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Sentenza — n. 33713/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, decidendo quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Giovanni Martino, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di nove diverse sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della motivazione del provvedimento, tutt'altro che carente o meramente apparente, le censure d'erronea applicazione della legge penale appaiono manifestamente infondate.Occorre ricordare che la nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., ineludibilnnente richiede che i fatti siano riferibili ad un "medesimo", e dunque originario, disegno criminoso e che siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa infrazioni uniche e continuate altri reati reiterazione di reati penali altri capi d'accusa truffa per mestiere
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a SARNICO il 10/11/1983 avverso l'ordinanza del 10/03/2020 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARA ENO; lette/sete le conclusioni del PG i M. ; ode,u4k— Lo eiti kiz_ 4)01) à (ketti2Aut,x ‘ ,1i,oaA.04:214I ,*

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, decidendo quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Giovanni Martino, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di nove diverse sentenze di condanna.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avv.to Pierluigi Spadafora, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che la difesa aveva dimostrato che le singole violazioni erano state tutte deliberate e volute almeno a grandi linee sin dall'inizio dell'attività illecita; che l'identità dei reati (truffe), le medesime modalità esecutive (tutte le truffe erano state commesse mediante vendite online e a distanza di pochi mesi l'una dall'altra), l'unicità dello scopo (il conseguimento di un profitto economico) dimostravano l'unitarietà del disegno, mentre il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive, apoditticamente concludendo per la riconducibilità delle violazioni ad uno stile di vita.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Giovanni Di Leo, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita considerazione alcuna. 2.11 Giudice dell'esecuzione ha posto a base della sua decisione l'osservazione che i fatti risultavano commessi in un ampio arco temporale dal 2009 al 2012 e che non risultava alcun elemento comprovante l'esistenza di un unico, originario, disegno criminoso, non bastando a tal fine l'identità delle fattispecie, le asserite identiche modalità esecutive, che peraltro non risultavano nemmeno comprovate dalle sentenze acquisite, le abitudini di vita allegate, ne' giovava l'unicità del movente economico. Sicché andava condivisa la giurisprudenza di legittimità che in situazioni analoghe evidenziava come i fatti andassero piuttosto ricondotti ad uno stile di vita del Martino che dall'attività truffaldina conseguiva profitti; cosa ben diversa da un originario programma criminoso unitario.

3. Alla luce della motivazione del provvedimento, tutt'altro che carente o meramente apparente, le censure d'erronea applicazione della legge penale appaiono manifestamente infondate.Occorre ricordare che la nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., ineludibilnnente richiede che i fatti siano riferibili ad un "medesimo", e dunque originario, disegno criminoso e che siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

È necessario, invece, che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, ma che devono risultare almeno in linea generale individuati e previsti come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve conseguentemente escludersi che l'antecedente programmazione unitaria possa essere desunta sulla sola base del contesto in cui i singoli propositi criminosi sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali o a conseguire profitti commettendo reati della stessa specie.

E il condannato in sede esecutiva non può evocare mere congetture, come quando, per quanto risulta risOta dalle indicazioni fornite nello stesso ricorso, diversi episodi successivi sono stati commessi e giudicati dopo la condanna definitiva per quelli precedenti, rispetto ai quali si chiede la continuazione, e ciò nonostante nessuna richiesta di unificazione nè prospettazione di un collegamento tra i fatti è stata posta ai giudici di merito chiamati a pronunziarsi su quelli posteriori, e nessun tema di prova finalizzato a dimostrare l'effettiva anteriorità del disegno criminoso (che si vuole dimostrato sulla base di una presunta originaria organizzazione dell'attività delittuosa sin nei minimi dettagli) è stato indicato, quando si poteva, nei giudizi a cognizione piena.

Ma quel che più conta è che lo stesso ricorrente quando afferma che "tutte le risultanze ...confermano che l'odierno istante era dedito all'attività di truffa nell'online commerce , sistematica, metodica e organizzata nei minimi dettagli", finisce con il prospettare proprio uno stile di vita improntato alla ripetizione di determinati reati e il generico programma di trarre da esso guadagno.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non esulando profili di colpa nel ricorso manifestamente infondato, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro