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Sentenza — n. 33721/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33721/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33721/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Amedeo Mazzara, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Napoli il 13 febbraio 1990 e il 19 ottobre 2016, per i reati di associazione di tipo mafioso commessi, rispettivamente, nel febbraio 1984 e fino all'anno 2005.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33721/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina organizzazione criminale formazione di una pena complessiva precedenti penali rilevanti recidiva nell'infrazione appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
e dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZARA AMEDEO nato a CESA il 29/03/1948 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gianluigi Pratola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma alla Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Amedeo Mazzara, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Napoli il 13 febbraio 1990 e il 19 ottobre 2016, per i reati di associazione di tipo mafioso commessi, rispettivamente, nel febbraio 1984 e fino all'anno 2005.

2. Con ordinanza del 2 luglio 2020, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di Amedeo Mazzara ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). Il giudice dell'esecuzione ha rispettato anche il principio in base al quale, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione. (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Rv. 271569; nel citato precedente, in applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza ivi impugnata e altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale e al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti e occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente). 1.1.

Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, muovendo dal rilievo che i reati associativi, di cui alle sentenze di condanna a carico dei Mazzara, risultano commessi in un arco temporale assolutamente dilatato compreso fra gli inizi degli anni '80 e l'anno 2005, ed esponendo alcune pertinenti indicazioni sul ruolo assunto dal condannato nelle associazioni mafiose, ha posto in luce che dalla lettura delle sentenze in atti non emerge alcun elemento per avallare la tesi difensiva di una continuità funzionale fra i reati associativi con esse giudicati, e ha fornito alcune considerazioni, prive di manifesta illogicità, per giustificare il rigetto della domanda.

Il giudice dell'esecuzione ha affermato in modo chiaro, conclusivamente, che le richiamate vicende giudicate nelle sentenze oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione appaiono espressione di dinamiche legate all'evolversi delle situazioni e dei rapporti di forza dei singoli, che non possono essere previste ab origine e, quindi, non possono essere ritenute espressione di un medesimo e unitario disegno criminoso 1.2. La motivazione dell'ordinanza, dunque, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 febbraio 2021