Sentenza — n. 33714/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, deliberando quale giudice dell'esecuzione, respingeva per difetto dei presupposti di legge l'istanza proposta da Gennaro Presta, volta ad ottenere la declaratoria della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33714/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro è la stessa impostazione del ricorso che ne conclama la piena infondatezza. Ed invero il ricorrente, trascurando che la richiesta formulata non concerne la riunione nel vincolo della continuazione di due condotte associative separatamente accertate, da un lato indugia, con argomenti di puro fatto, sulla pretesa partecipazione del Presta in progressione temporale alla medesima formazione mafiosa che, pur nel fisiologico avvicendamento dei vertici, avrebbe mantenuto la sua originaria fisionomia, il medesimo assetto organizzativo e gestionale e invariato il suo programma criminale; dall'altro sembra dare per scontato che tutti i reati commessi in ambito associativo debbano ritenersi per ciò solo in continuazione tra loro e con la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRESTA GENNARO nato a COSENZA il 19/11/1981 avverso l'ordinanza del 24/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RO ANNA 5A CENO;t1 lette/s tite le conclusioni del PG r , &L e VI t-1k culLi kkAMA ktit -U l' i/ t e0-4,
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, deliberando quale giudice dell'esecuzione, respingeva per difetto dei presupposti di legge l'istanza proposta da Gennaro Presta, volta ad ottenere la declaratoria della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze:
1) Corte di appello di Catanzaro del 28 novembre 2011 recante condanna alla pena di anni otto mesi otto giorni dieci dì reclusione ed euro 49.000,00 dì multa per il reato ex eart. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso il 28/10/2006, e il reato ex art.629, primo e secondo comma, cod. pen., commesso il 12/11/2006;
2) Corte di assise di appello di Catanzaro del 18 dicembre 2017, recante condanna alla pena di anni dieci di reclusione per i reati di associazione mafiosa, commesso da luglio 2012 a marzo 2015, e di detenzione illegale di armi, aggravato ex art.7 L. n. 203/1991, commesso in epoca antecedente al 3 marzo 2015.
2. Ha proposto ricorso l'interessato a mezzo dei difensori avv.ti Cesare Badolato e Pierpaolo Rivello, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'apprezzamento degli elementi in base ai quali applicare la disciplina del reato continuato. Erroneamente la Corte territoriale ha escluso l'unitarietà del disegno, valorizzando l'eccessivo divario temporale tra i fatti e il differente contesto associativo in cui i medesimi erano maturati. Tale argomentare, ad avviso del ricorrente, non coglie nel segno e non è confacente alle dinamiche organizzative mafiose.
Il mutamento, per morte, dei vertici del sodalizio non trasforma la fisionomia della struttura associativa. Nel caso al vaglio, per come ricostruito dalla seconda sentenza, la cosca Rango/Zingari rappresentava la naturale evoluzione del clan Bruni/Zingari, del quale il Presta era un componente e nello stesso organismo egli aveva continuato a militare anche dopo il mutamento del vertice. La consorteria aveva mantenuto invariati programma e interessi criminali, esercitando il proprio controllo sul medesimo contesto territoriale. Ininfluente era da ritenersi, inoltre, la lontananza tra i fatti, dovuta alla detenzione subita medio tempore dal ricorrente che, una volta scarcerato, aveva ripreso a svolgere le proprie mansioni nell'ambito del sodalizio.
3. Con requisitoria scritta del 26 novembre 2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa. Lucia Odello, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria del 7 gennaio 2021 i difensori del ricorrente hanno ulteriormente illustrato ì motivi dì ricorso e con distinta memoria dì pari data hanno replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, insistendo sull'identità del contesto associativo in cui il Presta avrebbe ininterrottamente militato. CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e comunque per manifesta infondatezza delle delineate censure.
2. L'ordinanza impugnata, pur avendo dato atto che nell'ambito del processo c.d. "Rango Zingari" (sentenza sub 2) era emersa la pregressa militanza del Presta all'interno del sodalizio criminoso capeggiato da Michele Bruni (reato mai contestato al ricorrente) e pur ammettendo che le estorsioni e il traffico di stupefacenti, di cui alla sentenza sub 1), potessero ritenersi commessi per avvantaggiare l'associazione e la sua progettualità antigiuridica, ha assegnato valore decisivo sia alla frattura temporale tra tali fatti e il successivo reato ex art. 416- bis cod. pen., sia alla circostanza che non v'era alcuna identità tra la formazione mafiosa del Bruni, il cui decesso ne aveva segnato il definitivo dissolvimento, e quella facente capo a Rango Maurizio, in cui erano transitati i più rappresentativi membri del clan Bruni.
Non era, pertanto, nemmeno astrattamente ipotizzabile che il ricorrente, al momento della commissione, nel 2006, dei fatti estorsivi e di traffico di stupefacenti, avesse potuto concepire la sua partecipazione ad una nuova compagine associativa, costituita nel 2012, dopo la morte naturale di Michele Bruni e l'omicidio del fratello Luca.
3. Ebbene, la Corte territoriale si è inappuntabilmente attenuta alle disposizioni normative e ai criteri giurisprudenziali elaborati in materia, rendendo una motivazione che assolve alla funzione giustificativa che le compete in modo chiaro e comprensibile, facendo riferimento a dati informativi certi estratti dalla fase di cognizione. Risulta, pertanto, del tutto corretta l'argomentazione dell'ordinanza che rileva da un lato la significativa distanza temporale dei commessi reati, dall'altro la riconduzione dei primi ad un contesto di criminalità organizzata diverso da quello partecipato dal Presta a partire dal 2012. Trattasi di una lettura in fatto delle emergenze di causa qui non più discutibile.
4. Peraltro è la stessa impostazione del ricorso che ne conclama la piena infondatezza. Ed invero il ricorrente, trascurando che la richiesta formulata non concerne la riunione nel vincolo della continuazione di due condotte associative separatamente accertate, da un lato indugia, con argomenti di puro fatto, sulla pretesa partecipazione del Presta in progressione temporale alla medesima formazione mafiosa che, pur nel fisiologico avvicendamento dei vertici, avrebbe mantenuto la sua originaria fisionomia, il medesimo assetto organizzativo e gestionale e invariato il suo programma criminale; dall'altro sembra dare per scontato che tutti i reati commessi in ambito associativo debbano ritenersi per ciò solo in continuazione tra loro e con la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen.
5. Giova, allora, ribadire, il principio, consolidato e condiviso, secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi. In tal senso è dunque necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso o da quello dell'adesione ad esso. E' dall'inizio del vincolo associativo, dunque, che devono essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria. Non può assumere rilievo, pertanto, l'avvenuta commissione di fatti di reato da parte del partecipe al sodalizio criminoso nel periodo di appartenenza ad esso e nemmeno che quel tipo di attività delinquenziale rientri astrattamente nelle finalità per le quali è stata costituita l'associazione.
6. In definitiva, il ricorso spende argomenti che appaiono eccentrici rispetto allo stesso oggetto dell'istanza originaria, ma soprattutto non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso, in quanto incentrati essenzialmente sul rapporto di strumentalità dei reati rispetto alla funzionalità della cosca e alla realizzazione del programma sociale.
7. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle