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Sentenza — n. 33728/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33728/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33728/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIKAJ FEDERICO nato a ASTI il 30/01/1995 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~e le conclusioni del PG 6 - i cA-s—t. Lca.. c...a.u.cC4/ >N) ety( 1s-e r4O-C. o_cc—of cze_t st; c,atrilo IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di Asti - quale giudice della esecuzione - ha parzialmente accolto l'istanza introdotta da Nikaj Federico, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili. 1.1 In particolare, il giudice della esecuzione : - ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso tra i fatti giudicati con le decisioni indicate sub lettere A - B (episodi di tentato furto aggravato) ; - ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso tra i fatti giudicati con le decisioni indicate sub lettere D - E (episodi di furto e ricettazione) ; - esclude la sussistenza del medesimo disegno criminoso, quanto al primo 'gruppo' di violazioni, con il fatto indicato sub lettera C; - esclude la sussistenza del medesimo disegno criminoso, quanto al secondo 'gruppo' di violazioni, con il fatto indicato sub lettera F (condotta di evasione). 1.2 Quanto alla determinazione della pena, per il primo gruppo di violazioni la stessa veniva determinata in anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 260,00 di multa; per il secondo gruppo di violazioni in anni cinque e mesi otto di relusione ed euro 1.200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 33728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 E' fondata la deduzione di 'travisamento della domanda' in riferimento ai reati indicati nel provvedimento con la lettera C. In effetti, la motivazione del diniego ipotizza che il nesso ideativo fosse stato richiesto con riferimento alle violazioni successive (D,E,F) mentre era stato chiesto in rapporto al primo gruppo di reati (lett. A,B). Dunque vi è sostanziale omissione di motivazione su tale punto della decisione. 3.2 E' fondata la deduzione in punto di determinazione della pena in riferimento al secondo gruppo di violazioni.

Parole chiave

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altri reati adeguamento della pena infrazione privilegiata altri capi d'accusa recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
Non vi è, infatti, alcun riferimento nella decisione ai criteri - ex art. 133 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIKAJ FEDERICO nato a ASTI il 30/01/1995 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~e le conclusioni del PG 6 - i cA-s—t. Lca.. c...a.u.cC4/ >N) ety( 1s-e r4O-C. o_cc—of cze_t st; c,atrilo IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di Asti - quale giudice della esecuzione - ha parzialmente accolto l'istanza introdotta da Nikaj Federico, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili. 1.1 In particolare, il giudice della esecuzione : - ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso tra i fatti giudicati con le decisioni indicate sub lettere A - B (episodi di tentato furto aggravato) ; - ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso tra i fatti giudicati con le decisioni indicate sub lettere D - E (episodi di furto e ricettazione) ; - esclude la sussistenza del medesimo disegno criminoso, quanto al primo 'gruppo' di violazioni, con il fatto indicato sub lettera C; - esclude la sussistenza del medesimo disegno criminoso, quanto al secondo 'gruppo' di violazioni, con il fatto indicato sub lettera F (condotta di evasione). 1.2 Quanto alla determinazione della pena, per il primo gruppo di violazioni la stessa veniva determinata in anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 260,00 di multa; per il secondo gruppo di violazioni in anni cinque e mesi otto di relusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Nikai Federico, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la parte reiettiva della decisione ed in punto di determinazione della pena nell'ambito del secondo gruppo di violazioni. 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che : - la domanda era tesa ad includere i reati di cui alla lettera C (fatti di resistenza e lesioni) nel secondo 'gruppo' di violazioni e non nel primo, lì dove la motivazione del rigetto valorizza la disomogeneità e la distanza temporale con il primo gruppo di violazioni; - quanto al diniego riferito al reato di cui alla lettera F (evasione) si ritiene illogica la esclusione della deliberazione unitaria; - quanto alla determinazione della pena, nell'ambito del secondo gruppo, si ritiene non motivata la entità - mesi otto - dell'auento per l'ulteriore reato satellite, soprattutto considerando che per i reati già riuniti in continuazione (anche di maggiti-e gravità) l'aumento era stato contenuto in mesi due di reclusione.

3. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 E' fondata la deduzione di 'travisamento della domanda' in riferimento ai reati indicati nel provvedimento con la lettera C. In effetti, la motivazione del diniego ipotizza che il nesso ideativo fosse stato richiesto con riferimento alle violazioni successive (D,E,F) mentre era stato chiesto in rapporto al primo gruppo di reati (lett. A,B). Dunque vi è sostanziale omissione di motivazione su tale punto della decisione. 3.2 E' fondata la deduzione in punto di determinazione della pena in riferimento al secondo gruppo di violazioni.

Non vi è, infatti, alcun riferimento nella decisione ai criteri - ex art. 133 cod.pen. - utilizzati per quantificare l'incremento correlato al reato satellite (sentenza sub E), fermo restando che il giudice della esecuzione è libero di quantifcare detto incremento, con congrua motivazione, anche rispetto alla determinazione assunta in rapporto ad altri reati satellite, con il limite di cui all'art.671 co.2 cod.proc.pen. . 3.3 E' infondata la deduzione relativa alla avvenuta esclusione dalla continuazione della condotta di evasione (sub F), risultando del tutto congrua la motivazione esposta nella decisione, basata sulla estemporaneità della condotta di evasione, rapportata ad eventi non previsti al momento della commissione del primo reato. 3.4 Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, limitatamente ai punti di cui sopra, della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai fatti giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento con le lettere a) b) c) d) e) e per la determinazione della pena. Rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 maggio 2021