Sentenza — n. 33727/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORASTEFANO ORNELLA nato a CASSANO ALLO IONIO il 04/05/1980 avverso l'ordinanza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/~te le conclusioni del PG p cuk. f QX ( 5„ n72., c-ct)-00 ' IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 maggio 2020 (in sede di opposizione alla prima decisione esecutiva emessa il 27 settembre 2017) la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto la domanda di revoca della confisca cd.'estesa' introdotta da Forastefano Ornella. 1.1 Nel primo provvedimento si muove dalla pacifica constatazione della qualità di terza intestataria della Forastefano Ornella.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 33727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale profilo argomentativo, data la necessaria coerenza delle due decisioni reiettive, mostra spunti di contraddittorietà che non sono risolti in modo chiaro nella decisione impugnata, nel cui ambito non si spiegano le ragioni della marcata inattendibilità (per non dire falsità) di tutti i soggetti le cui dichiarazioni sono state raccote dalla difesa. Sarebbe stato necessario, ad avviso del Collegio, un più accurato esame di tali profili dichiarativi, con eventuale escussione in contraddittorio ai sensi dell'art. 666 co.5 cod.proc.pen. . Inoltre, va evidenziato che anche il profilo probatorio riguardante le fatture è trattato in modo sommario, non potendosi sostenere la falsità delle medesime senza un idoneo momento cognitivo teso a sostenere detta ipotesi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORASTEFANO ORNELLA nato a CASSANO ALLO IONIO il 04/05/1980 avverso l'ordinanza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/~te le conclusioni del PG p cuk. f QX ( 5„ n72., c-ct)-00 ' IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 maggio 2020 (in sede di opposizione alla prima decisione esecutiva emessa il 27 settembre 2017) la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto la domanda di revoca della confisca cd.'estesa' introdotta da Forastefano Ornella. 1.1 Nel primo provvedimento si muove dalla pacifica constatazione della qualità di terza intestataria della Forastefano Ornella.
Ciò perché il procedimento penale nel cui ambito è maturata la confisca si è tenuto nei confronti di Cosentino Vincenzo, coniuge della Forastefano, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed altro . Il bene oggetto di confisca è rappresentato da un appezzamento di terreno e un capannone commerciale turistico che risultano acquistati dalla Forastefano in data 26 ottobre 2001 e 26 luglio 2002. 1.2 Sempre nella prima decisione si afferma che non può addivenirsi alla restituzione del bene oggetto di confisca perché la prospettazione difensiva non è assistita da congrua dimostrazione.
In particolare, si evidenzia che : - non può affermarsi che i beni in questione siano pervenuti per successione mortis causa paterna alla Forastefano, posto che il padre della istante (deceduto nel 1999) aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto, relativo a detti beni immobili, privo di effetti traslativi; - gli atti di acquisto sono stati stipulati dalla Forastefano in epoca posteriore al matrimonio con il Cosentino, celebrato il 30 giugno del 2001; - non vi è prova di una stipulazione antecedente al matrimonio, e in ogni caso è evidente che il Cosentino e la Forastefano erano già sentimentalmente legati da tempo; - non vi è prova dell'avvenuto pagamento del prezzo (circa 65 mila euro) da parte di Forastefano Antonio (padre della istante) in epoca anteriore al suo decesso. 1.3 In sede di opposizione, la Corte di Appello ha confermato la prima decisione, affermando, in sintesi, che :
a) le ulteriori allegazioni restano insufficienti, posto che ciò che andava dimostrato, al fine di ottenere la revoca della confisca, era l'integrale pagamento del prezzo da parte di Forastefano Antonio, fatto che l'istante non è riuscita a dimostrare;
b) ciò perché le fatture allegate (in apparenza emesse dalla società venditrice) non sono idonea attestazione di pagamento, per mancanza di timbri, firme o altro, né hanno trovano ulteriore sostegno in scritture contabili. Inoltre si ritiene circostanza anomala la mancata produzione del contratto preliminare e non elevata la capacità reddituale di Forastefano Ornella 2. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione Forastefano Ornella. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione delle disposizioni regolatrici e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, la ricorrente deduce una forma di travisamento o, comunque, di evidente sottovalutazione delle allegazioni documentali tese a dimostrare che Forastefano Antonio aveva concluso il preliminare di acquisto nel 1995 ed aveva impiegato risorse proprie. Si espone, allegando gli atti citati, che:
a) il venditore Piluso Donato, legale rappresentante della società venditrice, aveva rilasciato dichiarazioni al difensore del tutto chiare ed inequivoche circa l'avvenuta contrattazione con il Forastefano e le modalità di perfezionamento dell'atto pubblico di trasferimento; b) è stata allegata copia delle fatture atrestanti i versamenti di denaro da parte di Forastefano Antonio;
c) sono state allegate le dichiarazioni del tecnico che già nell'anno 1995 aveva ricevuto incarico per la pratica edilizia da Forastefano Antonio;
d) sono state allegate le dichiarazioni rese dai confinanti, tese ad asseverare il 12-11 possesso dei beni da parte di Forastefano Antonio prima del suo decesso. 2.2 In diritto si evidenzia che la Corte di merito, a fronte della legittima pretesa del terzo di rivendicare la corrispondenza tra intestazione formale e realtà dei fatti ha trasformato un mero onere di allegazione in un onere probatorio in senso stretto. Si ritiene apodittica l'affermazione contenuta nel provvedimento circa la non attendibilità della documentazione proditta, in particolare per le fatture. Si precisa che il preliminare non è stato fornito perché, come da dichiarazione dello stesso Piluso, le due copie vennero distrutte dopo la stipulazione dell'atto pubblico.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La Corte di Appello muove in primis da una erronea affermazione in diritto, non in linea con gli orientamenti interpretativi emersi e radicati nella giurisprudenza di legittimità, lì dove sostiene che l'istante sarebbe gravata da un onere dimostrativo pieno circa le modalità dell'acquisto. Va ricordato che il terzo, intestatario formale del bene oggetto di confisca, non ha preso parte al giudizio di cognizione ed è pertanto legittimato ad introdurre elementi di prova (onere di allegazione) a sostegno della titolarità effettiva, senza che la mancata presenza nel giudizio da cui è generato il titolo possa essere pregiudizievole per la sua posizione.
Inoltre, per pacifica interpretazione dei principi generali in tema di confisca estesa (attuale art.240 bis cod. pen.) occorre precisare che nel caso di intestazione formale del bene sequestrato ad un soggetto «terzo» va fornita da parte dell'accusa, una prova (anche indiziaria ma assistita dagli ordinari parametri di logicità e concludenza) della fittizietà di tale intestazione, posto che in caso contrario non potrebbero operare i meccanismi di semplificazione della ablazione contenuti nella disposizione di legge . Così, per tutte, Sez. V n. 13084 del 6.3.2017, rv 269711 : la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca dì cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.
In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. 3.2 Tale principio di diritto non è stato correttamente applicato nella vicenda in esame, posto che l'accusa si è basata (in sede di cognizione) esclusivamente sull'indizio rappresentato dalla sottoscrizione dell'atto pubblico da parte della Forastefano in costanza di matrimonio con il Cosentino, ma tale indizio è stato «contrastato» (in sede esecutiva) da una serie di elementi di fatto che hanno indubbiamente introdotto un 'principio di prova' in una direzione diversa, rappresentata dall'avvenuto impiego di risorse economiche per l'acquisto dei beni da parte di Forastefano Antonio, fatto che risulterebbe idoneo a rendere illegittima la confisca del bene (o ad orientare verso una confisca parziale). 3.3 Ciò posto, va evidenziato altresì che la Corte di merito non si confronta in modo adeguato con il complesso degli elementi introdotti dalla terza istante, atteso che in un primo momento (la decisione del 27 settembre 2017) è stato dato per acquisito il fatto storico della conclusione del preliminare da parte di Forastefano Antonio (anche sulla base delle dichiarazioni del venditore), salvo porlo in dubbio nella decisione oggi impugnata.
Tale profilo argomentativo, data la necessaria coerenza delle due decisioni reiettive, mostra spunti di contraddittorietà che non sono risolti in modo chiaro nella decisione impugnata, nel cui ambito non si spiegano le ragioni della marcata inattendibilità (per non dire falsità) di tutti i soggetti le cui dichiarazioni sono state raccote dalla difesa. Sarebbe stato necessario, ad avviso del Collegio, un più accurato esame di tali profili dichiarativi, con eventuale escussione in contraddittorio ai sensi dell'art. 666 co.5 cod.proc.pen. . Inoltre, va evidenziato che anche il profilo probatorio riguardante le fatture è trattato in modo sommario, non potendosi sostenere la falsità delle medesime senza un idoneo momento cognitivo teso a sostenere detta ipotesi.
Infine va ricordato che la confiscabilità del bene, in ipotesi in cui si accerti l'avvenuto impiego - anche parziale - di risorse economiche da parte di un soggetto diverso dal condannato (nel caso in esame da parte di Forastefano Antonio, nei cui confronti è mancata una verifica patrimoniaqle sulla capacità di invstimento negli anni di interesse), può intervenire anche pro quota, come ricordato da Sez. I n. 35762 del 4.6.2019, rv 276811, secondo cui tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito. 3.4 Essendo stata rilevata l'esistenza di una erronea impostazione in diritto del tema trattato, in una con i segnalati vizi argomentativi, la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per nuo