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Sentenza — n. 33724/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33724/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33724/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine convalidava il decreto di fermo eseguito nei confronti di Solomon Tekliyes e contestualmente gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo a), 12 d. Igs n. 286 del 1998 (capo b), 131-ter d. Igs. n. 385 del 1993 e 5, comma 3, d. I.gs. n. 153 del 1997 (capi c), contestati con le imputazioni provvisorie.

Regesto Legislator

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artt. 416 cod. pen; Sentenza — n. 33724/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento di convalida del fermo ha proposto ricorso per cassazione Solomon Tekliyes, tramite il proprio difensore Avvocato Claudio Nadalin, lamentando violazione dell'art. 384, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione del provvedimento non ha dato conto dell'esistenza di un pericolo di fuga avente l'imprescindibile requisito della concretezza, in considerazione delle caratteristiche del fatto e della personalità dell'indagato.

Parole chiave

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immigrazione clandestina allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti carcerazione in diritto degli stranieri asilo di curdi siriani visti, asilo, immigrazione, ecc

Disposizioni normative citate

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artt. 416 cod. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine convalidava il decreto di fermo eseguito nei confronti di Solomon Tekliyes e contestualmente gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEKLIYES SOLOMON nato il 27/05/1973 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine convalidava il decreto di fermo eseguito nei confronti di Solomon Tekliyes e contestualmente gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo a), 12 d. Igs n. 286 del 1998 (capo b), 131-ter d. Igs. n. 385 del 1993 e 5, comma 3, d. I.gs. n. 153 del 1997 (capi c), contestati con le imputazioni provvisorie.

2. Avverso il provvedimento di convalida del fermo ha proposto ricorso per cassazione Solomon Tekliyes, tramite il proprio difensore Avvocato Claudio Nadalin, lamentando violazione dell'art. 384, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione del provvedimento non ha dato conto dell'esistenza di un pericolo di fuga avente l'imprescindibile requisito della concretezza, in considerazione delle caratteristiche del fatto e della personalità dell'indagato.

3. In data 18 aprile 2021 è pervenuta rinunzia al ricorso sottoscritto da detto difensore, all'uopo munito di procura speciale rilasciata dal ricorrente.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euror:--da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro it-Fe-Ra-i-Pai in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2021. Il sigliere estensore Il Presidente oberto Binenti