicenco Ghiulea Georgeta - sottoposta a indagini in ordine al reato di omicidio volontario - avente ad oggetto un coltello, indumenti e campionature di tracce emetiche.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 250 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33731/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Aggiunge che la violazione denunciata risultava di tutta evidenza, poiché, come rappresentato davanti ai giudici di merito e però da questa ignorato, le formule adoperate non risultavano idonee all'effettiva comprensione dell'avviso. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 355 comma 2 cod. proc. peri., sul rilievo che Tribunale ha provveduto a una non consentita integrazione motivazionale del provvedimento di convalida, mentre andava solo considerato che il pubblico ministero non aveva assolto gli obblighi a suo carico, non avendo spiegato quali fossero gli accertamenti e le ulteriori attività di indagine da compiere sui beni sequestrati e le ragioni per cui essi erano stati individuati.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore inchiesta penale per omicidio assunzione di prove a titolo cautelare testimonianza della vittima verbale di sequestro diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
A fronte di tale sequenza, il Tribunale, disattendendo i rilievi difensivi in ordine alla violazione dell'art. 114 disp.
art. 250 cod. proc. pen
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 250 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLESNICENCO GHIULEA GEORGETA nata il 24/01/1974 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIBUNALE LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catania, per quanto qui di interesse, rigettava la richiesta di riesame presentata, avverso il decreto in data 4 febbraio 2021 di convalida del sequestro probatorio in sede di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti d nell'interesse di Colesnicenco Ghiulea Georgeta - sottoposta a indagini in ordine al reato di omicidio volontario - avente ad oggetto un coltello, indumenti e campionature di tracce emetiche.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Colesnicenco Ghiulea Georgeta, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 250, 251 e 252 cod. proc. pen. Deduce che il verbale di perquisizione cui seguiva il sequestro di cui sopra era stato redatto alle 02,00 dandosi atto di attività in precedenza svolte dalle 23,30 alle 23,45. Il verbale di sequestro era redatto invece alle 04,40. Nel frattempo, alle 03,00, veniva compilato il verbale di arresto dell'indagata.

In altro verbale della Polizia Scientifica delle ore 03,30 si faceva riferimento al rinvenimento e alla campionatura dei reperti biologici e degli indumenti dopo le ore 00,00. Nel verbale di perquisizione di cui sopra inoltre ci si riferiva solo alla sottoposizione al vincolo di un coltello da cucina che veniva ritenuto l'arma del delitto. A fronte di tale sequenza, il Tribunale, disattendendo i rilievi difensivi in ordine alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non avrebbe potuto sostenere la non necessità di un nuovo avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da difensore in occasione del sequestro, poiché tale atto non risultava perfettamente conseguente alla perquisizione per cui si era avuto l'unico avviso.

Di talché avrebbe dovuto accogliersi l'eccezione di nullità mossa a tal riguardo. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 250 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale nel disattendere detta eccezione non ha considerato che nessun comprensibile avviso era stato dato all'indagata durante le operazioni di polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere dal difensore, altrimenti la stessa si sarebbe avvalsa di tale facoltà avendo già nominato il proprio difensore di fiducia che aveva autonomamente avvisato e si trovava bloccato sotto lo stabile.

Aggiunge che la violazione denunciata risultava di tutta evidenza, poiché, come rappresentato davanti ai giudici di merito e però da questa ignorato, le formule adoperate non risultavano idonee all'effettiva comprensione dell'avviso. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 355 comma 2 cod. proc. peri., sul rilievo che Tribunale ha provveduto a una non consentita integrazione motivazionale del provvedimento di convalida, mentre andava solo considerato che il pubblico ministero non aveva assolto gli obblighi a suo carico, non avendo spiegato quali fossero gli accertamenti e le ulteriori attività di indagine da compiere sui beni sequestrati e le ragioni per cui essi erano stati individuati.

Profili, questi, di particolare rilevanza, poiché trattandosi dell'addebito di una condotta ricadente nella sfera di applicazione della legittima difesa domiciliare, l'esatta collocazione degli oggetti repertati e sequestrati risultava di fondamentale importanza ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come rilevato nel provvedimento impugnato, l'indagato ritualmente avvisato, in sede di perquisizione personale, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non ha diritto di ricevere un ulteriore, analogo, avvertimento al momento dell'esecuzione del sequestro conseguente alla predetta perquisizione, in ragione del nesso funzionale esistente tra i due mezzi di ricerca della prova e della omogeneità del contesto causale e cronologico in cui essi si inseriscono (Sez. 5, n. 36724 del 18/05/2017, Rv. 270438).

Il primo motivo del ricorso si oppone all'applicazione di tale principio al caso in trattazione, proponendo riletture della sequenza degli atti processuali solo sulla base di indicazioni concernenti gli orari in cui vennero materialmente redatti relativi verbali, senza così potere smentire il rapporto funzionale fra perquisizione e sequestro e la loro riconducibilità a un omogeneo contesto causale e cronologico, posto che neppure si pone in discussione che l'accesso nel medesimo luogo si protrasse in continuità in quell'arco di tempo. Sicché risultano manifestamente infondati tutti i rilievi mossi con il primo motivo.

3. Il secondo motivo, oltre a far riferimento ad alcuni degli stessi infondati rilievi mossi col precedente motivo, espone indimostrate circostanze e ipotetiche riletture tramite le quali argomenta che l'indagata non avrebbe compreso il significato dell'avviso di farsi assistere al difensore durante la perquisizione, nonostante tale avviso e la successiva rinunzia a farsi assistere dal difensore da parte dell'indagata, come già osservato dai Giudici di merito, siano stati riportati in termini chiari nel verbale che ha descritto le operazioni compiute .

Anche in tal caso, dunque, si è ben lontani dalla dimostrazione di violazioni di legge. r 4. Il terzo motivo si riferisce a passaggi della motivazione del Tribunale che non hanno sostituito quella del decreto di convalida del sequestro, ma hanno spiegato come quanto esposto dal pubblico ministero in tale decreto in ordine alle ragioni del sequestro trovasse corrispondenza nella sequenza delle iniziative di indagine su qui fatti, i cui atti di polizia giudiziaria già compiuti (fra i quali quelli relativi alla perquisizione e al sequestro) venivano richiamati nella stessa motivazione del decreto di sequestro, così che essa dava debitamente conto, sia pure in modo conciso, delle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti.

Per il resto, le censure si spingono fino a pretendere impropriamente l'anticipazione delle specifiche modalità degli accertamenti tecnici sui reperti che vengono indicati come necessari nel decreto di convalida o altre descrizioni che attengono piuttosto ai richiamati atti di indagine della polizia giudiziaria o a quelli che nel prosieguo potranno dare corpo alle scelte sul tipo di verifiche tecniche. Ne deriva che si tratta di censure anch'esse del tutto inidonee a dimostrare le violazioni di legge che vengono denunciate e possono rilevarsi in questa sede.

5. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma in euro tremila in favore della Cassa della ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il