Sentenza — n. 33707/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli - nel ribadire la penale responsabilità di Alban Perkoxha in ordine ai delitti di lesione personale ai danni di un connazionale (così riqualificata, sin dal giudizio di primo grado, l'originaria imputazione di tentato omicidio), nonché di porto illegale di arma comune da sparo - negava, così come il primo giudice, sia il vincolo della continuazione tra i due reati sia le attenuanti generiche, rideterminando comunque il trattamento sanzionatorio, per ciascuno dei reati medesimi, in senso più favorevole all'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33707/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da perkoxha Alban, nato in Albania il 20/06/1991 avverso la sentenza del 20/05/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofa.riti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito, in difesa dell'imputato, l'avvocato Sabato Graziano, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli - nel ribadire la penale responsabilità di Alban Perkoxha in ordine ai delitti di lesione personale ai danni di un connazionale (così riqualificata, sin dal giudizio di primo grado, l'originaria imputazione di tentato omicidio), nonché di porto illegale di arma comune da sparo - negava, così come il primo giudice, sia il vincolo della continuazione tra i due reati sia le attenuanti generiche, rideterminando comunque il trattamento sanzionatorio, per ciascuno dei reati medesimi, in senso più favorevole all'imputato.
Secondo la ricostruzione operata in sentenza, l'imputato e la vittima avevano ingaggiato tra di loro, all'interno del veicolo del primo, una breve colluttazione, interrotta dall'esplosione, da parte del medesimo imputato, di un colpo di pistola, che aveva attinto la vittima, non mortalmente, all'inguine. Lo sparo sarebbe stato frutto di una determinazione estemporanea e contingente, onde l'impossibilità di riconoscere l'identità di disegno criminoso. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di merito considerava, in senso ostativo, la gravità dell'accaduto e la scarsa collaborazione processuale dell'imputato, che non aveva chiarito le ragioni del dissidio, né fatto ritrovare l'arma.
2. Alban Perkoxha, ritualmente assistito, ricorre per cassazione, enunciando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negata continuazione. Il reato di lesione personale non sarebbe affatto stato commesso d'impeto. L'imputato sarebbe uscito di casa con l'arma, ben sapendo di dover affrontare una persona, pericolosa, con cui aveva «conti in sospeso», e i sodali di lei, così prevedendo, ancorché a grandi linee, la possibilità di utilizzare l'arma stessa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle negate attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e della previa aggressione da lui subita, anche perché sarebbe stata la vittima ad introdursi nella sua automobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo muove, al fine di corroborare la tesi dell'anticipata, unitaria, programmazione delittuosa, da una ricostruzione alternativa delle risultanze processuali, basata su una rilettura delle medesime non consentita in questa sede, giacché la Corte di cassazione è in proposito chiamata ad un controllo sulla esistenza, o meno, di una motivazione effettiva da parte della sentenza dinanzi ad essa impugnata, non potendo invece la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01;
Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01). Nel caso di specie, la diversa versione dell'antefatto, prospettata dalla difesa, è stata oggetto di attenta e puntuale disamina ad opera del giudice di appello, ed è stata da lui disattesa con ampie e ragionevoli argomentazioni, oggetto, nel motivo, di confutazioni generiche e reiterative. Il secondo motivo oblitera il principio di diritto secondo cui, riguardo alle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01); come esattamente avvenuto nella specie, mediante l'appropriato richiamo, operato dalla Corte territoriale, ad indici, anche posteriori alla commissione del fatto, certamente pertinenti e significativi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp se procèssuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. LU osi decis