Sentenza — n. 33725/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Venezia applicava a Cesare Rindone la pena, condizionalmente sospesa, di undici mesi e dieci giorni di reclusione, a titolo di concorso nei reati di cui all'art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite) e 3 legge n. 1383 del 1941 (collusione con estranei del militare appartenente alla Guardia di finanza per frodare quest'ultima), ponendo a carico dell'imputato le spese di custodia cautelare. Nei rispettivi capi d'imputazione (capi 8 e 8-bis) era contestato a Rindone, in servizio sino al luglio 2016 presso l'Ufficio del Giudice di pace di Verona, nonché componente della Commissione tributaria regionale del Veneto, dì avere consapevolmente facilitato ì rapporti tra il Tenente colonnello della Guardia di finanza Vincenzo Corrado, da un lato, e privati imprenditori, dall'altro, nel cui ambito il pubblico ufficiale si faceva promettere, per sé e per altri, assunzioni nelle società del gruppo Cattolica Assicurazioni, e altre regalie, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Dirigente dell'Agenzia delle entrate Christian David, intesa a far ridurre l'entità dei rilievi conseguenti ad accertamenti fiscali in corso, in tal modo colludendo con detti imprenditori per frodare la finanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 346-bis cod. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33725/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In vista dell'odierna udienza camerale il Procuratore generale ha tempestivamente concluso, come in epigrafe. Con successiva istanza il difensore dell'imputato ha eccepito l'omessa comunicazione a sé di tali conclusioni da parte della cancelleria, secondo il disposto dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, e ha chiesto il differimento ad altra data della trattazione del procedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rindone Cesare, nato a Reggio Calabria 1'08/07/1948 avverso la sentenza del 28/09/2018 del G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Venezia applicava a Cesare Rindone la pena, condizionalmente sospesa, di undici mesi e dieci giorni di reclusione, a titolo di concorso nei reati di cui all'art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite) e 3 legge n. 1383 del 1941 (collusione con estranei del militare appartenente alla Guardia di finanza per frodare quest'ultima), ponendo a carico dell'imputato le spese di custodia cautelare. Nei rispettivi capi d'imputazione (capi 8 e 8-bis) era contestato a Rindone, in servizio sino al luglio 2016 presso l'Ufficio del Giudice di pace di Verona, nonché componente della Commissione tributaria regionale del Veneto, dì avere consapevolmente facilitato ì rapporti tra il Tenente colonnello della Guardia di finanza Vincenzo Corrado, da un lato, e privati imprenditori, dall'altro, nel cui ambito il pubblico ufficiale si faceva promettere, per sé e per altri, assunzioni nelle società del gruppo Cattolica Assicurazioni, e altre regalie, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Dirigente dell'Agenzia delle entrate Christian David, intesa a far ridurre l'entità dei rilievi conseguenti ad accertamenti fiscali in corso, in tal modo colludendo con detti imprenditori per frodare la finanza.
2. Con ordinanza 23 luglio 2019 il G.i.p. del Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., accertava il mancato passaggio in giudicato della sentenza da lui pronunciata, in quanto depositata in data successiva alla deliberazione e mai comunicata e notificata, e rimetteva l'imputato nei termini per proporre impugnazione.
3. Ricorre dunque Rindone dinanzi a questa Corte, avverso la sentenza di applicazione concordata della pena, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Gianfranco Ceoletta. Il ricorso, svolta una premessa in punto di sua proponibilità, a norma del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen, quale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, sviluppa quattro motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8-bis della rubrica. Il delitto di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 sarebbe reato proprio del militare appartenente alla Guardia di finanza, di mero pericolo e a concorso necessario di soggetti diversi dall'intraneo, questi ultimi non punibili salva l'ipotesi che abbiano posto in essere una condotta istigatrice.Rindone non avrebbe tenuto alcuna condotta di tal fatta.
Nel momento in cui mise in contatto tra loro Corrado e i vertici di Cattolica Assicurazioni, l'imputato - come dimostrerebbero le intercettazioni telefoniche e le ulteriori risultanze probatorie, nel motivo richiamate e illustrate - non avrebbe avuto contezza dell'accertamento fiscale in corso a carico della società e avrebbe agito in totale buona fede. Rindone neppure conosceva David. Il solo Corrado, secondo quanto in imputazione contestato, si sarebbe fatto promettere le indebite utilità, dirette a remunerare il suo intervento presso il citato funzionario dell'Agenzia delle entrate, che avrebbe dovuto riservare alla società un trattamento di favore.
L'iniziativa collusiva, se realmente avvenuta, era insomma ascrivibile, per intero, all'Ufficiale della Guardia di finanza. A tale iniziativa Rindone non aveva offerto alcun consapevole contributo, sicché non avrebbe potuto rispondere di concorso nel reato proprio. La sua condotta sarebbe penalmente irrilevante, e le diverse conclusioni del giudice a quo - tenuto a rilevare, anche d'ufficio, l'esistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - sarebbero sorrette da motivazione solo apparente. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8 della rubrica.
Mancherebbe, in generale, ogni prova che la intermediazione, attuata da Corrado tra il funzionario dell'Agenzia delle entrate e i privati imprenditori, mirasse al compimento, da parte del primo, di atti difformi dai doveri d'ufficio. In ogni caso, a tale intermediazione Rindone, come sopra rilevato, era estraneo. Quando l'imputato presentò Corrado ai vertici dì Cattolica assicurazioni, il suo unico scopo era quello di raccomandare, senza contropartita, l'assunzione presso la società di una persona amica, Mauro Ginesi, che aveva prestato servizio presso la Guardia di Finanza e del quale Corrado avrebbe potuto illustrare le buone qualità professionali.
La condotta di Rindone sarebbe penalmente irrilevante, dunque, anche rispetto alla fattispecie del traffico di influenze illecite. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso di precludere, nei casi previsti dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'adozione, da parte della Corte di legittimità, della sentenza di proscioglimento ivi richiamata. Così interpretato, il citato comma 2-bis sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 27 e 111 della Costituzione. 3.4.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt.445 e 692 cod. proc. pen., in relazione alla clausola della decisione impugnata - non oggetto di negoziazione processuale - inerente l'addebito all'imputato delle spese di custodia cautelare.Queste ultime non sarebbero in generale dovute, in caso di intervenuto patteggiamento sulla pena, e comunque la custodia cautelare fu patita in rapporto al reato di corruzione, che sarebbe stato escluso dal Tribunale del riesame, sicché Rindone non sarebbe in ogni caso tenuto al rimborso allo Stato delle relative spese.
4. In vista dell'odierna udienza camerale il Procuratore generale ha tempestivamente concluso, come in epigrafe. Con successiva istanza il difensore dell'imputato ha eccepito l'omessa comunicazione a sé di tali conclusioni da parte della cancelleria, secondo il disposto dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, e ha chiesto il differimento ad altra data della trattazione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza di differimento della trattazione del procedimento non può essere accolta. La presente causa segue infatti il modello di trattazione previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., secondo cui «[...] la corte procede in camera 'di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica». Tale schema procedurale, valevole per l'udienza camerale non partecipata, qual è quella odierna, non contempla dunque la previa comunicazione, al difensore dell'imputato, da parte della cancelleria, delle richieste e conclusioni del Procuratore generale. La previsione di una siffatta comunicazione è stata bensì introdotta dalla normativa dettata in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e segnatamente è ora contemplata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, in relazione tuttavia ai soli procedimenti che, in regime ordinario, si sarebbero dovuti trattare in udienza pubblica, o in udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., e che, perdurando la situazione di emergenza, sono convertiti, a determinati presupposti, al modello di trattazione scritta; procedimenti nel cui novero quello odierno non rientra.Il citato' art. 23, comma 8, non è perciò applicabile al giudizio in corso.
Non sussistendo il vizio processuale lamentato, non esiste ragione per accordare, sulla sua base, il richiesto rinvio di udienza.
2. L'odierno ricorso per cassazione risulta tempestivo. La sentenza impugnata, adottata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere pubblicata, comprensiva della motivazione, contestualmente alla sua adozione; ciò non essendo nella specie avvenuto, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza stessa, stabilito dall'art. 585*, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorreva, ai sensi del successivo comma 2, lett. a), del medesimo articolo, dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, in tal caso comunque dovuta (Sez. U, n, 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02). Come accertato dal giudice dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di deposito all'imputato e al suo difensore è viceversa mancata, sicché, non essendosi mai realizzato il presupposto cui ancorare la decorrenza del termine di impugnazione, il relativo potere - indipendentemente dall'ultronea disposta rimessione nei termini - non si era, alla data di presentazione del ricorso, certamente consumato.
3. I primi due motivi del ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa Mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena *deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).
Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Rìcciardi, Rv. 281182-01).
Coerente con tale ricostruzione è la circostanza che sia sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in *fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente pretenda, nei primi due motivi, solo formalmente intesi a contestare la qualificazione penalistica delle condotte, astrattamente ineccepibile, di rivisitare l'ossatura probatoria del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di compartecipazione criminosa, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.
I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.4. Inammissibile appare il terzo motivo, essendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale con esso eccepita. La rilevanza presupporrebbe la bontà dell'interpretazione secondo cui l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. precluda a questa Corte, che pur riscontri una causa importante l'immediato proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129, comma 1, del medesimo codice, di adottare la conseguente statuizione.
Tale interpretazione non è invece corretta. Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che í citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01;
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567-01). E' allora appena il caso di aggiungere come, sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera (per quanto sin qui osservato e per quanto ancora si dirà) il vaglio di ammissibilità e considerato, in ogni caso, che l'indagine sull'eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.
5. Inammissibile per manifesta infondatezza risulta, infine, il quarto motivo. Secondo ampia e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409-01; Sez. 4, n. 50314 del 11/07/2018, C., Rv. 274003-01; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282-01; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648-01; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237119-01; Sez. 1, n. 7127 dél 14/05/1993, Covotta, Rv. 194749-01), le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche in ipotesi di pena patteggiata inferiore ai due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto, per le quali soltanto vale l'esenzione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., ed essendo la ripetizione delle spese di mantenimento dei detenuti espressamente sancita, in caso di patteggiamento, dall'art. 204 d.P.R. n. 115 del 2002.
L'addebito in esame presuppone, in linea generale, a norma dell'art. 692, comma 1, cod. proc. pen., che l'imputato sia condannato a pena detentiva (o abbia su di essa patteggiato) per il fatto di reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, ancorché diversamente qualificato sotto il profilo penalistico, sempre che, in quest'ultimo caso, il nuovo titolo dì reato ammettesse la custodia stessa. Ciò premesso, la condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare è comunque da escludere, ove il provvedimento impositivo della misura sia stato annullato, con pronuncia adottata in sede di riesame e divenuta definitiva (Sez. 6, n. 25808 del 27/05/2008, Pfitscher, Rv. 241258-01;
Sez. 4, n. 10342 del 15/10/1997, Perna, Rv. 209409), per carenza dei gravi indizi di commissione del fatto, delle esigenze cautelari o delle altre condizioni di applicabilità previste dalla legge. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente che riferisce, a chiusura del motivo in trattazione, che il Tribunale del riesame si determinò propriamente nel senso di escludere l'inquadramento giuridico della condotta ascritta a Rindone nella fattispecie della corruzione, originariamente contestata. Per la medesima condotta oggetto del provvedimento restrittivo - in prosieguo qualificata sotto altri titoli di reato, uno dei quali (capo 8-bis) tale da consentire l'applicazione della custodia in carcere - Rindone è stato ritualmente rinviato a giudizio, patteggiando quindi la pena risultante dalla sentenza impugnata, la quale risulta conclusivamente ineccepibile nel punto in contestazione.
6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato nel suo complesso inammissibile. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiar