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Sentenza — n. 33703/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33703/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33703/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28 aprile 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella con la quale, il 4 ottobre 2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato Rosario Cafarelli, Francesco Cerreto, Gaetano Cerreto, Pietro Cerreto, Vittorio Emanuele Franceschetti, Rosa Gallo, Juri La Manna, Giuseppe Lai e Vincenzo Piscitelli a pene variamente determinate per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata, tentata e consumata, usura aggravata, minaccia o violenza per costringere a commettere un reato aggravata, ha: - rideterminato la pena irrogata a Francesco Cerreto e Gaetano Cerreto in cinque anni di reclusione e 850 euro di multa ciascuno; - rideterminato, previo riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti ai capi M) e N), la pena irrogata a Pietro Cerreto in sei anni di reclusione e 12.000 euro di multa; - rideterminato la pena irrogata a Vittorio Emanuele Franceschetti in dieci anni di reclusione; - rideterminato la pena irrogata a Rosa Gallo in quattro anni e dieci mesi di reclusione e 13.000 euro di multa, revocando, per l'effetto, le sanzioni accessorie applicate dal primo giudice ed applicando quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; - rideterminato la pena irrogata a Giuseppe Lai in diciotto anni di reclusione; - assolto Mario Lai dal reato ascrittogli al capo A) per non aver commesso il fatto, rideterminando, nei suoi confronti, la pena in cinque anni e dieci mesi di reclusione e 15.000 euro di multa; - dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vincenzo Piscitelli in ordine ai reati ascrittigli per morte dell'imputato; - confermato la sentenza appellata nei riguardi di Rosario Cafarelli e Juri Manna, che ha condannato alle spese processuali del grado; - confermato, nel resto, l'impugnata sentenza.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 611 cod. pen, art. 384 cod. pen, art. 199 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33703/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza è priva di pregio.La figura criminosa di cui all'art. 611 cod. pen. prevede, invero, una forma aggravata del reato di violenza privata che, a differenza di quest'ultima — che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ha costretto taluno a fare, tollerare ed omettere qualcosa — si consuma nel momento stesso in cui viene usata la violenza o la minaccia al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato, indipendentemente dal fatto che il reato venga poi effettivamente perpetrato. Ne discende, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen.

Parole chiave

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tentata estorsione risarcimento per atto illecito ruolo di capofila o di istigatore pericolo di tortura reato di pirateria della strada pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
Ulteriormente, rileva che, pure accettando che sia stato Cafarelli a proporre a Peruviano (il quale, peraltro, non risulta essere stato sottoposto ad indagini per il reato sanzionato dall'art. 642 cod.
art. 56 cod. pen
Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di spiegare come è pervenuta alla determinazione della pena e, in particolare, quale riduzione abbia operato ai sensi dell'art. 56 cod. pen..
art. 611 cod. pen
Con il primo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la consumazione del reato sanzionato dall'art. 611 cod. pen.
art. 384 cod. pen
a dispetto del fatto che le pressioni esercitate nei confronti di Pietro Peruviano erano destinate all'ipotetica commissione di un reato di favoreggiamento che, quand'anche fosse stato commesso, non sarebbe stato punibile, stante l'operatività dell'esimente ex art. 384 cod. pen..
art. 199 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
art. 629 cod. pen
La circostanza, da ultimo, che il danno subito dalla vittima attenga, sul piano patrimoniale, al profitto di attività illecita perpetrata con il suo decisivo concorso non incide sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen..
art. 416-bis cod. pen
203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAFARELLI ROSARIO nato a MADDALONI il 13/05/1986 CERRETO FRANCESCO nato a MADDALONI il 08/10/1990 CERRETO GAETANO nato a MADDALONI il 12/03/1987 CERRETO PIETRO nato a MADDALONI il 13/10/1995 FRANCESCHETTI VITTORIO EMANUELE nato a MADDALONI il 04/05/1990 GALLO ROSA nato a TORRE DEL GRECO il 04/03/1985 LA MANNA JURI nato a NETTUNO il 20/12/1979 LAI GIUSEPPE nato a MADDALONI il 08/11/1975 LAI MARIO nato a MADDALONI il 21/02/1982 avverso la sentenza del 28/04/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di LAI Giuseppe, FRANCESCHETTI Vittorio Emanuele e LA MANNA Juri ed il rigetto dei residui ricorsi; uditi i difensori: avv.

RICCIULLI Giuseppe, che conclude riportandosi all'atto di impugnazione chiedendone l'accoglimento; avv. RAUCCI Angelo, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso; avv. MENGAZZO Mario, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; avv. FERRARO Michele, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi espressi in ricorso. 2_

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 aprile 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella con la quale, il 4 ottobre 2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato Rosario Cafarelli, Francesco Cerreto, Gaetano Cerreto, Pietro Cerreto, Vittorio Emanuele Franceschetti, Rosa Gallo, Juri La Manna, Giuseppe Lai e Vincenzo Piscitelli a pene variamente determinate per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata, tentata e consumata, usura aggravata, minaccia o violenza per costringere a commettere un reato aggravata, ha: - rideterminato la pena irrogata a Francesco Cerreto e Gaetano Cerreto in cinque anni di reclusione e 850 euro di multa ciascuno; - rideterminato, previo riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti ai capi M) e N), la pena irrogata a Pietro Cerreto in sei anni di reclusione e 12.000 euro di multa; - rideterminato la pena irrogata a Vittorio Emanuele Franceschetti in dieci anni di reclusione; - rideterminato la pena irrogata a Rosa Gallo in quattro anni e dieci mesi di reclusione e 13.000 euro di multa, revocando, per l'effetto, le sanzioni accessorie applicate dal primo giudice ed applicando quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; - rideterminato la pena irrogata a Giuseppe Lai in diciotto anni di reclusione; - assolto Mario Lai dal reato ascrittogli al capo A) per non aver commesso il fatto, rideterminando, nei suoi confronti, la pena in cinque anni e dieci mesi di reclusione e 15.000 euro di multa; - dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vincenzo Piscitelli in ordine ai reati ascrittigli per morte dell'imputato; - confermato la sentenza appellata nei riguardi di Rosario Cafarelli e Juri Manna, che ha condannato alle spese processuali del grado; - confermato, nel resto, l'impugnata sentenza.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata attiene alle attività illecite commesse, fino alla metà del 2015, da un gruppo di soggetti residenti nella cittadina di Maddaloni e gravitanti nell'orbita del clan camorristico denominato «Belforte-fazione Maddaloni», capeggiato dai fratelli Vittorio e Giuseppe Lai. Le contestazioni attengono, in particolare, alla partecipazione associativa di alcuni soggetti nonché a reati — di estorsione, usura e, in un caso, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato — perpetrati avvalendosi del metus proprio del sodalizio ed al fine di agevolarne l'attività. Le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni rese da talune persone offese e dall'imputato, divenuto collaboratore di giustizia, Juri La Manna, nonché dagli esiti di attività investigativa tradottasi nell'esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale ed in paralleli servizi di osservazione, pedinamento e controllo.

3. Rosario Cafarelli, condannato alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa perché ritenuto responsabile dell'estorsione commessa in danno di Pietro Peruviano e contestata al capo I), propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Ricciulli, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato il giudizio di attendibilità espresso dal primo giudice nei confronti della persona offesa, a sua volta dedita all'illecito e poco affidabile, e, al contempo, disatteso la, pur credibile, versione alternativa che egli ha tempestivamente offerto.

Ulteriormente, rileva che, pure accettando che sia stato Cafarelli a proporre a Peruviano (il quale, peraltro, non risulta essere stato sottoposto ad indagini per il reato sanzionato dall'art. 642 cod. pen.) la promozione della truffa in danno dell'assicurazione, non vi è prova che la richiesta, da parte di Cafarelli, di versamento della somma pattuita sia stata accompagnata da azioni violente, minatorie o, comunque, tali da coartare la volontà della presunta vittima. Né, aggiunge, può essere posto a suo carico il fatto che Giuseppe Lai, approfittando della situazione, abbia proposto a Peruviano, in sua (di Cafarelli) assenza, la rateizzazione del debito mercé la corresponsione di una somma più elevata e comprensiva di interessi, così adottando una iniziativa del tutto autonoma e slegata da quella, scevra, ribadisce, da toni intimidatori, da lui posta in essere.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. senza considerare che Giuseppe Lai, nell'eseguire il tentativo di mediazione che si assume essergli stato da lui demandato, agì a titolo individuale e senza in alcun modo evocare la caratura criminale propria o della sua famiglia. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce, in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, che la Corte di appello abbia illegittimamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione di Clemente Cioffi, genero di Pietro Peruviano, il quale avrebbe potuto riferire del segmento della vicenda che aveva visto il suocero rifiutare la consegna a Cafarelli di una parte della somma liquidatagli a titolo risarcitorio.

4. Francesco Cerreto, condannato alla pena di cinque anni di reclusione e 850 euro per la tentata estorsione ai danni di Giuseppe Vinciguerra contestata al capo E), propone, con l'assistenza dell'avv. Michele Ferraro, ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Con il primo motivo, eccepisce vizio di motivazione per essere stata affermata la sua penale responsabilità a dispetto dei dubbi residuati in ordine alla sua partecipazione all'episodio, provata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, sul punto tutt'altro che univoche ed individualizzanti.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per essere stata applicata la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., sebbene egli, al pari di Mario Lai, sia risultato estraneo al sodalizio mafioso nel quale militava, invece, il mandante Giuseppe Lai. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., applicata quantunque la somma della quale è stato richiesto il pagamento non fosse destinata ad alimentare le casse del clan né possa dirsi che egli abbia fatto scientemente ricorso al c.d. metodo mafioso.

Con il quarto motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello applicato le aggravanti, tra di loro incompatibili, previste, rispettivamente dagli artt. 628, terzo comma, n. 3), e 416-bis.1 cod. pen.. Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di spiegare come è pervenuta alla determinazione della pena e, in particolare, quale riduzione abbia operato ai sensi dell'art. 56 cod. pen.. Con il sesto motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ancorato a considerazioni di mera apparenza, senza tener conto dei fattori che, in concreto, avrebbero consigliato la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Con il settimo ed ultimo motivo, eccepisce che la pena è stata erroneamente calcolata, per essere stata duplicata la valutazione della circostanza aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., che determina l'applicazione di una cornice edittale autonoma rispetto a quella dell'estorsione non aggravata.

5. Gaetano Cerreto, condannato alla pena di cinque anni di reclusione e 850 euro per la tentata estorsione ai danni di Giuseppe Vinciguerra contestata al capo E), propone, con l'assistenza dell'avv. Mario Mangazzo, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato le dichiarazioni della persona offesa Giuseppe Vinciguerra nella parte in cui egli riferisce che, in occasione dell'incontro con Mario Lai, Gaetano e Francesco Cerreto, i Carabinieri si trovavano, in borghese, a distanza di appena 150 metri, circostanza che ha inciso sulla ricostruzione del significato probatorio della dichiarazione di Vinciguerra, rendendola illogica.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata applicata la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., sebbene egli, al pari di Mario Lai e di Francesco Cerreto, sia risultato estraneo al sodalizio mafioso nel quale militava, invece, il mandante Giuseppe Lai e quantunque la richiesta estorsiva sia stata avanzata dal solo Mario Lai. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., applicata in difetto della prova che egli fosse a conoscenza del fatto che la somma della quale è stato richiesto il pagamento sarebbe stata destinata ad alimentare le casse del clan e senza che egli, estraneo alla fase esecutiva, abbia fatto scientemente ricorso al c.d. metodo mafioso.

Con il quarto ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ancorato a considerazioni di mera apparenza, senza tener conto dei fattori che, in concreto, avrebbero consigliato la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

6. Pietro Cerreto, condannato alla pena di sei anni di reclusione e dodicimila euro di multa perché ritenuto responsabile dei reati di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato ed usura, di cui ai capi M) e N), propone, con l'assistenza dell'avv. Michele Ferraro, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Con il primo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la consumazione del reato sanzionato dall'art. 611 cod. pen. a dispetto del fatto che le pressioni esercitate nei confronti di Pietro Peruviano erano destinate all'ipotetica commissione di un reato di favoreggiamento che, quand'anche fosse stato commesso, non sarebbe stato punibile, stante l'operatività dell'esimente ex art. 384 cod. pen..

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato la decisione in merito al contestato delitto di usura sulla scorta, tra l'altro, delle dichiarazioni del suocero Michele Mataluno, il quale non avrebbe potuto essere escusso quale testimone — se non previa esecuzione dell'avvertimento di cui all'art. 199 cod. pen. — perché a lui legato da rapporti di parentela. Addebita, ulteriormente, ai giudici di merito di avere male interpretato il compendio probatorio attribuendogli un ruolo di concorrente nel reato di usura, perpetrato da Giuseppe Lai ai danni di Mataluno ad onta del fatto che egli, secondo quanto emerge, in particolare, dalle intercettazioni, non ha apportato alcun contributo di tipo morale o materiale.

Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., ritenuta sussistente sebbene egli si sia, in un caso, rivolto a Pietro Peruviano ignorando quali fossero i termini del rapporto tra la vittima dell'usura e Lai e, nell'altro, abbia agito per aiutare il suocero a procurarsi la somma di denaro di cui questi aveva bisogno e cercato, successivamente, di convincere Lai ad accettare, in restituzione, una somma inferiore a quella pretesa. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello fissato la pena base per il delitto di usura in misura largamente superiore al minimo edittale senza spiegare in modo convincente le ragioni che hanno orientato tale determinazione.

Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ancorato a considerazioni di mera apparenza, senza tener conto dei fattori che, in concreto, avrebbero consigliato la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

7. Vittorio Emanuele Franceschetti, condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il delitto associativo contestato al capo A), propone, con l'assistenza dell'avv. Angelo Raucci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che la Corte di appello abbia rigettato il motivo di impugnazione relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto del suo positivo contegno processuale, tradottosi nella rinunzia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, e nell'ammissione dei fatti ascrittigli.

8. Rosa Gallo, condannata alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione e 13.000 euro di multa per il delitto di usura aggravata nei confronti di Vincenzo Formato, contestato al capo F) propone, con l'assistenza dell'avv. Angelo Raucci, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato a lei ascritto mutuando le illogiche considerazioni già svolte dal giudice di primo grado in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento così come durante le indagini preliminari, alla consapevolezza della natura usuraria del rapporto intercorso tra Vincenzo Formato ed il marito Giuseppe Lai — il quale, pur ammettendo l'addebito, ha espressamente escluso che ella vi abbia concorso — nonché al contenuto delle conversazioni intercorse con il marito ed intercettate mentre egli era ristretto in carcere.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., applicata in difetto della prova che ella fosse a conoscenza del fatto che il profitto del reato sarebbe stato destinato ad alimentare le casse del dan e che i versamenti indebiti sarebbero stati frutto del ricorso al c.d. metodo mafioso. Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ancorato a considerazioni di mera apparenza, senza tener conto dei fattori che, in concreto, avrebbero consigliato la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

9. Juri La Manna, condannato alla pena di un anno e quatto mesi di reclusione e seicento euro di multa, stabilita a titolo di continuazione con altro reato, per l'estorsione contestata al capo B) propone, con l'assistenza dell'avv. Simona Celebre, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto della positiva evoluzione della sua personalità e dell'ottimo comportamento tenuto in sede sia processuale che extraprocessuale.

10. Giuseppe Lai, condannato alla pena di diciotto anni di reclusione quale esponente, con ruolo qualificato, dell'associazione mafiosa contestata sub A) e per un gran numero di reati-fine, propone, con l'assistenza dell'avv. Angelo Raucci, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. in difetto dei relativi elementi costitutivi. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello applicato, a titolo di continuazione, aumenti sproporzionati per eccesso rispetto alla pena stabilita per il reato associativo, da ridursi in forza dell'accoglimento del primo motivo, ed operando, contraddittoriamente, la riduzione in relazione solo a due dei reati-satellite.Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ancorato a considerazioni di mera apparenza, senza tener conto dei fattori che, in concreto, avrebbero consigliato la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

11. Mario Lai, condannato alla pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione e 15.000 euro di multa per la tentata estorsione di cui al capo E) e l'usura di cui al capo H) propone, con l'assistenza dell'avv. Angelo Raucci, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di estorsione mutuando le illogiche considerazioni già svolte dal giudice di primo grado in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento così come durante le indagini preliminari, ai negativi riscontri costituiti dalle conversazioni captate e dalle dichiarazioni di Juri La Manna, alla consapevolezza della natura estorsiva del rapporto intercorso tra il fratello Giuseppe Lai (il quale ha ammesso l'addebito) e Giuseppe Vinciguerra.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di usura dando illogicamente credito alle originarie dichiarazioni della vittima, che le ha confermate in dibattimento solo a seguito di formale contestazione, nonché ad una conversazione telefonica suscettibile di diversa e lecita interpretazione. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., applicata in difetto della prova che egli fosse a conoscenza del fatto che il profitto dei reati sarebbe stato destinato ad alimentare le casse del dan (ciò che, con riferimento al delitto di usura, dovrebbe in radice escludersi, trattandosi di iniziativa che, come confermato anche da Juri La Manna e Michele Lombardi, Vittorio Lai aveva promosso in autonomia rispetto al sodalizio criminoso di appartenenza) e che i versamenti indebiti sarebbero stati frutto del ricorso al c.d. metodo mafioso.

Con il quarto motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ancorato a considerazioni di mera apparenza, senza tener conto dei fattori che, in concreto, avrebbero consigliato la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Con il quinto ed ultimo motivo, eccepisce che la pena sia stata erroneamente calcolata, avendo la Corte di appello indicato in un terzo l'aumento della pena ex art. 416-bis.1. cod. pen., poi effettivamente quantificato in misura eccedente di due mesi il terzo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi di Francesco Cerreto, Gaetano Cerreto, Pietro Cerreto e Giuseppe Lai sono passibili di rigetto, mentre quelli di Rosario Cafarelli, Vittorio Emanuele Franceschetti, Rosa Gallo, Juri La Manna e Mario Lai vanno dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso di Rosario Cafarelli è inammissibile perché incentrato su doglianze manifestamente infondate o non consentite. 2.1. I giudici di merito (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 41-45, e di appello, pagg. 5-8) hanno concordemente valorizzato, in relazione al capo I), il contributo della persona offesa Pietro Peruviano, che ha riferito che, dopo avere commesso, su input di ed in concorso con Rosario Cafarelli, una truffa assicurativa dalla quale aveva tratto un profitto complessivo di circa settemila euro, ha rifiutato di corrispondere al correo la somma da lui pretesa e di essere stato, pertanto, destinatario di pressioni estorsive, operate, su incarico di Cafarelli, da Giuseppe Lai, dal quale era stato, in sostanza, costretto a soddisfare, almeno in parte, le indebite pretese di Cafarelli.

Hanno, invece, reputato inattendibile la versione dell'imputato, a dire del quale la somma in ordine al cui versamento era insorta contestazione rappresentava la provvigione concordata per il suo interessamento alla pratica finalizzata ad ottenere un risarcimento che egli riteneva dovuto, mentre il successivo intervento di Lai prescindeva da logiche di tipo estorsivo o, comunque, criminale. La Corte di appello, nel replicare alle obiezioni mosse con l'atto di impugnazione, ha tratto conferma dell'attendibilità della persona offesa, oltre che dall'assenza di apprezzabili motivi di risentimento nei confronti degli accusati, dal fatto che Peruviano ha riferito di avere organizzato unitamente a Cafarelli una truffa assicurativa, inscenando un sinistro in realtà mai avvenuto, così rendendo dichiarazioni che lo espongono al rischio di essere, a sua volta, coinvolto in un procedimento penale; tanto, peraltro, in linea con la storia criminale dello stesso Peruviano, gravato da svariati precedenti per reati contro il patrimonio e, segnatamente, truffa.

Ha aggiunto che l'esposizione debitoria maturata da Peruviano verso Cafarelli è difficilmente ricollegabile alla cooperazione dell'imputato in una ordinaria e lecita pratica di risarcimento del danno da sinistro stradale, che si sarebbe risolta, a dire di Cafarelli, nel prestare ausilio in attività che Peruviano avrebbe ben potuto compiere in totale autonomia, mentre è di gran lunga più logico ritenere, in adesione alla prospettazione della vittima, che il debito di cui Cafarelli e Lai hanno preteso l'adempimento avesse causa illecita. Ha rilevato, ulteriormente, che Peruviano si è indotto ad effettuare una prestazione che egli, altrimenti, avrebbe rifiutato perché intimorito dall'intromissione di Giuseppe Lai, la cui statura criminale gli era ben nota anche per essere stato, in precedenza, sottoposto dallo stesso Lai ad usura ed estorsione.

Ha, quindi, ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante del c.d. «metodo mafioso», atteso che Cafarelli, provocando l'intervento di un esponente di spicco della criminalità organizzata locale, ha consapevolmente generato nella vittima uno stato di soggezione discendente dalla forza di intimidazione del dan di appartenenza di Lai. 2.2. Al cospetto di una ricostruzione scevra da tangibili falle razionali e coerente con le emergenze istruttorie, il ricorrente, con il primo motivo, si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, deducendo che i giudici di merito si sono adagiati sul narrato di Peruviano senza considerare adeguatamente la plausibilità della proposta ricostruzione alternativa.

Contesta, in specie, il giudizio di attendibilità riservato a Peruviano a dispetto dei suoi trascorsi personali e giudiziari e della sua propensione a disattendere gli impegni economici assunti nei confronti di terzi: circostanze, questa, delle quali, come si è detto, la Corte di appello si è fatta carico, spiegando perché, ciò nonostante, l'apporto di Pietro Peruviano supporti l'impostazione accusatoria e consenta di ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di Cafarelli in ordine al delitto ascrittogli in concorso con Giuseppe Lai (il quale, peraltro, ha, in fase di appello, ammesso l'addebito).

Le obiezioni difensive, volte a segnalare le ragioni che squalificano Peruviano ed il suo contributo processuale, non superano, dunque, la soglia della sollecitazione alla rivalutazione della vicenda, inibita al giudice di legittimità, il quale è, piuttosto, deputato a verificare se la sentenza impugnata è affetta o meno da uno o più dei vizi elencati all'art. 606 cod. proc. pen., la cui sussistenza non è dato, nel caso di specie, apprezzare. Il ricorso non merita miglior sorte laddove revoca in dubbio la ravvisabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, che i giudici di merito hanno logicamente inferito dalla effettiva attitudine intimidatoria delle pressioni operate, per conto di Rosario Cafarelli, da Giuseppe Lai e dall'ingiustizia del profitto, connesso all'assenza di titolo alcuno, in capo agli agenti, per pretendere la corresponsione di una rilevante quota della somma incassata da Peruviano.Né, ancora, pare potersi ipotizzare, come fa il ricorrente, che Lai abbia agito in modo estemporaneo ed autonomo ed in difetto di un previo accordo con il mandante il quale, hanno inferito i giudici di merito, si è rivolto al parente, autorevole esponente criminale, proprio allo scopo di conseguire, grazie alla caratura delinquenziale del concorrente, un risultato che, sino al quel momento, gli era stato precluso dalla resistenza del preteso debitore, il quale aveva rifiutato di corrispondergli quanto da lui indebitamente reclamato.

