Sentenza — n. 33720/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 19 ottobre 2020, il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello proposto nell'interesse di Daehee Park avverso il provvedimento in data 16 settembre 2020, con cui la Corte di assise di appello di Milano aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere (o l'eventuale sostituzione con altra meno afflittiva) applicatagli per il reato di cui agli artt. 575, 577, secondo comma, cod. pen., commesso in Cardano al Campo il 18 maggio 2016 in danno della moglie, Jungme Aan, spingendola dalla finestra della camera n. 122, sita al primo piano dell'Hotel Ibis, vincendo la resistenza della stessa che cercava di aggrapparsi alla ringhiera e facendola cadere da un'altezza di circa dieci metri. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 512 cod. proc. pen, art. 635 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente ricordato che, per come emerge dallo stesso testo del provvedimento impugnato, i difensori dell'imputato, prima con l'istanza de libertate e poi con l'appello cautelare, avevano censurato "alcuni passaggi" delle indagini preliminari e dell'istruttoria di primo grado nonché il rigetto della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di escussione del teste Adam Russel Tanner, sentito solo nell'immediatezza del fatto e non con le forme dell'incidente probatorio, le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARK DAEHEE nato il 09/09/1965 avverso l'ordinanza del 19/10/2020 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CESQUI Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato CAMERA GUIDO ALDO CARLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato ALLEVA GUIDO CARLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2020, il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello proposto nell'interesse di Daehee Park avverso il provvedimento in data 16 settembre 2020, con cui la Corte di assise di appello di Milano aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere (o l'eventuale sostituzione con altra meno afflittiva) applicatagli per il reato di cui agli artt. 575, 577, secondo comma, cod. pen., commesso in Cardano al Campo il 18 maggio 2016 in danno della moglie, Jungme Aan, spingendola dalla finestra della camera n. 122, sita al primo piano dell'Hotel Ibis, vincendo la resistenza della stessa che cercava di aggrapparsi alla ringhiera e facendola cadere da un'altezza di circa dieci metri. 1.1.
A ragione osservava che nel procedimento incidentale non poteva più essere rimessa in discussione la questione relativa all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la ragione che, nel processo principale, con sentenza del 19 settembre 2017, la Corte di assise di Busto Arsizio aveva condannato il Park alla pena di anni quattordici di reclusione per il delitto per il quale era stata emessa la misura cautelare, decisione confermata dalla Corte di assise di appello di Milano con sentenza del 12 aprile 2019. Quanto alle esigenze cautelari, oltre al rischio di recidiva, la severa pena inflitta e la condizione di assoluta totale precarietà della presenza in Italia dell'imputato amplificavano il rischio del già ravvisato pericolo di fuga, imponendo la prognosi di assoluta inadeguatezza della misura dell'obbligo di dimora nel comune di Milano, chiesta con l'istanza de libertate.
2. Avverso la precisata ordinanza ricorre l'imputato a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avvocati Guido Carlo Alleva e Guido Camera, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge in relazione agli artt. 192, 273, 275, 299 cod. proc. pen. e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla necessaria analisi di decisivo elemento sopravvenuto. Premesso che la difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, censurandola anche per aver negato la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'escussione di Adam Russell Tanner, le cui dichiarazioni erano state assunte in primo grado ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per irreperibilità del teste, successivamente rintracciato e sentito a indagini difensive il 7 maggio 2020; che le dichiarazioni rese dal predetto si erano rivelate decisive per la loro incidenza sul quadro indiziario e per lo "sgretolamento" della deposizione resa dalla teste Choi Inejong, posta a fondamento del verdetto di colpevolezza, il ricorrente critica lo sbarramento opposto dal giudice dell'appello cautelare, che ha ritenuto di non poter superare il dato processualmente rilevante costituito dalla dichiarazione di colpevolezza contenuta nelle conformi sentenze di merito, con conseguente preclusione di ogni valutazione incidentale dell'elemento probatorio sopravvenuto, pur dotato, nel caso in esame, di incidenza potenzialmente decisiva per il sovvertimento del quadro indiziario.
Tale ratio decidendi, ad avviso del ricorrente, è censurabile per due ordini di ragioni: la prima di ordine logico, in quanto l'affermazione dello sbarramento costituito dalla doppia conforme che sarebbe prevalente anche sulla prova decisiva sopravvenuta, è priva di qualsivoglia addentellato normativo e darebbe adito a concrete violazioni di precetti costituzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.), ove dovesse ritenersi legittimo l'astenersi da una valutazione compiuta e conforme al dettato normativo del novum. Basti pensare a quanto stabilito, in tema di revisione, dall'art. 635 cod. proc. pen., in forza del quale la Corte di appello può sospendere l'esecuzione della condanna ancora prima della r celebrazione del giudizio di revisione, come pure al principio di diritto, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la sopravvenuta pronunzia di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno ?Th l'interesse dell'imputato alla verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a meno che non risultino dedotti elementi di prova nuovi e capaci di determinare una possibile diversa lettura degli indizi oggetto di valutazione al momento dell'adozione della misura.
La seconda ragione, strettamente connessa alla prima, riguarda il vizio di manifesta illogicità della motivazione in cui sono incorsi i giudici di appello laddove, da un lato, hanno stimato stringente e diffusa l'argomentazione contenuta nell'atto di impugnazione e certamente necessaria la valutazione di merito nella sede propria dell'elemento di prova sopravvenuto; dall'altro, non hanno esplicitato le ragioni per le quali, in attesa della decisione della Corte di cassazione, tale elemento non fosse idoneo a scalfire i gravi indizi di colpevolezza.
Di contro, il giudicato cautelare è fisiologicamente caratterizzato da dinamicità; la valutazione dei c.d. nova è sempre consentita e deve essere effettuata pro reo quando essi appaiano potenzialmente idonei a capovolgere il giudizio di gravità indiziaria; - erronea applicazione della legge penale processuale in relazione all'art. 274, lett.
b) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari.Il pericolo di fuga dell'imputato non poteva essere desunto né dalla condizione di turista straniero, occasionalmente presente in Italia e privo di legami con il territorio nazionale, né dalla misura della pena inflitta. Il provvedimento impugnato non ha indicato nessun elemento che possa far ipotizzare una concreta ed attuale propensione alla fuga di Park, il quale, peraltro, non ha tentato di allontanarsi nemmeno nell'immediatezza dell'ipotetica commissione del reato.
Ha trascurato di considerare gli elementi nuovi addotti dalla difesa in grado di inficiare la stessa gravità indiziaria; ha incongruamente svilito gli ulteriori argomenti spesi nell'atto di appello, in cui erano state richiamate le stringenti limitazioni alla circolazione e agli spostamenti, nazionali e internazionali, determinati dall'insorgenza dell'epidemia da Covid-19. Anche la misura della pena inflitta non poteva logicamente ritenersi un fattore incentivante alla fuga perché, tenuto conto del significativo presofferto e degli sconti di pena per liberazione anticipata, nel caso di definitiva conferma della sentenza di condanna il ricorrente potrebbe fruire della semilibertà.
Quanto al pericolo di recidiva, neppure prospettato nel provvedimento appellato, il Tribunale si è limitato a trascrivere un suo precedente provvedimento incidentale, rinnovando il negativo giudizio sulla personalità del ricorrente, giudizio inconciliabile con l'operato riconoscimento, in sede di \ i cognizione, delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita considerazione.
1. Va preliminarmente ricordato che, per come emerge dallo stesso testo del provvedimento impugnato, i difensori dell'imputato, prima con l'istanza de libertate e poi con l'appello cautelare, avevano censurato "alcuni passaggi" delle indagini preliminari e dell'istruttoria di primo grado nonché il rigetto della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di escussione del teste Adam Russel Tanner, sentito solo nell'immediatezza del fatto e non con le forme dell'incidente probatorio, le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
In particolare, la difesa si era soffermata sull'importanza di tale testimonianza - raccolta solo in data 7 maggio 2020 con le forme delle indagini difensive- per la ricostruzione della dinamica della caduta della vittima, siccome in netto contrasto con quanto riferito, nel corso dell'incidente probatorio, dalla teste oculare Choi Injeong, risultando così potenzialmente idonea ad incidere, escludendola, sulla gravità del quadro indizia rio.Il Tribunale ha, invece, delimitato l'ambito della sua cognizione e decisione al giudizio incidentale sulle esigenze cautelari, osservando che "le ampie ed articolate argomentazioni spese dalla difesa, volte a sostenere la mancanza della gravità indiziaria, subiscono uno sbarramento e una preclusione processuale non superabile da una valutazione incidentale di elementi che, peraltro, la stessa difesa più volte ha ribadito dover essere riscontrati mediante la cross examination nel contraddittorio pieno delle parti" nonché di "due versioni tendenzialmente confliggenti, una proveniente da un teste esaminato in incidente probatorio e la cui credibilità ha già avuto un duplice positivo riscontro nelle due sentenze di merito, l'altro sentito con le forme delle indagini difensive e quindi certamente da sottoporre ad una valutazione di merito che questo Tribunale non può certo compiere sostituendosi al giudice di merito". 1.1.
