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Sentenza — n. 33704/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33704/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33704/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato Mohanned Astafi colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d. Igs. n. 286 del 1998 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 6.700,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per erronea indicazione nel decreto di citazione a giudizio della data di udienza, con conseguente assenza all'udienza del difensore e dell'imputato. La difesa rileva che il decreto di citazione a giudizio, notificato alla stessa e al proprio assistito, riportava la data di fissazione di udienza errata e precisamente quella del 21 novembre 2019, mentre il procedimento si è celebrato in prima udienza il 21 gennaio 2019 definendosi alla successiva udienza del 10 giugno 2019, in cui è stata emessa la suddetta sentenza, come appreso dallo stesso difensore recatosi nel giorno indicato presso l'ufficio del Giudice di pace e venuto a conoscenza, altresì, della sua sostituzione alle suddette udienze ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo asilo per cittadini afghani infrazioni alla legge sugli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASTAFI MOHAMED ( CUI 03LXN8G ) nato il 19/10/1960 ---TV/%.)f5/ — avverso la sentenza del 10/06/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 4€1.itia il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo ' O te> L-i ki i' O ck &O-Q- (". • Q-

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato Mohanned Astafi colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d. Igs. n. 286 del 1998 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 6.700,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Mohamed Astafi, deducendo violazione degli artt. 20 d. Igs. n. 274 del 2000, 178 lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per erronea indicazione nel decreto di citazione a giudizio della data di udienza, con conseguente assenza all'udienza del difensore e dell'imputato. La difesa rileva che il decreto di citazione a giudizio, notificato alla stessa e al proprio assistito, riportava la data di fissazione di udienza errata e precisamente quella del 21 novembre 2019, mentre il procedimento si è celebrato in prima udienza il 21 gennaio 2019 definendosi alla successiva udienza del 10 giugno 2019, in cui è stata emessa la suddetta sentenza, come appreso dallo stesso difensore recatosi nel giorno indicato presso l'ufficio del Giudice di pace e venuto a conoscenza, altresì, della sua sostituzione alle suddette udienze ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Deduce, quindi, nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione a giudizio per mancanza e/o errata indicazione del requisito di cui all'art. 20 d. Igs. n. 274 del 2000, ossia del luogo, giorno e ora di comparizione, rilevando che anche la notifica all'imputato, perfezionatasi al suo studio, quale domicilio eletto, doveva considerarsi nulla. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata (previa restituzione nel termine).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Antonietta Picardi, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Invero, si è avuto modo di verificare, accedendo agli atti processuali, che il decreto di citazione emesso il 23.01.18 riporta la data errata del 21 novembre 2019, mentre il processo si è celebrato in prima udienza il 21 gennaio 2019. L'erronea indicazione della data dell'udienza (nella specie, davanti al giudice di pace) nel decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato determina una nullità di ordine generale, afferente all'intervento dell'imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio (Sez. 1, n. 37046 del 30/09/2010, Pmt in proc. Osetskyy, Rv. 248575); in senso conforme, anche se con specifico riguardo al decreto di citazione per il giudizio di appello, Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, dep. 02/03/2018, Rv. 272451, secondo cui l'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza. E' evidente che nel caso di specie in cui il decreto di citazione a giudizio, notificato sia al difensore che all'imputato, reca una data diversa da quella di effettiva celebrazione del processo, con incertezza assoluta sulla data effettiva dell'udienza, alla quale invero sia imputato che difensore risultano non avere partecipato, vi è nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'errata vocatio in ius si è risolta in un'omessa citazione dell'imputato e nell'assenza del suo difensore dal giudizio .

2. La sentenza del Giudice di pace di Roma va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al detto Giudice, in diversa persona fisica. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a Giudice di pace di Roma, in diversa persona fis