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Sentenza — n. 33706/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33706/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33706/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 28 settembre 2018 la Quinta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza emessa il 6 luglio 2017 dalla Corte di appello di Milano - che aveva confermato la declaratoria di penale responsabilità di Gianfranco Filice, amministratore di società dichiarata fallita nel giugno 2009, in relazione a più fatti di bancarotta patrimoniale - limitatamente alla contestata distrazione della somma di 45.660 euro, prelevata dalla cassa contanti. Il ricorso dell'imputato era respinto, in relazione alle distrazioni ulteriori, ammontanti a 56.000 euro complessivi, prelevati da un libretto di deposito intestato alla società.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen, artt. 133 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33706/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali remissione della pena altri capi d'accusa appropriazione indebita di fondi confisca dei proventi di reato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 624 cod. proc. pen.
artt. 133 cod. pen
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il quarto motivo risulta generico e oblitera il principio di diritto, secondo cui, riguardo alle pene accessorie previste per i reati fallimentari, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Filice Gianfranco, nato a Lamezia Terme il 12/12/1957 avverso la sentenza del 03/07/2019 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 28 settembre 2018 la Quinta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza emessa il 6 luglio 2017 dalla Corte di appello di Milano - che aveva confermato la declaratoria di penale responsabilità di Gianfranco Filice, amministratore di società dichiarata fallita nel giugno 2009, in relazione a più fatti di bancarotta patrimoniale - limitatamente alla contestata distrazione della somma di 45.660 euro, prelevata dalla cassa contanti. Il ricorso dell'imputato era respinto, in relazione alle distrazioni ulteriori, ammontanti a 56.000 euro complessivi, prelevati da un libretto di deposito intestato alla società.

2. Con la sentenza in epigrafe la medesima Corte di appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio, assolveva l'imputato in relazione alla condotta distrattiva ancora sub iudice, osservando che la contabilità della cassa contanti doveva considerarsi inattendibile e il contestato ammanco non era pertanto verificabile. Il giudice del rinvio lasciava comunque ferma la pena principale, già determinata in misura pari al minimo edittale, e, preso atto della sopravvenuta sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, in tema di durata delle pene accessorie fallimentari, riduceva quest'ultima alla misura di cinque anni.

3. FiliCe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice di rinvio, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata non indicherebbe la causa di assoluzione e non specificherebbe se quest'ultima sia stata decretata con formula piena o dubitativa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto conoscere nuovamente delle distrazioni riferite al libretto di deposito, aventi connessione essenziale con la parte di sentenza oggetto di annullamento.

L'inattendibilità della contabilità impedirebbe, infatti, di escludere l'eventuale utile e lecito reimpiego delle somme prelevate dal predetto libretto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 cod. pen. e 216, ultimo comma, legge fall., nonché vizio di motivazione, in ordine alla quantificazione delle pene accessorie, ritenuta eccessiva e sproporzionata a cospetto della pena principale.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. l primo motivo non è sorretto da adeguato interesse. La sentenza impugnata ritiene, alla luce dell'irregolare tenuta delle scritture contabili riguardanti la cassa contanti, non raggiunta prova adeguata della materialità della relativa condotta distrattiva. E' dunque evidente che si sia al cospetto di una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto contestato, che si pone al vertice di quelle favorevoli all'imputato, oltre le quali non è possibile conseguire risultato migliore. Anche a ritenere che la pronuncia sia stata adottata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, tale formula non ne altererebbe la pregnanza, • né produrrebbe effetti pregiudizievoli, neppure extrapenali (Sez. 6, n. 49554 del 11/09/2018, Buffardeci, Rv. 274433-01;

Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 268397-01; Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341-01), sicché nessun vantaggio potrebbe l'imputato derivare dall'eventuale esito favorevole, dell'impugnazione (che non può muovere da una mera pretesa, teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della decisione, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento: Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv. 260082-01; Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207-01).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, in ordine alle distrazioni operate sul libretto di deposito, è passata in cosa giudicata, avendo questa Corte, nella decisione già adottata, espressamente respinto il motivo di ricorso ad esse pertinente. E' del resto principio pacifico quello secondo cui, in caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio sia suscettibile di ricorso in cassazione solo in relazione alle disposizioni annullate, a quelle in rapporto di connessione essenziale con le stesse o non attinte dalla decisione di questa Corte, in quanto ritenute assorbite nel motivo di ricorso accolto (da ultimo, Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017, Aquilone, Rv. 269383-01); mentre restano intangibili le disposizioni rispetto alle quali sia stata adottata espressa pronuncia di inammissibilità o reiezione del ricorso medesimo.

4. Il quarto motivo risulta generico e oblitera il principio di diritto, secondo cui, riguardo alle pene accessorie previste per i reati fallimentari, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. solo ove la loro durata sia determinata in misura superiore alla media edittale (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668-01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788-01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Belmonte, Rv. 278788-01), come nella specie non avvenuto, non essendo neppure predicabile alcuna necessaria corrispondenza con la durata della pena principale (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2021