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Sentenza — n. 33730/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33730/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33730/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI SILVIO nato a VALSOLDA il 20/08/1957 avverso l'ordinanza del 24/12/2020 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/9342.2e le conclusioni del PG I Lio, a...L L5 04-( X Le--021) IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 24 dicembre 2020 il Gip del Tribunale di Como - quale giudice della esecuzione - ha respinto de plano la domanda introdotta da Lamberti Silvio tesa ad ottenere la sospensione di un ordine di esecuzione di pena detentiva. Con la domanda erano state poste più questioni relative alla avvenuta emissione di un ordine di esecuzione della pena inflitta al Lamberti per il delitto di corruzione. 1.1 n GIP afferma in primis che la condotta di reato si è protratta oltre il 31 gennaio 2019 e da ciò deriva l'applicabilità della norma peggiorativa - quanto al trattamento penitenziario - contenuta nella legge n.3 del 2019.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 E' pacifica l'avvenuta trattazione de plano del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art.666 co.2 cod.proc.pen. .Come è noto, detta procedura «semplificata» consente di evitare la fissazione di udienza camerale - altrimenti necessaria - esclusivamente nelle ipotesi di «difetto delle condizioni di legge» o «mera riproposizione di di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi». Per costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, la disposizione di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen.

Parole chiave

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sospensione di pena corruzione nell'esecuzione forzata abbandono del procedimento penale sospensione dell'istruzione sospensione della procedura di fallimento piano di esecuzione delle pene
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI SILVIO nato a VALSOLDA il 20/08/1957 avverso l'ordinanza del 24/12/2020 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/9342.2e le conclusioni del PG I Lio, a...L L5 04-( X Le--021) IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 24 dicembre 2020 il Gip del Tribunale di Como - quale giudice della esecuzione - ha respinto de plano la domanda introdotta da Lamberti Silvio tesa ad ottenere la sospensione di un ordine di esecuzione di pena detentiva. Con la domanda erano state poste più questioni relative alla avvenuta emissione di un ordine di esecuzione della pena inflitta al Lamberti per il delitto di corruzione. 1.1 n GIP afferma in primis che la condotta di reato si è protratta oltre il 31 gennaio 2019 e da ciò deriva l'applicabilità della norma peggiorativa - quanto al trattamento penitenziario - contenuta nella legge n.3 del 2019.

Inoltre viene ritenuta manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale relativa alla scelta legislativa di inserire il reato di corruzione nel «catalogo ostativo» di cui all'art.4 bis ord.pen. . Si afferma, sul punto, citando Corte Cost. n.32 del 2020, che se il giudice delle leggi avesse ritenuto privo di ragionevolezza l'intervento ampliativo del catalogo (dei reati ostativi) non si sarebbe limitata - nella citata decisione - a dichiarare la illegittimità di applicazioni retroattive ma avrebbe esteso la sua cognizione alla valutazione di irragionevolezza dell'intervento in quanto tale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lamberti Silvio. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. La decisione è stata emessa de plano, secondo lo schema semplificato di cui all'art.666 co.2 cod.proc.pen. . Si eccepisce che i temi posti con la domanda di sospensione dell'ordine di esecuzione imponevano, viceversa, la trattazione in contraddittorio. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e si ripropone la questione di legittimità costituzionale della legge n.3 del 2019 nella parte in cui detta legge inserisce nella previsione di cui all'art.4 bis ord.pen. il delitto di corruzione. 2.3 Con memoria del 14 maggio 2021 la difesa del ricorrente ha rappresentato l'avvenuta concessione da parte del Magistrato di Sorveglianza di affidamento in prova provvisorio.

3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 E' pacifica l'avvenuta trattazione de plano del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art.666 co.2 cod.proc.pen. .Come è noto, detta procedura «semplificata» consente di evitare la fissazione di udienza camerale - altrimenti necessaria - esclusivamente nelle ipotesi di «difetto delle condizioni di legge» o «mera riproposizione di di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi». Per costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, la disposizione di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen.

è di stretta interpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui, quanto al primo profilo - qui in rilievo - la presa d'atto della assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo cognitivo nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto. Si è pertanto affermato - con orientamento che si ritiene di condividere - che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto - nella istanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcuna valutazione discrezionale ( tra le altre, Sez.

I n. 277 del 13.1.2000, rv 215368). Tale assetto interpretativo è posto - quanto ai profili procedimentali - a tutela del principio del contraddittorio, posto che la pronunzia non rituale di inammissibilità finisce con espropriare l'istante di una garanzia di rilievo costituzionale, anche in quei procedimenti - come quelli di esecuzione o sorveglianza - ove il contraddittorio si pone non già come metodo inderogabile di ricostruzione del fatto, quanto di attuazione dei diritti di partecipazione e di prospettazione dialettica della propria opzione interpretativa dei fatti o delle norme regolatrici.

Peraltro l'erronea adozione del modello non partecipato determina vizio di nullità ai sensi dell'art. 178 co.1 lett. c cod.proc.pen., in rapporto alla mancata adozione del modello ordinario di trattazione. 3.2 Nel caso in esame la parte «valutativa» della decisione, al di là della precisazione sull'epoca del commesso reato, è proprio quella relativa alla questione di legittimità costituzionale della legge n.3 del 2019 sotto il profilo della ragionevolezza. Non è esatto, in particolare, che il giudice delle leggi - nell'affrontare il tema del diritto intertemporale con la sentenza n.32 del 2020 - abbia già emesso, sia pure per implicito, una valutazione di conformità del corpus normativo ai principi costituzionali incidenti sul tema.

Anzi, la Corte Costituzionale ha espressamente 'scorporato' le questioni relative al tempus (decise con la sentenza n.32 del 2020) da quelle inerenti la ragionevolezza della scelta di ampliamento del catalogo dei reati 'ostativi' di cui all'art.4 bis ord.pen. . Tale secondo gruppo di questioni, non sono state decise ma restituite ai giudici che avevano formato le questioni di costituzionalità, con la successiva ordinanza numero 49 del 2020. Ciò perché, trattandosi di procedure relative a fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 era necessaria una nuova delibazione della rilevanza, proprio in ragione di quanto deciso con la sentenza n.32 del 2020.

Da ciò deriva che la questione di legittimità costituzionale introdotta dalla difesa - di certo rilevante nel caso in esame, dato il tempo del commesso reato - andava discussa e valutata nel contraddittorio tra le parti. 3.3 Va peraltro ritenuto tuttora sussistente l'interesse del ricorrente ad ottenere la decisione di annullamento con rinvio, data la natura ontologicamente provvisoria della decisione favorevole emessa - nelle more - dal Magistrato di Sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Como per nuovo giudizio. Così