Sentenza — n. 33712/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Antonio Bevilacqua in relazione ai fatti: (a) di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen.) per il quale gli era stata applicata la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 novembre 2013; (b) di due furti pluriaggravati (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen.), per i quali con sentenza in data 10 gennaio 2017 la Corte di appello di Reggio Calabria, riconosciuta la continuazione, aveva irrogato la pena, al netto della riduzione per il rito abbreviato, di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 33712/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il ricorso appare nel complesso quanto meno infondato.2. Nel procedere alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad aggiungere la pena per il reato o per i reati in continuazione alla pena inflitta con la sentenza più grave o che ha ad oggetto il reato più grave, se questa è a sua volta frutto di cumulo giuridico, ma deve rideterminare la pena in ogni suo elemento. La continuazione riguarda i singoli reati e non le condanne che vanno perciò, ai fini della rideterminazione della pena, scisse per reati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/09/1989 avverso l'ordinanza del 25/05/2020 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/s tite le conclusioni del PG , Kièmdo z‘k- IRAA t'AU,ANn 414 , t3(A: ti t e.0125.-51
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Antonio Bevilacqua in relazione ai fatti: (a) di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen.) per il quale gli era stata applicata la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 novembre 2013; (b) di due furti pluriaggravati (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen.), per i quali con sentenza in data 10 gennaio 2017 la Corte di appello di Reggio Calabria, riconosciuta la continuazione, aveva irrogato la pena, al netto della riduzione per il rito abbreviato, di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Determinava, quindi, la pena, prendendo a base il fatto reato di cui al capo 01) della sentenza sub b), per il quale era stata inflitta la pena più grave e, lasciato invariato l'aumento apportato in sede di cognizione per il fatto reato di cui al capo 02), determinava a titolo di continuazione un aumento di anni uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il fatto oggetto dell'altra condanna.
2. Ha proposto ricorso il Bevilacqua a mezzo del difensore avvocato Basilio Pitasi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Denunzia in particolare il calcolo della pena, osservando che il giudice non aveva proceduto allo scioglimento del cumulo giuridico al fine di individuare la violazione più grave; non aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto di lasciare invariato l'aumento stabilito dal giudice della cognizione per la continuazione interna; non solo non aveva dato conto dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. che avevano orientato l'esercizio del potere dosimetrico nella determinazione della frazione di pena apportata in aumento per il fatto della diversa condanna, significativamente superiore all'aumento disposto in sede di cognizione per l'altro reato in continuazione, ma nemmeno aveva dato contezza della operata riduzione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Pietro Molino, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare nel complesso quanto meno infondato.2. Nel procedere alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad aggiungere la pena per il reato o per i reati in continuazione alla pena inflitta con la sentenza più grave o che ha ad oggetto il reato più grave, se questa è a sua volta frutto di cumulo giuridico, ma deve rideterminare la pena in ogni suo elemento. La continuazione riguarda i singoli reati e non le condanne che vanno perciò, ai fini della rideterminazione della pena, scisse per reati.
È di conseguenza illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione; è invece necessario: scorporare tutti i reati, già parzialmente unificati a norma dell'art. 81 cod. pen. in sede di cognizione; quindi, individuare quello più grave sulla base della maggiore entità della pena in concreto già per essi determinata; individuata la pena-base, e ferma la quantificazione della stessa nella misura immodificabilmente stabilita dal giudice della condanna, determinare ex novo l'aumento, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite (e anche per quelli già riuniti nella continuazione c.d. interna), nel rispetto del limite stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., a norma del quale la pena non può eccedere la somma delle pene inflitte con ciascuna delle sentenze riunite in continuazione, e dei limite interno del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81 cod. pen., commi primo e secondo, (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270073), dando comunque conto dei criteri adottati per la misura degli incrementi apportati per i reati satellite in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. Gli aumenti, inoltre, non potranno eccedere, per i reati satellite già riconosciuti come tali, la misura antecedentemente stabilita (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), mentre andrà necessariamente riquantificata, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la pena del reato base che, per effetto della più estesa applicazione dell'istituto, fosse degradato a reato satellite.
Il trattamento sanzionatorio originario di quest'ultimo reato, infatti, non esplica più alcuna efficacia, rimanendo esso sostituito dall'aumento disposto sulla pena inflitta per la violazione più grave.
3. A tali principi il provvedimento impugnato si è correttamente attenuto: ha scisso il cumulo giuridico di cui alla seconda sentenza di condanna, individuando nel reato di cui al capo 01) la violazione più grave, siccome più severamente sanzionata rispetto alle altre, correttamente ponendo a raffronto le pene concretamente irrogate all'esito delle riduzioni premiali dei riti; ha ritenuto di lasciare invariato l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato rimasto satellite, come fissato dal giudice della cognizione, implicitamente mostrando adesione ai criteri che nella quantificazione ne avevano orientato le scelte; ha, poi, provveduto a determinare l'aumento di pena per il fatto dell'altra condanna, muovendo dalla pena in concreto applicata, già al netto della riduzione per il rito, e ha esplicitato, con motivazione ampia, logica ed esaustiva, la dosimetria della pena così determinata, valorizzando la negativa ed allarmante personalità del condannato, desunta dalla sua biografia giudiziaria, e le modalità dell'azione denotanti una spiccata professionalità nel compiere reati contro il patrimonio.
4. In conclusione, il ricorso, che risulta in parte infondato e che in parte non si sottrae al riscontro dell'inammissibilità, va rigettato con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis