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Sentenza — n. 33722/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33722/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33722/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Belhadj Mohamed, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati in materia di stupefacenti per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dal Tribunale di Napoli nei giorni 1 aprile 2004, 26 maggio 2004, 3 agosto 2004, con le quali erano state inflitte, rispettivamente, le pene di: dieci mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33722/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Adriano Capaccioli, in difesa di Belhadj Mohamed, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti pene condizionali esecuzione della pena riduzione della pena sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Belhadj Mohamed, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELHAD3 MOHAMED nato il 05/06/1977 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Maria Francesca Loy, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Belhadj Mohamed, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati in materia di stupefacenti per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dal Tribunale di Napoli nei giorni 1 aprile 2004, 26 maggio 2004, 3 agosto 2004, con le quali erano state inflitte, rispettivamente, le pene di: dieci mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza, riconosceva il vincolo della continuazione fra i predetti reati e rideterminava la pena complessiva in due anni e due mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

3. L'avv. Adriano Capaccioli, in difesa di Belhadj Mohamed, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, 133, 133-bis cod. pen., 132, 133, 671 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia adempiuto all'obbligo di motivazione in ordine alle frazioni di pena determinate per i reati satellite. Nell'ordinanza manca, secondo il ricorrente, l'esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice dell'esecuzione a una riduzione limitata della sanzione complessivamente inflitta per i suddetti reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per eccessiva genericità. Il ricorrente, per un verso, ha criticato sul piano formale la mancata esplicitazione, nell'ordinanza, delle ragioni in base alle quali gli aumenti di pena sono stati determinati, e, per altro verso, ha lamentato la limitatezza della riduzione della pena complessiva rispetto alla somma di quelle inflitte in fase di cognizione, ma, a sua volta, non ha reso una illustrazione compiuta e specifica della doglianza. Il ricorrente, infatti, ha rinunciato ad offrire un ragionamento compiuto per dimostrare che la mancanza formale della motivazione si sia risolta in una pretermissione sostanziale di argomenti favorevoli all'istante. L'impugnazione, infatti, non è costruita in modo tale fa fare ritenere che il giudice dell'esecuzione abbia omesso la valutazione effettiva di determinati elementi, rilevanti ai fini della quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite in misure più miti in ipotesi - di quelle concretamente indicate nel provvedimento ora impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 febbraio 2021. IL CONS