Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33710/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33710/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33710/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Carella Giuseppe, nato a Cirò Marina 1'08/02/1954; Avverso la sentenza emessa 1'08/07/2019 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 420-quater c.p; Sentenza — n. 33710/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tali elementi di giudizio impongono di ritenere il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 cod. pen., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità per danno da prodotti reati contro la salute pubblica inquinamento degli alimenti confisca dei proventi di reato sanzioni pecuniarie carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. pen
Con sentenza emessa il 26/02/2018 il Tribunale di Cosenza giudicava Giuseppe Carella colpevole del reato ascrittogli ex art. 444 cod.
art. 420-bis cod. proc. pen
Ne discende che, nel caso di specie, non risulta documentata alcuna inosservanza della sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, Secondo cui la celebrazione del processo, non ricorrendo le «condizioni di cui all'art.
art. 420-quater c.p
e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., determina, in virtù dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la•seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Carella Giuseppe, nato a Cirò Marina 1'08/02/1954; Avverso la sentenza emessa 1'08/07/2019 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 26/02/2018 il Tribunale di Cosenza giudicava Giuseppe Carella colpevole del reato ascrittogli ex art. 444 cod. pen., commesso a San Giovanni in Fiore il 25/05/2016, condannando l'imputato - riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva - alla pena di nove mesi di reclusione e 900,00 euro di multa.

2. Con sentenza emessa 1'08/07/2019 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'appello proposto dall'imputato Giuseppe Carella, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Occorre premettere che i fatti di reato oggetto di vaglio risultano incontroversi, essendo pacifico e non contestato che l'imputato veniva sottoposto a un controllo di polizia dai militari della Guardia di Finanza di Cosenza, all'esito del quale venivano sequestrati 60 chilogrammi di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, in conseguenza del quale si riteneva il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 444 cod. pen. Tali prodotti venivano rinvenuti all'interno del bagagliaio aperto dell'autovettura Fiat Punto dell'imputato ed erano destinati alla vendita alimentare.

Gli esiti del controllo di polizia eseguito il 25/05/2016 si ritenevano corroborati dai risultati della relazione trasmessa dal Servizio veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, richiamata dalla Corte di appello di Catanzaro, che confermavano lo stato di cattiva conservazione dei prodotti ittici sequestrati all'imputato, che, al momento del rinvenimento da parte dei militari cosentini, si trovano in un luogo inidoneo, tenuto conto della loro destinazione alla vendita alimentare. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato Giuseppe Carella veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza l'imputato Giuseppe Carella, a mezzo dell'avv. Nicola Mondelii, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato assente, senza considerare che nei suoi confronti non era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio introduttivo del processo di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Cosenza.

Con il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, afferendo tali doglianze al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di Giuseppe Carella, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 444 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del delitto contestato all'imputato, che appariva smentita dalle emergenze processuali, anche alla luce del fatto che gli ispettori del servizio sanitario non avevano ritenuto avariati i prodotti ittici sequestrati.

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogata, censurato per la l'irrogazione della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giuseppe Carella è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato assente, senza considerare che nei suoi confronti non era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio introduttivo del processo di primo grado. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo alla violazione della disciplina del processo in absentia. , conseguente all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato davanti al Tribunale di Cosenza non risulta documentato nel fascicolo processuale né è supportato da alcuna allegazione difensiva.

La difesa del ricorrente, invero, non poteva limitarsi ad affermare che all'imputato non era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Cosenza, ma avrebbe dovuto ricostruire, quantomeno nei suoi passaggi essenziali, la sequenza procedimentale all'esito della quale veniva dichiarata l'assenza dell'imputato contro cui si procedeva. Ne consegue che, solo all'esito di un'adeguata ricostruzione della sequenza procedimentale controversa, di cui doveva farsi carico Carella con le necessarie allegazioni, era possibile affermare che nei suoi confronti si era concretizzata una violazione della disciplina del processo in absentia, allo stato degli atti, non riscontrabile nel caso in esame.

A conferma di quanto si sta affermando, si consideri che, nell'atto di impugnazione in esame non vengono indicati, nemmeno per relationem, né la declaratoria di assenza di Giuseppe Carella, né la posizione processuale dell'imputato nel corso delle indagini preliminari, né il momento in cui il ricorrente acquisiva la conoscenza del procedimento penale che lo riguardava, in palese violazione della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in materia di processo penale in absentia (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01).

Ne discende che, nel caso di specie, non risulta documentata alcuna inosservanza della sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, Secondo cui la celebrazione del processo, non ricorrendo le «condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5- bis, c.p.p., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente'obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 37185 dell'i luglio 2019 Della Torre, Rv. 277339-01).

Tale arresto ermeneutico rimanda alla disposizione dell'art. 604, comma 5- bis, cod. proc. pen., che, a sua volta, richiama espressamente gli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen., prevedendo: «Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado.

Si applica l'articolo 489, comma 2». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Parimenti infondati devono ritenersi il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, dei quali si impone una trattazione congiunta, afferendo tali doglianze al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di Giuseppe Carella, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 444 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del delitto contestato all'imputato, che appariva contraddetta dalle emergenze processuali, anche alla luce del fatto che gli ispettori del servizio sanitario non avevano ritenuto avariati i prodotti ittici sequestrati Osserva il Collegio che le modalità con cui i militari della Guardia di Finanza di Cosenza effettuavano il controllo di polizia da cui traeva origine il presente procedimento e lo stato di cattiva conservazione dei prodotti ittici - ritrovati all'interno del bagagliaio aperto dell'autovettura Fiat Punto dell'imputato per essere destinati alla vendita alimentare - non consentono di nutrire dubbi sulla nocività dei 60 chilogrammi di alimenti sequestrati.

Invero, le connotazioni di nocività dei prodotti ittici sequestrati all'imputato, essendo corroborate dalla relazione trasmessa dal Servizio veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, appaiono accertate ritualmente, dovendosi evidenziare che, per la configurazione del reato di cui all'art. 444 cod. pen., non occorre che le sostanze alimentari destinate alla vendita siano avariate e che venga esperito un accertamento tecnico finalizzato a stabilire la pericolosità dei prodotti controversi. Non è, in ogni caso, dubitabile che i prodotti ittici erano detenuti da Giuseppe Carella con modalità intrinsecamente inidonee, dovendosi richiamare l'elevato quantitativo delle sostanze alimentari sequestrate; l'assenza di etichettatura della merce posta in vendita dall'imputato; l'utilizzo di un automezzo non predisposto per il trasporto e la vendita di merce alimentare; le modalità di conservazione dei prodotti, riposti all'interno del bagagliaio di un'autovettura ed esposti agli agenti atmosferici.

Tali elementi di giudizio impongono di ritenere il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 cod. pen., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità.

La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna necessariamente di indagini peritali, poiché il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza» (Sez. 1, n. 41106 del 23/09/2004, Molendino, Rv. 229746-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 3457 del 19/12/2014, Freda, Rv. 262247-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.

4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per la l'irrogazione della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria. Osserva il Collegio che, nei giudizi di merito, Giuseppe Carella veniva condannato, per il reato di cui all'art. 444 cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di nove mesi di reclusione e 900,00 euro di multa Tale pena risulta legittima, alla luce della cornice edittale prevista per la fattispecie di cui all'art. 444 cod. pen., punita «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro».

Né sono riscontrabili incongruità nel giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, che teneva correttamente conto della recidiva contestata al ricorrente e delle circostanze attenuanti generiche, sottoposte a giudizio di equivalenza. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Carella deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget