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Sentenza — n. 33716/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33716/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 16 marzo 2016 (depositato il 5 aprile 2016) il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, disponeva la confisca di più disponibilità immobiliari e finanziarie, già sottoposte a sequestro di prevenzione, riconducibili a Coppola Filippo -riconosciuto colpevole del reato di partecipazione alla cosca mafiosa di Paceco con sentenza della Corte di assise di Trapani irrevocabile dal 2002- anche se in parte intestati ai suoi prossimi congiunti: Luciana Mannina, moglie; Giacomo, Rocco e Francesco Coppola, figli; Concetta Coppola, sorella.

Regesto Legislator

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art. 26 d.P.R. n. 131/1986, art. 193 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Elementi tutti che la Corte territoriale ha incongruamente svilito, anche attraverso una erronea interpretazione dell'art. 193 cod. proc. pen., perché, se è vero che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabili dalle leggi civili, è pur vero che le presunzioni legali, e tale è quella tributaria invocata dal ricorrente, ben possono orientare il libero convincimento del giudice, specie quando, come nel caso in esame, concorrono con ulteriori elementi circostanziali, dedotti dalla difesa e immotivatamente bypassati dalla decisione.

Parole chiave

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occultamento di beni impiego illecito di valori patrimoniali complicità in sottrazione d'imposta reddito non dichiarato beni di famiglia confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 26 d.P.R. n. 131/1986
Il ricorrente invoca l'applicazione della presunzione tributaria di cui all'art. 26 d.P.R. n. 131/1986 e denunzia il malgoverno della disposizione normativa di cui all'art.
art. 193 cod. proc. pen
Con atto denominato "Note illustrative e Note di replica alla requisitoria" del Procuratore generale, l'avvocato Alfredo Gaito, nell'interesse di Rocco, Francesco e Giacomo Coppola, ha nuovamente illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, opponendo l'operato malgoverno dell'art. 193 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
civ., e pertanto la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche mediante un complesso di indizi che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza voluti dall'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA FILIPPO nato a JOFFREVILLE( MADAGASCAR) il 28/10/1949 COPPOLA FRANCESCO nato a ERICE( ITALIA) il 14/07/1979 COPPOLA GIACOMO nato a ERICE( ITALIA) il 29/06/1974 COPPOLA ROCCO nato a TUNISI( TUNISIA) il 13/01/1983 MANNINA LUCIANA nato a TRAPANI( ITALIA) il 01/09/1952 avverso il decreto del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/ Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16 marzo 2016 (depositato il 5 aprile 2016) il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, disponeva la confisca di più disponibilità immobiliari e finanziarie, già sottoposte a sequestro di prevenzione, riconducibili a Coppola Filippo -riconosciuto colpevole del reato di partecipazione alla cosca mafiosa di Paceco con sentenza della Corte di assise di Trapani irrevocabile dal 2002- anche se in parte intestati ai suoi prossimi congiunti: Luciana Mannina, moglie; Giacomo, Rocco e Francesco Coppola, figli; Concetta Coppola, sorella.

2. Decidendo sugli appelli del Coppola e dei suoi familiari, quali persone terze interessate, la Corte di appello di Palermo, con decreto del 4 marzo 2020, ha confermato la misura patrimoniale, ad eccezione della revoca della confisca disposta con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate in dispositivo. I giudici di appello hanno rimarcato la piena correlazione temporale tra il periodo di emersione della pericolosità del Coppola (prudentemente collocato tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta del secolo scorso, manifestatasi, alla stregua di una congerie di elementi partitamente illustrati e valutati, almeno sino all'anno 2008) e le acquisizioni patrimoniali oggetto del sequestro di prevenzione, per le quali è stata mantenuta ferma la confisca, tutte riconducibili alla predetta estensione temporale.

Acquisizioni che, alla luce delle valutazioni economiche espresse nella perizia depositata in primo grado, nella perizia integrativa disposta nel giudizio di appello e nella successiva relazione del collegio peritale, resasi necessaria a seguito delle ulteriori osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, si inscrivono in dinamiche acquisitive caratterizzate da grave e non giustificata sproporzione tra redditi dichiarati dal proposto e dai suoi congiunti e entità dei beni di varia natura entrati nei loro patrimoni. Le deduzioni della difesa, secondo la Corte di Appello, non permettono di ancorare ad alcun serio elemento di certezza l'origine dei flussi di denaro impiegati per produrre le addizioni del complessivo patrimonio familiare, genericamente attribuite in parte a supposte floride condizioni economiche della famiglia di origine di Luciana Mannina, in parte a pretese dissimulate donazioni effettuate dai nonni paterni e materni in favore dei nipoti.3.

Avverso l'indicato decreto hanno proposto ricorsi per cassazione Coppola Filippo e le persone terze interessate a mezzo del comune difensore e procuratore speciale, avvocato Salvatore Longo. 3.1. Con il ricorso di Coppola Filippo si formulano le seguenti censure. - Nullità del giudizio di appello e del conclusivo decreto per omessa notificazione al proposto dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. - Violazione di legge per motivazione meramente apparente con riferimento ai temi dedotti con l'atto di appello e aventi carattere di decisività: il ricorrente sin dagli anni settanta ha percepito redditi leciti in qualità di insegnante; ha svolto attività imprenditoriale agricola; non ha mai avuto alcuna cointeressenza in questioni economico-patrimoniali della consorteria mafiosa di appartenenza;

è rimasto accertato nel giudizio di cognizione, alla stregua della testimonianza resa dal dirigente della Squadra mobile di Trapani, dott. Giuseppe Linaris, che Coppola non aveva mai gestito aziende della cosca, né aveva svolto attività di riciclaggio o di finanziamento in favore della consorteria di appartenenza. Il modesto valore dei cespiti immobiliari e mobiliari oggetto di confisca esclude il requisito della sproporzione reddituale ritenuto dai giudici di merito. 3.2. Luciana Mannina denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando -in sintesi- nei seguenti termini:

a) la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di redditi da lavoro autonomo nonché di essere proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare trasferitole dalla sua famiglia di origine e di avere avuto ulteriori entrate certamente lecite che le hanno consentito investimenti in prodotti finanziari e/o polizze assicurative;

b) i beni confiscati, in comproprietà con Coppola Filippo (un appezzamento di terreno e un'abitazione estiva di ridotte dimensioni) sono di valore assai modesto e non risultano perciò incompatibili con le entrate correnti del nucleo familiare negli anni in cui furono effettuati i relativi acquisti;

c) quanto alle polizze vita accese nel 1994 e nel 2000 non è stata considerata la vendita nell'anno 2000 di titoli azionari della banca del Popolo s.p.a. (ricevuti per successione dal padre), operazione che aveva fruttato alla ricorrente la somma di venti milioni di vecchie lire. 3.3. Giacomo Coppola deduce che erroneamente la Corte di appello ha confermato la misura patrimoniale con riguardo all'abitazione sita in Trapani alla via La Grutta n. 5, dal medesimo acquistata nell'anno 2003. Il ricorrente ha dimostrato di avere destinato all'acquisto fonti lecite e perfettamente tracciate: la somma di euro 44.584,00 derivante dall'accensione di un mutuo presso l'istituto di credito BBC Sen.

Pietro Grammatico di Paceco; una parte dell'importo di euro 51.500,00 messogli a disposizione dalla madre e dalla medesima acquisito con la vendita di un'unità immobiliare che apparteneva sin dalla sua costruzione alla propria famiglia di origine. La Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse prova dell'effettivo utilizzo di detta disponibilità per l'acquisto del cespite immobiliare e, viceversa, dal rapporto del R.O.S. dei CC emerge che la beneficiaria degli assegni circolari emessi il 28 febbraio e degli assegni emessi il 3 marzo e il 16 ottobre 2003, per complessivi euro 40.400,00 fu proprio la dante causa, Maria Patrizia Barbara. 3.4.

Francesco Coppola lamenta vizio di motivazione in ordine alle prospettazioni difensive fondate anche sull'integrazione della consulenza tecnica di parte. Nei giudizi di merito erano stati prodotti numerosi atti e documenti volti a comprovare la provenienza lecita dei cespiti immobiliari (la quota di un mezzo di un terreno e la piena proprietà di un magazzino, ubicati a Paceno Contrada Dattilo) nella titolarità del ricorrente. Tra questi, il rogito per notaio Ugo Barresi in data 11/11/1999, con cui i nonni del ricorrente avevano diviso le proprietà tra figli e nipoti, ricorrendo a donazioni, ma anche a vendite simulate per evitare questioni successorie.

Nel medesimo atto, infatti, il ricorrente risultava donatario di alcuni cespiti e simulato acquirente di altri, mentre i giudici di appello avevano valorizzato la sola forma negoziale, senza cogliere il reale collegamento tra i diversi atti dispositivi intercorsi tra gli stessi soggetti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. L'assunto della Corte territoriale, secondo cui era Filippo Coppola l'effettivo gestore e titolare della rivendita di tabacchi solo formalmente intestata a Francesco (questione peraltro non devoluta alla valutazione del giudice di appello) era stato strumentalmente utilizzato per giustificare la confisca degli investimenti mobiliari realizzati dal ricorrente con gli utili dell'attività commerciale, effettivamente e del tutto lecitamente svolta. 3.5.

Rocco Coppola censura il decreto impugnato per avere confermato la confisca dell'immobile sito in Trapani alla via Quiete n. 5 nella titolarità del ricorrente, persistendo nell'errore di non considerare dimostrato che il cespite gli era stato simulatamente venduto dal fratello Giacomo che, a sua volta, lo aveva acquistato sempre simulatamente dalla nonna materna nel 1997. La difesa aveva offerto una serie di elementi convergenti nell'indiziare la dissimulata donazione inserita in un più ampio contesto di assetto delle proprietà tra i germani Coppola anche ai fini di adeguamento delle quote successorie, costituiti dalla mancanza di un passaggio di denaro dimostrabile attraverso la documentazione bancaria; dalla mancanza di disponibilità economica in capo al simulato acquirente; dagli stretti vincoli familiari esistenti tra le parti; dalla presunzione, sicuramente applicabile al caso di specie, di cui all'art. 26 d.P.R. n. 131/1986, in forza della quale i trasferimenti immobiliari tra coniugi e tra parenti in linea retta si presumono per l'appunto donazioni, qualora le imposte dovute per tale trasferimento risultino di ammontare inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di cessione a titolo gratuito.

Elementi tutti che la Corte territoriale ha incongruamente svilito, anche attraverso una erronea interpretazione dell'art. 193 cod. proc. pen., perché, se è vero che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabili dalle leggi civili, è pur vero che le presunzioni legali, e tale è quella tributaria invocata dal ricorrente, ben possono orientare il libero convincimento del giudice, specie quando, come nel caso in esame, concorrono con ulteriori elementi circostanziali, dedotti dalla difesa e immotivatamente bypassati dalla decisione.

4. Con atto denominato "Note illustrative e Note di replica alla requisitoria" del Procuratore generale, l'avvocato Alfredo Gaito, nell'interesse di Rocco, Francesco e Giacomo Coppola, ha nuovamente illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, opponendo l'operato malgoverno dell'art. 193 cod. proc. pen. e dei criteri interpretativi mutuati dal codice civile e dalle leggi tributarie; la motivazione meramente apparente resa con riguardo agli elementi indiziari addotti dalla difesa per provare il carattere simulato delle vendite e la donazione dissimulata dei beni oggetto di ablazione, del tutto slegati, dunque, dalla capacità reddituale dei germani Rocco e Francesco Coppola; la mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive circa l'effettivo impiego della somma messa a disposizione da Luciana Mannino per l'acquisto della casa di abitazione del figlio Rocco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili con ogni dovuta conseguenza di legge.

1. L'eccepita nullità del giudizio di appello e del conclusivo decreto per omessa notificazione a Coppola Filippo dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale è manifestamente infondata, risultando ex actis che l'avviso di convocazione in camera di consiglio per l'udienza del 30/01/2017 è stato notificato a mani del ricorrente in data 16/12/2016.

2. Al rilievo difensivo che assume dimostrata la liceità dei redditi del proposto dalle dichiarazioni del teste Giuseppe Linaris rese nel corso del processo penale, il provvedimento impugnato ha offerto puntuale risposta, evidenziando come dette dichiarazioni attenessero alla ricorrenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e come l'insussistenza di prove, in ordine a condotte di riciclaggio ovvero di gestione e controllo di attività economiche per conto della cosca mafiosa, fosse del tutto inconferente quanto alla provenienza delle risorse finanziarie utilizzate dal proposto per l'avviamento e la gestione di attività imprenditoriali proprie e dei propri familiari, costituenti oggetto di accertamento nel provvedimento di prevenzione.3.

Quanto ai cespiti immobiliari, intestati a Coppola Filippo e Mannina Luciana (due particelle di terreno site in Trapani, acquistate il 17/12/1990 per l'importo di lire cinque milioni; il terreno sito in località Marusa, acquistato nel 1980 e abusivamente edificato con lavori protrattisi sino alla seconda metà del 1992), la confermata ablazione è corredata da motivazione tutt'altro che inesistente o meramente apparente, ma anzi ampia, puntuale ed esaustiva. La Corte di appello ha evidenziato come l'addotta disponibilità di risorse lecite, conseguenti agli emolumenti percepiti dai coniugi a titolo di stipendio nel corso dei medesimi anni e agli introiti dell'attività agricola del Coppola nel periodo in questione, non consentisse in alcun modo di giustificare i ridetti acquisti e gli esborsi sostenuti per l'edificazione, tenuto conto dell'effettiva situazione reddittuale del nucleo familiare, come attentamente ricostruita a partire dall'anno 1978, osservando che: - Coppola non aveva presentato dichiarazioni fiscali fino all'anno 1988 e a partire dal 1980 aveva percepito redditi modestissimi; - all'epoca degli acquisti il suo nucleo familiare era composto da cinque persone e solo il proposto svolgeva attività lavorativa, percependo utili a stento sufficienti a fronteggiare le ordinarie esigenze di vita; - dal 1983 al 1992, nella sua qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione della Cantina Sociale Rilievo s.c.r.I., il proposto aveva contratto finanziamenti con diversi istituti di credito per circa un miliardo e 200 milioni di lire, prestando garanzia fideiussoria e, a seguito del mancato pagamento dei ratei di mutuo da parte della società cooperativa, aveva subito numerosi pignoramenti immobiliari; - sull'attività di agricoltore, peraltro svolta in regime di mezzadria, i periti avevano rilevato una totale assenza di informazioni necessarie ai fini della effettiva quantificazione degli utili asseritamente percepiti.

Sicché, a fronte di deduzioni generiche e del tutto scollegate con i precisi dati fattuali, ben illustrati nel provvedimento appellato, non poteva che essere confermata la confisca dei cespiti immobiliari in oggetto.

4. Non meno stringenti sono gli argomenti spesi nel provvedimento impugnato a proposito dei prodotti finanziari costituiti da due polizze vita stipulate dalla Mannina nel 1994 e nel 2000, la prima intestata alla ricorrente, la seconda alla medesima e al figlio Francesco. Al riguardo la Corte territoriale ha osservato che:

a) il complessivo reddito familiare e, in particolare, il reddito personale della ricorrente, non giustificavano un risparmio che consentisse di alimentare i predetti rapporti assicurativi;

b) il conto corrente cointestato ai coniugi Coppola-Mannina aveva presentato un saldo annuale quasi sempre decisamente negativo negli anni in questione;

c) dal 1996 al 2003 Coppola, rimasto in stato di detenzione, non aveva più percepito lo stipendio di insegnante, ma soltanto un assegno alimentare nemmeno compatibile con l'importo di venti milioni di lire depositato in quegli anni a suo nome presso la casa circondariale di Trapani;

d) la situazione di evidente squilibrio economico- finanziario del nucleo familiare era vieppiù dimostrata dal pagamento, nel periodo in questione delle rate del mutuo decennale contratto dai coniugi nell'anno 1988 per l'importo di euro 38.734,27 allo scopo di finanziare il prezzo di acquisto della loro abitazione familiare, tanto dimostrando l'oggettiva impossibilità di attingere a risorse precedentemente tesaurizzate;

e) la situazione patrimoniale del proposto si era poi ulteriormente aggravata nell'anno 1999 a seguito del sequestro conservativo disposto sulle sue disponibilità immobiliari e mobiliari dalla Corte di assise di Trapani su richiesta della DDA;

f) le disponibilità della Mannina erano tali da indurla nel 2000 alla contrazione di un mutuo chirografario per il modesto importo di lire 1.570 destinato all'acquisto di un computer e, nell'anno 2001, alla stipulazione di un contratto di cessione del quinto dello stipendio per l'importo di euro 30.739,20, da restituire in 120 rate mensili di euro 256,16 ciascuna. Non è dato comprendere, dunque, come siffatto ampio apparato giustificativo possa risultare inficiato dalla mancata considerazione del supposto elemento decisivo rappresentato dalla vendita di titoli azionari, il cui importo di lire 20.441.403, per come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta accreditato alla ricorrente il 2/01/2001 (nello stesso anno in cui la Mannina era costretta a chiedere un ulteriore finanziamento attraverso la cessione del quinto dello stipendio), importo quasi interamente prelevato il 6/02/2001 con assegno circolare di lire 18.000.000.

5. Non diversa sorte spetta alle doglianze articolate nell'interesse di Coppola Giacomo con riferimento alla lamentata confisca del fabbricato sito in Trapani, alla via La Grutta n. 5, acquistato dal ricorrente il 2/10/2003, quale residenza familiare, poco prima del suo matrimonio, celebrato il 25/10/2003. Alla luce della sintesi dei motivi di gravame esposta dalla decisione impugnata, Giacomo Coppola ha sostenuto la legittima provenienza dell'importo di 70.000,00 euro corrisposto per l'acquisto del bene, provvista per la maggior parte (51.500,00 euro) versata dalla madre sul suo conto corrente a seguito della vendita di un immobile di provenienza ereditaria e per la restante parte proveniente da un mutuo bancario, al rimborso delle cui rate, dal 2003 al 2010, aveva provveduto la genitrice con proprie risorse finanziare (p. 7 dell'atto di appello).

Ebbene, la Corte territoriale non si è limitata ad affermare come non vi fosse prova della destinazione di una parte della somma di provenienza materna al pagamento di parte del prezzo del cespite immobiliare (circostanza che il ricorso contesta, essendo rimasto accertato che la Barbara era risultata la beneficiaria degli assegni circolari emessi in data 28 febbraio per l'importo complessivo di 13.000 euro; dell'assegno di 2.000,00 euro emesso il 3 marzo e dell'assegno di 24.500,00 euro emesso il 16 ottobre 2003), ma ha anche rilevato che, avendo la dante causa dichiarato, alla stipula del rogito, di avere già ricevuto dall'acquirente il pagamento dell'importo di euro 25.416,00, non apparivano riferibili alla compravendita immobiliare in oggetto né l'assegno emesso due settimane dopo la stipula dell'atto, né quelli emessi sette mesi prima e per importo sensibilmente inferiore a quello dichiarato per già ricevuto dalla parte venditrice.

Ha, inoltre, evidenziato, alla luce degli accertamenti effettuati dal R.O.S. e delle condivisibili conclusioni peritali, che era risultato smentito l'assunto difensivo, secondo il quale le rate del mutuo contratto per finanziare l'acquisto dell'immobile fossero state corrisposte, nel periodo 2003-2010, con esborsi finanziari della Mannina, utilizzando la provvista del c/c n. 80808 intrattenuto presso la BBC di Paceco, mentre sia la fragilità finanziaria dell'attività imprenditoriale agricola intrapresa dal ricorrente nell'anno 2002, sia il forte squilibrio finanziario del suo nucleo familiare negli anni 2003-2011, quantificato in 75.000,00 euro, dimostravano la palese incapacità finanziaria del predetto a sostenere il prezzo di acquisto del cespite nello stesso periodo in cui il padre Filippo, anche dopo la sua scarcerazione, manifestava la propria consolidata pericolosità sociale. 6.Ineccepibile, poi, è la risposta fornita alle doglianze, qui meramente (2 riproposte, nell'interesse di Rocco Coppola con riferimento all'immobile sito in Trapani alla via Quiete n. 5, terzo piano, in tesi simulatamente venduto al ricorrente nel 2003 dal fratello Giacomo che lo avrebbe, a sua volta, altrettanto simulatamente acquistato nel 1997 dalla nonna materna Rosa Valenti.

Il ricorrente invoca l'applicazione della presunzione tributaria di cui all'art. 26 d.P.R. n. 131/1986 e denunzia il malgoverno della disposizione normativa di cui all'art. 193 cod. proc. pen. Sul punto la motivazione adottata dalla Corte di appello è corretta in diritto e più che adeguatamente giustificata in fatto. In realtà, ai sensi dell'art. 193 cod. proc. pen., nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza. Si tratta di una previsione giustificata dalla necessità che il processo penale (e lo stesso vale a fortiori per il procedimento di prevenzione) ottenga risultati il più aderenti possibile alla verità e non resti vincolato alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici sottostanti, cui sono preordinati i limiti di ammissibilità della prova nel processo civile; il giudice penale, ad esclusione dei limiti stabiliti dalle leggi civili per le questioni relative allo stato di famiglia e di cittadinanza, applica solo, sempre, le regole probatorie del processo penale.

In applicazione del principio indicato si giustifica la affermazione secondo cui ai fini della prova della simulazione contrattuale non sussistono, nell'ambito penale, i limiti di cui all'art.1417 cod. civ., e pertanto la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche mediante un complesso di indizi che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza voluti dall'art. 192 cod. proc. pen. Inappuntabilmente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto priva di pregio la tesi sostenuta nell'atto di appello, secondo cui non graverebbe la prova della simulazione dell'acquisto sull'odierno ricorrente, poiché, come si legge a p. 5 dell'atto di impugnazione, "è proprio la legge che ha stabilito, seppure con peculiare riferimento al regime dell'imposta di registrazione, l'esistenza di una presunzione, pur relativa, allorquando la vendita tra parenti in linea retta non superi certi parametri".

E quel che più conta, diversamente da quanto si opina nel ricorso, altrettanto ineccepibile, soprattutto se letta in connessione con quella del Tribunale, è la motivazione resa per confutare specificamente ogni singolo dato indiziario che, secondo la difesa, concorrerebbe a dimostrare la simulazione dell'acquisto: - così l'incapacità economica e finanziaria di Rocco Coppola al tempo 1\) dell'acquisto, che, correttamente, è stata ritenuta configurare un indice di fittizietà dell'intestazione del bene; - così la mancanza di un passaggio di denaro tracciabile attraverso la documentazione bancaria con riferimento alla specifica transazione; argomento assolutamente fragile, posto che, come ben evidenziato nel provvedimento, le risultanze procedimentali avevano provato l'esistenza di una intricata serie di rapporti economici tra i membri della famiglia Coppola, resa palese da un incrocio di versamenti e di prelevamenti privi di giustificazione e tali da rendere quanto meno equivoca, e comunque non dirimente, la circostanza costituita dal mancato versamento tramite banca del prezzo di acquisto del cespite (sul conto corrente dell'impresa di pulizie avviata da Rocco Coppola nel 2004, erano delegati ad operare sia il padre che il fratello Giacomo ed entrambi avevano effettuato operazioni di prelievo e di versamento, di cui era rimasta ignota la causale); - così l'asserita necessità da parte di Giacomo Coppola di disnnettere la titolarità dell'immobile per poter acquisire l'abitazione di via La Grutta usufruendo dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, giacché, come hanno perspicuamente osservato i giudici di appello, nel 1997 Giacomo aveva acquistato solo la nuda proprietà dell'immobile, di per sé non ostativa alla fruizione dei ridetti benefici;- così "l'inquadramento della cessione dell'immobile in un più ampio contesto di assetto delle proprietà dei germani Coppola anche ai fini dell'adeguamento delle quote successorie"; affermazione logicamente stimata generica e inconsistente, l'adeguamento delle quote successorie non presupponendo una vendita simulata tra fratelli, né avendo la difesa indicato la persona del de cuius e quella del successore nel cui interesse il contratto simulato avrebbe dovuto consentire il supposto adeguamento delle quote successorie.

Quanto all'insistita tesi dell'adeguamento delle quote successorie, non va sottaciuto, poi, che -come risulta dal provvedimento di primo grado- nel 1988 i coniugi Mannina- Coppola, trasferitisi dal 1973 nella casa paterna della Mannina sita in Trapani alla via Nicolò Fabrizi, successivamente ereditata dalla donna, avevano provveduto alla liquidazione ai fratelli e alla madre del corrispettivo loro spettante in base alle quote possedute, contraendo un mutuo bancario (v. p. 108 del decreto di primo grado); che la dante causa del bene di cui si discute, Valenti Rosa, ha utilizzato lo strumento negoziale appropriato allorché, nello stesso anno (30/01/1997), ha donato alla figlia Luciana Mannina la nuda proprietà dell'appartamento sito nel medesimo edificio di via Quiete n.

5) al quarto piano (v. relativo contratto allegato al ricorso dalla difesa), mentre ha venduto al nipote Giacomo la nuda proprietà dell'appartamento al terzo piano del medesimo immobile; che all'atto dell'acquisto Coppola Filippo era detenuto e il figlio Giacomo privo di qualsivoglia capacità reddituale, donde la riconducibilità dell'acquisto al proposto, riconducibilità vieppiù accentuata dalla successiva vendita del bene da Giacomo, che nell'anno 2003 fuoriusciva dal nucleo familiare, al fratello Rocco all'epoca convivente con il padre (p. 77 decreto del Tribunale).

7. Del pari corretta è la risposta fornita alla identica tesi difensiva, secondo cui anche i cespiti immobiliari acquistati da Francesco Coppola nel 1999 e nel 2000 dalla nonna paterna, Angela Centanni, erano da considerarsi altrettante donazioni dissimulate da ricondursi ad "un più ampio contesto di assetto delle proprietà tra i germani Coppola anche ai fini dell'adeguamento delle quote successorie". La Corte territoriale, premesso che all'epoca degli acquisti il ricorrente era ancora studente e privo di qualsivoglia fonte di reddito, ribadita la ridotta, se non modestissima, capacità economica del nucleo familiare del proposto negli anni in questione in risposta alla contraria deduzione difensiva, ha stimato l'argomento speso generico e privo di pregio per le medesime ragioni sostenute nel respingere l'appello proposto nell'interesse di Rocco Coppola.

Bastando qui solo aggiungere che l'atto per notaio Ugo Barresi dell'11/11/1999 (allegato al ricorso) non contempla una divisione delle proprietà tra tutti i nipoti dei danti causa (Angela Centanni e Giacomo Coppola, classe 1924), ma ha ad oggetto una serie di donazioni in favore dei propri figli (tutti fratelli di Filippo Coppola), la donazione in favore del ricorrente dell'abitazione già nella disponibilità del padre Filippo, all'epoca detenuto, e la sola vendita al nipote Francesco di un locale deposito, costituente pertinenza della abitazione contestualmente donata; locale, anch'esso, già nella disponibilità di Coppola Filippo e dal medesimo adibito al deposito di masserizie, beni e alimenti (v. p. 75 decreto Tribunale), mentre il successivo atto di vendita del 2000 pertiene ad una piccola estensione di terreno, destinato "a stradella" e funzionale alla fruizione del bene che precede (p. 113 decreto Tribunale).

Le residue doglianze mosse alla confisca dei prodotti finanziari cointestati a Luciana Mannina e Francesco Coppola sono affatto generiche perché mostrano semplicemente di ignorare le pertinenti risposte fornite dalla Corte di appello sia con riferimento alla polizza assicurativa accesa dalla Mannina nel 2000 (v. supra), sia alla inesistente capacità reddituale del ricorrente negli anni di acquisto dei buoni postali fruttiferi, in ragione della chiara riconducibilità al proposto dell'attività commerciale fittiziamente svolta dal ricorrente, desunta da convergenti ed inequivoci dati fattuali, partitamente illustrati e valutati a p. 55 e ss. del decreto impugnato, sui quali il ricorso tace.

8. In conclusione, tutte le censure delineate dal proposto e dai soggetti terzi sono - da un lato - generiche (aspecifiche), laddove prospettano elementi di critica della decisione impugnata resi già oggetto di argomentata analisi da parte della Corte di Appello, dall'altro espositive di vizi della motivazione che impingono profili di mero fatto della regiudicanda di prevenzione. Vizi estranei al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione, che è consentito per sole violazioni di legge. Nè siffatte ipotizzate carenze del percorso decisorio possono essere surrettiziamente introdotte in questa sede solo in virtù della intitolazione dei motivi di ricorso ad asserite violazioni di legge, nella cui nozione vanno compresi, come noto, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice di merito.

Mentre non vi è dubbio che il decreto impugnato non sia scandito ne' da una omessa motivazione, ne da una motivazione fittizia o contraddittoria. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue ope legis la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processu