La soluzione offerta è inappuntabile e pienamente conforme a plurimi, specifici arresti di legittimità. Invero, questa Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti e occorrendo evitare il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza -l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato- tra di loro contrastanti (Sez. 5, n. 1709 del 09/04/1997, Fazio, Rv. 208138;
Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582; Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, Barra, Rv. 235267; Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425 e molte altre ancora). Va, pertanto, recisamente respinta la pretesa che con il procedimento incidentale cautelare possano essere rimesse in discussione le valutazioni sul tema dell'accusa che la legge demanda in via esclusiva al giudice del merito del processo. Nè è ipotizzabile alcuna violazione dei principi costituzionali in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali de libertate, proprio perché la sussistenza dei presupposti indiziari per privare della libertà il ricorrente, in forza delle motivazioni di una condanna a una consistente pena detentiva, è stata positivamente apprezzata in un giudizio di merito, contraddistinto da una valutazione maggiormente piena e stringente - rispetto a quella demandata al giudice della cautela - della gravità degli elementi che supportano la prova della colpevolezza: il punto di equilibrio tra una concezione rigorosa ed astratta della autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello di merito e della possibilità di rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in qualsiasi momento del processo "deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sè una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate" (Corte cost. n. 71 del 1997). 1.2 Né giova evocare il principio di diritto, in forza del quale "la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483; in termini, Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone Rv. 258209;
Sez. 1, Sentenza n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398). Ed invero, il ricorrente pretende dal giudice dell'appello cautelare una valutazione di dichiarazioni, inequivocabilmente sopravvenute alla sentenza di condanna e assunte unilateralmente dalla difesa, in tesi inficianti l'attendibilità delle dichiarazioni della teste oculare poste dal giudice della cognizione, con il concorso di altri convergenti elementi di prova, a fondamento della pronunciata condanna dell'imputato. Ma un rinnovato e indipendente vaglio degli indizi non può che essere circoscritto all'effettiva prospettazione dell'emergere "nel corso del giudizio di cognizione" di nuovi e diversi elementi probatori suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa rilettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare genetica, restando esclusa una rivisitazione dello spessore indiziario delle preesistenti risultanze processuali, già apprezzate - nel rigore della assunzione delle prove - nella sede naturale del giudizio di merito quali elementi determinanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Pertanto, la decisione impugnata è corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte quanto al profilo ontologico dell'effetto preclusivo di uno scrutinio sulla genetica esistenza o non dei gravi indizi di colpevolezza, cui si sia sovrapposta una decisione confermativa dell'imputazione (e, quindi, della concludenza e gravità degli indizi) e della colpevolezza dell'imputato, pur non definitiva, ad opera del giudice della cognizione di merito. Indirizzo in linea, del resto, con il cd. principio di assorbimento puntualizzato dalla citata sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale, la decisione di condanna contenendo una valutazione del merito dell'accusa di tale incisività da "assorbire" una postuma prognosi di sussistenza o insussistenza originaria della gravità indiziaria.La decisione medesima è logicamente e giuridicamente corretta anche laddove esclude la possibilità di una valutazione incidentale del c.d. elemento nuovo, la cui effettiva incidenza sul quadro indiziario non avrebbe potuto che essere apprezzata dopo la rituale acquisizione della prova dichiarativa nel contraddittorio pieno delle parti, solo così potendo essere fatta oggetto di valutazione nel merito in sinergia con tutti gli altri risultati probatori. 1.3.
Dalle precedenti considerazioni si evince, dunque, la palese inconsistenza del ricorso tendente a provocare, anche per come risulta in concreto strutturato, un'eventuale pronuncia contrastante con l'affermazione di responsabilità contenuta nelle sintoniche sentenze di condanna; tanto più che, per come emerge dall'atto di impugnazione che sostanzialmente ricalca il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado, i giudici di merito hanno già valutato le dichiarazioni del teste Tanner e la Corte di assise di appello si è diffusa sui pretesi aspetti di contrasto tra dette dichiarazioni e la testimonianza della Choi, escludendo la necessità delle attività istruttorie invocate dal ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen. (cfr. p. 22 e ss. della sentenza di appello allegata al ricorso).
2. Non diversa sorte meritano le doglianze articolate in punto di prognosi cautelare. Per il titolo di reato per cui si procede vige la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza del più rigoroso presidio. La doppia presunzione di cui art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla I. n. n. 47 del 2015, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che l'obbligo di motivazione può ritenersi compiutamente assolto quando il giudice abbia dato atto della sussistenza dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato ascritta e dell'assenza di elementi per escludere del tutto le esigenze cautelari o per ritenerle salvaguardabili nel caso concreto con misure gradate, spettando invece all'indagato confutare i presupposti di operatività delle presunzioni, con la conseguenza che, nel caso in cui la parte alleghi specifici elementi di segno contrario, il giudice sarà tenuto a giustificarne la ritenuta inidoneità a vincere le ridette presunzioni; presunzioni che operano in tutte le fasi del procedimento penale e, dunque, non solo in fase genetica, ma anche in occasione delle successive valutazioni circa la permanenza dei presupposti applicativi della misura, tanto che l'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., contiene la clausola di riserva, che fa espressamente salva la previsione dell'art. 275, comma 3. 2.1.
Ciò posto, il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e di valutazione. Ha considerato immutato il quadro cautelare già vagliato con i precedenti provvedimenti, divenuti definitivi a seguito dell'infruttuoso esperimento delle impugnazioni, e ha ritenuto perdurante sia il rischio di recidivanza criminosa che il pericolo di fuga. Il primo basato sul contesto e sulle modalità di esecuzione del delitto, stimati altamente indicativi di una personalità aggressiva, violenta, mistificatoria; il secondo connesso alle condizioni soggettive dell'imputato, totalmente estraneo a qualunque, anche minimale, contesto relazionale, e dimostratosi incapace di inserimento anche nel particolare ambiente di convivenza necessitata quale è quello della struttura carceraria; rischio amplificato dalla severa sanzione confermata all'esito del giudizio di secondo grado e dalla altamente probabile imminenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l'una e l'altro idonei a rappresentare una fortissima spinta a sottrarsi con qualsiasi mezzo alla prospettiva di dover trascorrere numerosi anni in carcere in uno stato di isolamento affettivo e di relazioni umane, essendo ancora lontano, pur considerando il presofferto, il raggiungimento delle soglie di ammissibilità a misura alternative alla detenzione.
Pericolo, quello di fuga, certamente non scongiurato dai rafforzati controlli per motivi di sicurezza e di prevenzione per la pandemia, come suggestivamente prospettato dalla difesa, non apparendo né improbabile né rocambolesco il ricorso a mezzi di trasporto diversi da quello aereo e soggetti a controlli meno rigorosi, anche in considerazione dei rilevanti mezzi economici di cui l'imputato dispone. Rilievi ritenuti assorbenti per fondare la prognosi di assoluta inadeguatezza di misure gradate. 2.2. Va, dunque, escluso che il provvedimento impugnato (che si segnala per ampio e approfondito apparato giustificativo) sia affetto da violazione di legge o vizio di motivazione, mentre gli apprezzamenti di merito, peraltro del tutto congrui- contro cui si appuntano, nella sostanza e in chiave di mera contrapposizione argomentativa, le articolate censure, meramente reiterative dei motivi di appello, interamente valutati e specificamente confutati, rimangono estranei ai confini istituzionali di questa Corte di legittimità.
3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.o 3 --( Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. cod. 3 sà.) proc. pen., comma 1 ter. -4 3 (D (Di
P.Q.M.
r (1o) -••n• o CO Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d