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Sentenza — n. 33719/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33719/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33719/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 21 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello proposto nell'interesse di Alfons Shaholli avverso il provvedimento in data 15 luglio 2020, con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura coercitiva del divieto di dimora nella regione Campania. 1.1. L'imputato è stato condannato alla pena di anni 23 di reclusione con sentenza della Corte di assise di Napoli, divenuta definitiva il 23.11.2004, per l'omicidio premeditato di un connazionale e il ferimento di un altro, fatti commessi in Caivano 1'1.1.2002.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le deduzioni dell'odierno ricorrente, che in definitiva riproducono tesi già motivatamente respinte dal giudice dell'appello cautelare, sono pertanto palesemente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione domanda d'asilo di cittadino albanese prova del rischio persecuzione allegazioni di persecuzione contraddittorie riesame dell'asilo misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 21 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Avverso la precisata ordinanza ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Domenico Ciruzzi, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHAHOLLI ALFONS nato a CIPAL( ALBANIA) il 02/10/1980 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CESQUI Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato CIRUZZI DOMENICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello proposto nell'interesse di Alfons Shaholli avverso il provvedimento in data 15 luglio 2020, con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura coercitiva del divieto di dimora nella regione Campania. 1.1. L'imputato è stato condannato alla pena di anni 23 di reclusione con sentenza della Corte di assise di Napoli, divenuta definitiva il 23.11.2004, per l'omicidio premeditato di un connazionale e il ferimento di un altro, fatti commessi in Caivano 1'1.1.2002.

Resosi irreperibile subito dopo il fatto e dichiarato latitante, è stato giudicato in contumacia. Catturato in Albania ed estradato in Italia, è stato rimesso in termini per impugnare la sentenza; è stato sottoposto a misura custodiale carceraria, divenuta inefficace il 5.11.2017 per perenzione del termine massimo di custodia cautelare, quindi sottoposto alle misure dell'obbligo di dimora e di firma, poi sostituite dal 18 maggio 2018 dal divieto di dimora nella regione Campania, misura tuttora in esecuzione. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 26 marzo 2019, ha rinnovato il verdetto di colpevolezza, riducendo la pena inflitta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla premeditazione, ad anni 14 di reclusione; decisione annullata dalla Corte di cassazione in data 25 febbraio 2020 in accoglimento del motivo relativo alla mancata rinnovazione integrale della prova.

2. Avverso la precisata ordinanza ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Domenico Ciruzzi, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. per avere il Tribunale confermato la misura in assenza dei presupposti di legge, nonché vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidivanza criminosa. Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel respingere l'appello, si sarebbe limitato a richiamare e trascrivere un suo precedente provvedimento del 15.1.2018, pedissequamente ribadendo gli argomenti allora spesi sul perdurante pericolo di recidiva, senza operare alcuno sforzo motivazionale sulla sua attualità.

Non avrebbe considerato, come invece doveva, né il consistente lasso temporale trascorso dai fatti, realizzati nel lontano 2002, né l'ineccepibile comportamento tenuto dall'imputato dopo la sua scarcerazione e lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni impostegli con i presidi adottati; ma soprattutto non avrebbe conferito il giusto rilievo alla mancanza di elementi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura coercitiva è chiamata a neutralizzare. Non v'è dubbio che il tempo silente non possa che essere positivamente apprezzato;

è stato, poi, provato, anche attraverso produzione documentale, che nel paese d'origine l'imputato si sia dedicato a regolare attività lavorativa e abbia instaurato solidi legami familiari, non incorrendo in nessuna ulteriore manifestazione di devianza. L'addotta assenza di informazioni sul suo reale vissuto in terra natia non avrebbe potuto comunque giustificare una mera replicazione del giudizio negativo sulla sua personalità e capacità criminale; né avrebbero potuto essere valorizzati i modesti precedenti penali per reati commessi in Italia prima di quelli per cui si procede; nemmeno poteva essere stigmatizzata la condotta tenuta subito dopo il delitto e la protratta irreperibilità, trattandosi di elementi rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di fuga e non già di quello di reiterazione criminosa.

E, infine, sebbene la sentenza di appello sia stata annullata per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, e di tale confronto non v'è traccia, che i giudici della cognizione hanno riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, evidenziando l'eccezionalità della condotta delittuosa, realizzata in un vissuto immune da condotte penalmente rilevanti, ma ancor più in considerazione del suo vissuto successivo che porta ad escludere la sua inclinazione al delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.

2. E', innanzitutto, all'evidenza infondato il profilo di censura con cui si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato, o meglio avrebbe omesso di considerare nella operata valutazione, l'incidenza del tempo in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, evocandosi al riguardo l'insegnamento di legittimità circa il rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, nel caso in esame protrattosi per un significativo arco temporale, in considerazione della risalente data di commissione dei fatti per cui si procede. Ed, invero, giova in proposito rammentare che il rilievo da attribuire al fattore tempo nel procedimento cautelare è diverso a seconda della fase in cui viene effettuata la valutazione circa l'attualità delle esigenze cautelari.Il c.d. tempo silente, ossia il tempo trascorso dalla commissione del reato, assume rilievo solo nella fase di applicazione della misura, richiedendosi un obbligo rafforzato di motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più stringente quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura.

Una volta applicata la misura, il tempo trascorso tra il fatto contestato e la decisione cautelare non viene più in rilievo, dal momento che sulle questioni e sugli elementi, originariamente valutati al momento dell'imposizione della cautela, si è formato il giudicato cautelare. Dunque: "Il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura" (tra le molte:

Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Nella successiva fase l'unico tempo che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dalla esecuzione della misura in poi; fattore che può non essere ritenuto neutro ma solo in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno o comunque l'affievolimento delle esigenze cautelari. Tanto precisato, del tutto inconferente è, dunque, la questione dedotta nel ricorso circa il rilievo da attribuire al tempo silente e la dedotta violazione di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento è manifestamente insussistente.

3. Va, poi, anche ricordato -come risulta dal provvedimento impugnato- come l'appello avesse ad oggetto il rigetto di un'istanza analoga ad altra precedente, sempre volta allo stesso fine e di contenuto sovrapponibile, già respinta. E' del tutto evidente, allora, che il tema è di necessità ristretto alla prospettazione di elementi di novità, eventualmente idonei ad incidere sulla valutazione a questi fini, gravando sull'istante da un lato la pregiudizialità endoprocessuale cautelare (c.d. giudicato cautelare), dall'altro i limiti connessi ad un appello in tema di libertà personale.

Va comunque osservato come il Tribunale, richiamando e confermando il precedente provvedimento nel quale era stato affrontato il medesimo tema difensivo, ha pur tuttavia preso in considerazione la doglianza nuovamente proposta, rilevando ancora una volta come la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non potesse ritenersi vinta e come la gravità in sé dei fatti commessi, le modalità dell'azione, il comportamento successivamente tenuto, l'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza, denotassero comunque un'evidente e allarmante trasgressività che non poteva ritenersi occasionale e che certamente non poteva essere stata neutralizzata dal tempo, peraltro esiguo, della carcerazione e da quello trascorso nell'esecuzione delle misure coercitive applicate (obbligo di dimora e obbligo di firma e, poi, divieto di dimora) proprio per fronteggiare il ravvisato rischio di recidiva, risultando, diversamente da quanto affermato dalla Corte di assise di appello, che, sebbene giovanissimo, l'imputato aveva già serbato una condotta di vita tutt'altro che apprezzabile, riportando condanne per reati commessi sin dall'anno 2000, quando era poco più che maggiorenne (minacce, percosse, ricettazione), e poi commettendo l'efferato omicidio di un connazionale e il ferimento di un altro.

4. Residua la valutazione dei proposti elementi di novità sui quali l'impugnata ordinanza svolge analisi intrinsecamente logica e coerente ai dati di causa, risultando qui insindacabile anche perché totalmente in fatto. Si tratta in particolare della asserita "irreprensibile condotta di vita" serbata nel paese di origine, nel corso dei lunghi anni di latitanza, che il Tribunale ha ritenuto di non poter considerare, ignorando i comportamenti tenuti dall'appellante in Albania e osservando altresì come la mera iscrizione di Shaholli alla camera di commercio dal 2015 non era prova di effettivo espletamento di attività economiche né era indice di provata astensione dal compimento di attività illecite, mentre la vicende della sua vita privata (l'aver contratto matrimonio con una connazionale e l'aver procreato due figli) non incidevano sulle scelte criminali, di cui aveva dato prova nel periodo in cui aveva vissuto in Italia.

Quanto, poi, al corretto comportamento tenuto durante la cautela, con l'osservanza delle prescrizioni, il Tribunale ha fatto uso al riguardo del principio ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dall'osservanza puntuale delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, e ha correttamente sottolineato la modesta afflittività della misura in esecuzione che lascia all'imputato estrema libertà di movimento e che, pertanto, "non può avere inferenza in termini di elisione delle prospettate esigenze caute/ari".

5. Le deduzioni dell'odierno ricorrente, che in definitiva riproducono tesi già motivatamente respinte dal giudice dell'appello cautelare, sono pertanto palesemente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co