Sentenza — n. 33726/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, giudicando in sede di appello ài sensi dell'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., confermava quella antecedentemente adottata dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva disposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata a Cosimo Damiano Autunno, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., in relazione al delitto di cui al precedente art. 416-bis, con sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Lecce il 2 aprile 2003, irrevocabile dal 24 ottobre 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 417 cod. pen; Sentenza — n. 33726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Autunno Damiano Cosimo, nato a Matino il 28/09/1966 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del Tribunale di sorveglianza di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, giudicando in sede di appello ài sensi dell'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., confermava quella antecedentemente adottata dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva disposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata a Cosimo Damiano Autunno, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., in relazione al delitto di cui al precedente art. 416-bis, con sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Lecce il 2 aprile 2003, irrevocabile dal 24 ottobre 2006.
Il Tribunale desumeva l'attualità della pericolosità sociale dal ruolo eminente già assunto dal condannato all'interno della cosca di stampo mafioso, dalle sue perduranti condotte criminose e dal suo immutato stile di vita. Autunno è in atto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per il medesimo delitto di cui 416-bis cod. pen., nonché per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, e connessi reati-fine, di recente consumazione, ed è stato condannato, in primo grado, alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di dodici anni di reclusione.
2. Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza Autunno ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciandone la mancanza di motivazione. Il provvedimento impugnato deriverebbe l'attualità di pericolosità sociale da presunzioni non concludenti, quali le risultanze di un procedimento penale ancora in itinere, e non terrebbe conto del comportamento, esente da rilieviserbato nel periodo compreso tra la scarcerazione per espiazione di pena, risalente al 14 agosto 2012, e la detenzione cautelare, instaurata nel 2017. L'esistenza di quest'ultima renderebbe in ogni caso prematura la decisione relativa alla misura di sicurezza, allo stato ineseguibile, mentre errate sarebbero, a proposito del menzionato comportamento relativo al periodo trascorso in libertà, le riferite informazioni sulla mantenuta frequentazione soggetti pregiudicati (aspetto ritenuto, comunque sia, non decisivo rispetto alla decisione da adottare) e sull'assenza di leciti redditi da lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.L'ordinanza impugnata, infatti, appare ineccepibilmente motivata, lì ove essa riscontra, ai fini della concreta esecuzione della libertà vigilata, l'attualità della pericolosità sociale del condannato (richiesta dall'art. 31, comma 2, legge n. 663 del 1986 anche per le misure di sicurezza ordinate nei casi previsti dall'art. 417 cod. pen., secondo il preferibile indirizzo ermeneutico di questa Corte: cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804-01;
Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813-01; Sez. 1, n. 1027 del a 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790-01), desumendola da una serie di a indici qualificatori - tra i quali spicca il mancato distacco dal contesto di criminalità organizzata, da cui originò la condanna definitiva per il reato associativo - non irragionevolmente apprezzati alla luce delle imputazioni tuttora pendenti, nonché pertinenti e significativi rispetto al giudizio da rendere, e come tali insindacabili in sede di legittimità. Il riesame della pericolosità sociale è stato correttamente operato, dopo l'intervenuta espiazione della pena detentiva irrogata in sentenza (art. 211, primo comma, cod. pen.), non assumendo in proposito rilievo ostativo la custodia cautelare instauratasi ad altro titolo, suscettibile di venire meno, nel corso del relativo processo, per svariate cause.
L'interferenza tra custodia cautelare e misura di sicurezza non detentiva giustifica, piuttosto, la temporanea sospensione di quest'ultima per il tempo di relativa sovrapposizione (Corte cost., n. 224 del 1998).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle osì deciso il 05