La circostanza, da ultimo, che il danno subito dalla vittima attenga, sul piano patrimoniale, al profitto di attività illecita perpetrata con il suo decisivo concorso non incide sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen.. Tale norma incriminatrice presuppone, invero, la produzione, nei confronti dell'estorto, di un danno che deve ritenersi ingiusto anche laddove, come nel caso in esame, la coartazione della libertà morale e dell'integrità individuale — oggetto di tutela penale al pari del patrimonio (sulla natura plurioffensiva del delitto di estorsione cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080) — induce alla corresponsione di una somma che, quale che sia il percorso in esito al quale essa è pervenuta nella disponibilità della persona offesa, a buon diritto non sarebbe stata consegnata in assenza di violenza fisica o morale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, sul punto, che le illecite pressioni volte a coartare la libertà di determinazione individuale assumono connotazione tipicamente estorsiva in tutte le ipotesi in cui la pretesa fatta valere con violenza o minaccia non è azionabile in sede giurisdizionale (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 3498 del 30/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 274897;

Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255727; Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala, Rv. 244160). 2.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce che, non avendo Lai evocato, nei riguardi di Peruviano, la propria militanza mafiosa, l'aggravante ex art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., non avrebbe potuto essere legittimamente contestata e ritenuta. La Corte di appello, come sopra già ricordato, ha, infatti, ritenuto che Cafarelli, frustrato dalla resistenza frapposta da Peruviano alle sue pretese economiche, si rivolse a Giuseppe Lai, suo parente ed a lui noto quale componente apicale della locale consorteria di camorra, per indurre a più miti consigli la controparte che, a sua volta ben conoscendo chi era il soggetto che lo stava invitando a mutare atteggiamento, si risolse a sottostare al diktat per il timore che, ostinandosi a resistere, avrebbe patito ripercussioni commisurate al rango camorristico dell'interlocutore.Stando alla ricostruzione dei giudici di merito, della cui legittimità non vi è, si ribadisce, ragione di dubitare, si assiste, quindi, ad un tipico fenomeno di impiego del c.d.

«metodo mafioso», ovvero di commissione del reato «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis», ciò che può avvenire anche senza l'espressa rivendicazione, da parte dell'agente, della propria appartenenza alla criminalità organizzata, dato che, come accaduto nel caso in esame, non vi era bisogno alcuno di esplicitare perché perfettamente noto alla vittima. Pertinente appare, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile laddove la richiesta economica di natura estorsiva, seppure formulata in maniera implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all'attività estorsiva, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità della indebita richiesta economica ad altri contesti» (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271004;

Sez. 2, n. 47404 del 30/11/2011, Fisichelia, Rv. 251607). 2.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale viene censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione di Clemente Cìoffi, genero di Pietro Peruviano, il quale si era interessato della pratica assicurativa in esito alla quale era stata liquidata la somma della quale Cafarelli reclamava la parziale corresponsione e sarebbe stato presente al momento dell'incasso da parte della persona offesa.

La Corte di appello ha, invero, disatteso l'istanza sul rilievo della superfluità dell'approfondimento istruttorio, afferente ad un profilo già compiutamente accertato — il carattere fraudolento dell'iniziativa assunta presso la società assicuratrice — e tale da porre il testimone nella condizione di riferire in ordine ad attività illecita in ipotesi consumata con la sua collaborazione. Tale valutazione appare, ad onta di quanto obiettato dal ricorrente, insindacabile, perché frutto di un giudizio, quello in ordine alla completezza degli accertamenti istruttori ed alla definitiva e sicura ricostruzione dei fatti di interesse processuale e delle relative responsabilità, che, se, come nel caso di specie, congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità, come stabilito, peraltro, dal corrente indirizzo ermeneutico, secondo cui «Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589;

Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).

3. Il ricorso di Francesco Cerreto è passibile di rigetto perché incentrato su motivi infondati. Il capo e), in relazione al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato, attiene alla condotta illecita posta in essere in pregiudizio di Giuseppe Vinciguerra, vittima, tra il 2011 ed il 2015, di svariate estorsioni, la più recente delle quali, arrestatasi allo stadio del tentativo, avrebbe visto la partecipazione di Francesco e Gaetano Cerreto. Vinciguerra, in particolare, sarebbe stato costretto a versare periodicamente somme di denaro, provenienti dalle numerose truffe che egli aveva commesso per via telematica e dalle quali aveva ricavato un profitto pari, grossomodo, a 50.000 euro, a Vittorio Lai ed al suo entourage.

Dopo l'arresto di Vittorio Lai, l'esazione del profitto delle estorsioni sarebbe stata curata dal fratello Giuseppe Lai e, una volta che anche questi era stato privato della libertà personale, dal figlio di quest'ultimo, Carlo Lai. L'8 giugno 2015, poi, Vinciguerra era stato avvicinato da Mario Lai, zio di Carlo, il quale, trovandosi in compagnia dei fratelli Francesco e Gaetano Cerreto, gli aveva intimato, spendendo il nome di Giuseppe Lai, di consegnare il denaro, per quel mese, nella misura di 410,00 euro, presso il luogo di lavoro dello stesso Mario Lai, dovendosi evitare incontri con Carlo Lai, oggetto di presumibile interesse investigativo.

In quella occasione, Vinciguerra sarebbe stato destinatario della minaccia di una grave ritorsione nel caso di inadempimento, specificamente alludendo al collegamento degli agenti al dan Belforte di Marcianise. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che hanno ritenuto attendibili ancorché condizionate, in dibattimento, dall'imbarazzo tangibilmente palesato dal testimone, e confermate dal tenore delle conversazioni captate, che attesta la sussistenza di un debito in capo a Vinciguerra, e dalle dichiarazioni di Juri La Manna, medio tempore divenuto collaboratore di giustizia.

Per quanto attiene, più specificamente, all'episodio risalente all'8 giugno 2015, denunziato da Vinciguerra appena tre giorni dopo ai Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, i giudici di merito hanno tratto argomento, in funzione di riscontro alla parola della persona offesa, da una conversazione intercettata pochi giorni prima in ambiente carcerario, nel corso della quale Giuseppe Lai ha, tra l'altro, incaricato il figlio Carlo dell'esazione, presso Giuseppe Vinciguerra, di 410,00 euro. La responsabilità concorsuale dei germani Cerreto è stata ritenuta per avere costoro accompagnato Mario Lai all'incontro con la vittima, in tal modo rafforzando l'effetto intimidatorio.

La Corte di appello, a fronte delle contestazioni sollevate dall'imputato e dal fratello, ha ribadito che Vinciguerra è attendibile nel momento in cui assume, a distanza di qualche giorno, che i due giovani si erano presentati, unitamente a Maio Lai, sotto casa sua, e quindi intenzionalmente, così rendendosi autori di un comportamento sintomatico di piena adesione all'iniziativa estorsiva, posta in essere ad immediato ridosso dell'input del capo Giuseppe Lai ed affidata al fratello Mario che, essendo, sino a quel momento, rimasto defilato nel contesto criminale, meglio poteva fare le veci del congiunto recluso rispetto al giovane Carlo, che i protagonisti della vicenda temevano essere finito sotto la lente degli investigatori. 3.1.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso si risolve nella confutazione delle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito e nella riproposizione dei dubbi, già motivatamente disattesi dalla Corte di appello, sulla correttezza del riconoscimento effettuato da Giuseppe Vinciguerra e sull'effettiva partecipazione di Cerreto ai fatti dell'8 giugno 2015. In tal modo, il ricorrente invoca, in buona sostanza, la riconsiderazione del giudizio di merito senza, al contempo, enucleare specifici vizi di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata, che, in coerenza con le emergenze istruttorie e senza incorrere in fratture razionali né contraddittorietà, sorregge l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e del fratello per avere arrecato, con la loro presenza al menzionato incontro, un apporto causalmente efficiente all'impresa criminosa, non coronata da successo per la provvida reazione della vittima, che si rivolse tempestivamente alle forze dell'ordine. 3.2.

La sequenza degli accadimenti, per come ricostruita dai giudici di merito, attesta l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, dovendosi ritenere, in base ad elementari considerazioni di ordine logico, che i due Cerreto, all'atto di portarsi nei pressi dell'abitazione di Vinciguerra, fossero perfettamente edotti del mandato che Giuseppe Lai aveva conferito al fratello Mario il quale, peraltro, non ha mancato, nella circostanza, di chiarire, ove ve ne fosse stata necessità, che egli ed i suoi accompagnatori si presentavano quali emissari del dan Belforte, del quale Giuseppe Lai (il quale, va qui ricordato, ha, in fase di appello, ammesso anche questo addebito) era esponente di spicco, ed cui vantaggio l'illecito, evidentemente, ridondava.Atteso, allora, che Francesco e Gaetano Cerreto hanno consapevolmente cooperato ad un'estorsione promossa da autorevole esponente di camorra, corretta si palesa la contestazione tanto della circostanza aggravante prevista dall'ad. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen. quanto di quella disciplinata dall'ad. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., nella sua duplice declinazione oggettiva e soggettiva, per essersi gli agenti avvalsi del metodo tipico delle organizzazioni mafiose, l'attività di una delle quali intendevano favorire; coerenti ed esaustive si palesano, sotto questo aspetto, le argomentazioni svolte dalla Corte di appello alla pag. 12 della sentenza impugnata.

In replica, poi, a specifica obiezione difensiva, vedente sull'essere risultati i Cerreto estranei al sodalizio criminoso di appartenenza di Giuseppe Lai, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole» (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365;

Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807; Sez. 1, n. 5639 del 03/11/2005, dep. 2006, Calabrese, Rv. 233839). 3.3. Erra, ancora, il ricorrente nel postulare, con il quarto motivo, la reciproca incompatibilità tra le menzionate aggravanti, che, invece, possono essere, ricorrendone i rispettivi elementi costitutivi, congiuntamente applicate. In questa direzione si colloca, invero, la giurisprudenza di legittimità, costante nell'affermare che «In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'ad. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'ad. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'ad. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa» (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131;

Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Cammarota, Rv. 258464; Sez. 6, n. 27040 del 22/01/2008, Aparo, Rv. 241008). 3.4. Privi di pregio sono, infine, i motivi quinto, sesto e settimo, dedicati al trattamento sanzionatorio.3.4.1. Trattandosi, invero, di reato tentato e pluriaggravato, la Corte di appello, tenuto conto dell'obiettiva gravità dei fatti in contestazione, ha stabilito la pena base, già ridotta ex art. 56, secondo comma, cod. pen., in tre anni di reclusione e 500 euro di multa (cioè all'interno del range edittale previsto per il reato di estorsione tentata e non aggravata, compreso tra un anno ed otto mesi di reclusione e 333 euro di multa e sei anni ed otto mesi di reclusione e 2666 euro di multa), la ha aumentata, quanto alla componente detentiva, nella misura minima di un terzo (mentre quella pecuniaria è stata aumentata in misura inferiore al minimo di legge, errore non emendabile in assenza di impugnazione) e, ulteriormente e nel rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., sino a cinque anni di reclusione e 850 euro di multa.

Il giudice di merito si è, pertanto, determinato in ossequio al dettato normativo e senza incorrere nella carenza motivazionale adombrata con il quinto motivo di ricorso. 3.4.2. Priva di riscontro appare, del pari, la censura articolata con il settimo motivo, con il quale si ventila, innanzitutto, la duplicata applicazione dell'aggravante ex art. 629, secondo comma, cod. pen. sul presupposto, che si è detto essere stato erroneamente rappresentato, della parametrazione della pena base alla sanzione edittale prevista dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. anziché a quella propria dell'estorsione non aggravata.

Nella delineata cornice, va altresì respinta la residua doglianza formulata con il settimo motivo, concernente l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. — e, in particolare, il rispetto, nella successione degli aumenti, del criterio della gravità delle circostanze — che il ricorrente contesta con argomentazioni la cui marcata ed insuperabile genericità è dato apprezzarsi ove si rilevi che manca, nel ragionamento difensivo, qualsivoglia proposizione in ordine al diverso, ed in ipotesi più favorevole per Cerreto, esito del calcolo della pena effettuato in ossequio alla prospettazione del ricorrente, cioè considerando, dapprima, la circostanza ex art. 629, secondo comma, cod. pen. e solo in seconda battuta quella disciplinata dall'art. 416-bis.1, secondo comma, cod. pen.. 3.4.3.

Infondato si rivela, da ultimo, il sesto motivo di ricorso, vertente sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della pregressa incensuratezza, la modestia del contributo arrecato, l'estraneità a più vasti contesti criminali. Così facendo, si invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 13 della motivazione della sentenza impugnata, le ragioni che precludono, a dispetto della formale incensuratezza dell'imputato, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'elevata offensività della condotta illecita posta in essere, costituita dalla partecipazione ad un'iniziativa estorsiva tutt'altro che estemporanea e gestita da accreditati esponenti della locale criminalità organizzata, ai quali Cerreto non ha esitato accompagnarsi.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

4. Analoghe valutazioni — con conseguente rigetto — devono essere riservate al ricorso di Gaetano Cerreto, condannato, al pari del fratello, per la tentata estorsione ai danni di Giuseppe Vinciguerra contestata al capo e), episodio già descritto, in termini generali, nel paragrafo dedicato all'esame della posizione del germano. 4.1. Il primo motivo di ricorso si impernia sul contrasto tra l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'incontro dell'8 giugno 2015 è avvenuto in un'area nella quale non erano presenti forze dell'ordine — sicché esso si è potuto protrarre per un tempo sufficiente a Vinciguerra per scorgere i tratti dei soggetti che accompagnavano Mario Lai — ed il racconto della persona offesa che, rendendo deposizione all'udienza del 14 settembre 2017, ha riferito che, nell'occasione, la presenza, a distanza di circa 150 metri, di alcuni Carabinieri in borghese aveva inciso sulla rapidità del contatto, esauritosi in un paio di minuti.

La contestazione difensiva — che enfatizza il rilievo della discrasia, che attesterebbe, da un canto, la mera occasionalità del colloquio, e, dall'altro, l'impossibilità per Vinciguerra di individuare, in pochi secondi, i tratti somatici dei fratelli Cerreto, che egli conosceva solo di vista — non coglie nel segno.La Corte di appello, nell'assumere che, 1'8 giugno 2015, non vi erano, diversamente da quanto accaduto il 21 aprile 2015, Carabinieri in prossimità del luogo in cui Mario Lai ed i Cerreto, trovandosi a bordo di una autovettura, incrociarono la vittima dell'estorsione, disattende, in effetti, il narrato di Vinciguerra, nella parte in cui egli riferisce — con affermazione non circostanziata né concretamente verificabile e relativa, comunque, ad un profilo dalla circoscritta rilevanza probatoria — di avere notato la presenza di militi in borghese.

In ogni caso, qualora pure si accetti che, quella sera, i protagonisti dell'incontro furono indotti a contenerne la durata — entro un limite che, a dire il vero, Vinciguerra indica in due minuti, anziché in pochi secondi — dal timore di essere sottoposti a controllo dai Carabinieri, resta fermo che il testimone ha confermato, in aula, di avere avuto la possibilità di notare i tratti somatici degli occupanti del veicolo, che ha riconosciuto nei fratelli Cerreto. In tal modo, Vinciguerra è stato autore di una dichiarazione dall'univoco tenore accusatorio, che la Corte di appello, con argomentazioni aliene da vizi di sorta, ha ritenuto attendibile ed idonea, unitamente alle concorrenti emergenze istruttorie, a supportare l'impostazione accusatoria ed attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole fattiva partecipazione dell'imputato e del fratello all'impresa criminosa, sì da imporre il rigetto del motivo di ricorso. 4.2.

In ordine al secondo ed al terzo motivo, concernenti la sussistenza delle aggravanti rispettivamente previste dagli artt. 629, secondo comma (in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3), e 416-bis.1, primo comma, cod. pen., è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte nell'analizzare le censure mosse da Francesco Cerreto e ribadire, con specifico riferimento all'obiezione del ricorrente — il quale eccepisce di essere stato mero spettatore ad un fulmineo scambio di battute tra soggetti con i quali non condivide l'appartenenza criminale — che la genesi della vicenda e le sue modalità esecutive sono state logicamente interpretate dai giudici di merito come espressive tanto della finalizzazione (della quale i Cerreto erano, con ogni evidenza, a parte, stante anche il tenore delle frasi rivolte da Mario Lai a Giuseppe Vinciguerra) dell'azione illecita a vantaggio del clan di cui Giuseppe Lai è stato esponente di spicco, quanto dell'effettiva evocazione, al fine di costringere il destinatario delle pressioni estorsive al tempestivo ed integrale adempimento dell'obbligazione su di lui gravante, della forza intimidatoria propria del sodalizio mafioso. 4.3.

Incensurabile si palesa, infine, la decisione impugnata nella parte in cui rigetta il motivo di appello articolato in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Al riguardo, vale, per Gaetano Cerreto, quanto già statuito per il fratello, la cui posizione è, in sostanza omogenea, non potendosi, in questa sede, sindacare la preclusiva rilevanza attribuita dai giudici di merito al concreto coefficiente di offensività del reato rispetto ad elementi in sé privi di decisività, quali quelli afferenti all'assenza di precedenti penali, all'esclusione dell'addebito associativo a ed alla vicarietà del ruolo assunto dall'imputato nella vicenda.

5. Il ricorso di Pietro Cerreto è infondato e deve, dunque, essere rigettato. L'imputato è stato condannato, in primo luogo, per avere avvicinato, il 3 giugno 2015, Pietro Peruviano, in quel periodo sottoposto ad usura da parte di Giuseppe Lai, e, dopo avergli chiesto se egli si era rivolto ai Carabinieri in relazione al debito maturato verso Giuseppe Lai ed avere ricevuto risposta negativa, avergli detto che, laddove fosse stato chiamato dai Carabinieri a riferire in ordine alle dazioni di denaro effettuate nei confronti di Lai, avrebbe dovuto giustificarle quale adempimento di debiti contratti acquistando merce presso la salumeria gestita dal creditore.

I giudici di merito hanno ritenuto l'attendibilità delle propalazioni della vittima, parzialmente riscontrate dallo stesso imputato, il quale, pur negando di avere proferito minacce, ha ammesso di essersi rivolto a Vinciguerra per sollecitarlo all'adempimento del debito vantato da Lai. Hanno, inoltre, stimato l'idoneità della condotta serbata dall'imputato ad integrare gli elementi costitutivi del contestato delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. A tal fine, hanno osservato che l'iniziativa di Cerreto si è inserita all'interno di un rapporto usurario nel corso del quale la vittima aveva già patito violenza, anche fisica, e si trovava in condizione di soggezione psicologica nei confronti di Lai e dell'intero suo gruppo familiare.

L'immediato accenno di Cerreto al temuto interessamento delle forze dell'ordine tradisce, in questo contesto, la sua piena consapevolezza della causale del prestito e della natura illecita del rapporto sottostante, mentre il tenore dell'intimazione rivolta a Peruviano convince del fatto che, attraverso di essa, il destinatario è stato oggetto di una coartazione finalizzata alla commissione, da parte sua, di un reato. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, Pietro Cerreto obietta che le pressioni da lui esercitate nei confronti di Pietro Peruviano erano destinate ad indurlo alla commissione di un reato di favoreggiamento personale in quel frangente, ipotetico ed eventuale e, comunque, non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p..

La doglianza è priva di pregio.La figura criminosa di cui all'art. 611 cod. pen. prevede, invero, una forma aggravata del reato di violenza privata che, a differenza di quest'ultima — che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ha costretto taluno a fare, tollerare ed omettere qualcosa — si consuma nel momento stesso in cui viene usata la violenza o la minaccia al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato, indipendentemente dal fatto che il reato venga poi effettivamente perpetrato. Ne discende, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen.

è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato» (Sez. 5, n. 34318 del 19/01/2015, Ielo, Rv. 264992; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262567; Sez. 5, n. 38222 del 12/06/2008, Bevilacqua, Rv. 241491). Tanto basta ad attestare la correttezza, dal punto di vista logico e giuridico, delle argomentazioni spese dai giudici di merito a sostegno della decisione impugnata, incentrate sull'attitudine della minaccia portata da Cerreto ad incidere sull'atteggiamento di Peruviano di fronte agli investigatori, nell'eventualità, tutt'altro che remota (stante, ricorda la Corte di appello, l'avvenuto avvio di indagini a carico di Carlo Lai), di una sua audizione, a nulla rilevando, invece, l'esito del procedimento penale che sarebbe scaturito dalla commissione del favoreggiamento indotto dall'intervento di Pietro Cerreto. 5.2.

Il secondo motivo di ricorso concerne l'addebito usurario mosso — oltre che a Giuseppe Lai, il quale, in fase di appello, ha ammesso la sua responsabilità — a Pietro Cerreto quale concorrente nel reato perpetrato ai danni del padre della compagna, Michele Mataluno, il quale, a fronte di un prestito di 500 euro, si impegnò alla corresponsione, a titolo di interessi, di 150 euro mensili. Infondata è, in proposito, la contestazione di ordine processuale, relativa all'omesso avviso, nei confronti di Mataluno, della facoltà di astenersi dal rispondere in quanto congiunto di Pietro Cerreto il quale, tuttavia — per quanto si evince dall'atto di ricorso, nel quale si invoca l'estensione della disciplina di cui all'art. 199 cod. proc. pen. ai rapporti di fatto — è padre della compagna di Cerreto e non rientra, quindi, nel novero dei soggetti (tra i quali chi conviva o abbia convissuto con l'imputato, ma non anche i suoi parenti o affini) cui va rivolto, a pena di nullità, l'avviso previsto dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen Il ricorrente sottopone, quindi, a revisione critica le valutazioni svolte dalla Corte di appello in ordine al suo apporto, morale e materiale, alla consumazione del delitto di usura, rilevando che il prestito fu erogato su richiesta di Mataluno, oberato da una situazione di acuta difficoltà economica, che gli impediva persino di far fronte al pagamento delle utenze casalinghe, e che egli non si è mai adoperato per il recupero del credito di Lai, cercando in ogni modo di tutelare l padre della compagna.

Le predette considerazioni critiche si risolvono, nondimeno, nella pedissequa riproposizione di argomenti già sottoposti all'attenzione della Corte di appello, che li ha disattesi attraverso un percorso argomentativo logico e coerente (cfr. pagg. 15-16 della motivazione della sentenza impugnata) che muove dal riconoscimento della responsabilità concorsuale di colui che, rimasto estraneo alla pattuizione usuraria, si attivi per prendere possibile la riscossione degli interessi (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887), per affrontare, quindi, funditus il tema dell'apporto, morale e materiale, di Pietro Cerreto.

I giudici di merito hanno, in specie, rilevato, in termini fedeli alle acquisizioni istruttorie e senza incorrere in manifesta illogicità o contraddittorietà, che Cerreto, inizialmente intervenuto su richiesta della vittima, si è in seguito interessato alla riscossione del profitto usurario su sollecitazione di Giuseppe Lai e nel suo esclusivo interesse, secondo quanto univocamente attestato dalle conversazioni captate nel marzo del 2015 (e, in particolare, di quella delle ore 18:41:33 del 27 marzo 2015), ciò che basta a configurare, a suo carico, una • partecipazione causalmente rilevante al delitto di usura, atteso, in specie, che egli era pienamente a parte del contenuto dell'accordo illecito e della natura usuraria degli interessi alla cui riscossione egli ha fattivamente cooperato.

Il motivo è, pertanto, anche sotto questo aspetto infondato. 5.3. La motivazione della sentenza impugnata resiste ugualmente alle censure articolate dal ricorrente con il terzo motivo e relative alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1., primo comma, cod. pen. in entrambe le sue declinazioni. Al riguardo, la critica si incentra, da un canto, sul rilievo che Peruviano non • patì alcuna intimidazione per effetto della velata raccomandazione rivoltagli da Cerreto, il quale era peraltro all'oscuro dei precisi termini dei rapporti tra la persona offesa e Lai, e, dall'altro, sulla peculiarità della vicenda che coinvolse Mataluno, in cui egli si intromise in ausilio al padre della compagna anziché ad una compagine delinquenziale alla quale è rimasto sempre estraneo e senza in alcun modo avvalersi della relativa forza intimidatrice.

Tali obiezioni si rilevano, però, inidonee, ancora una volta, ad enucleare uno o più vizi di legittimità nella decisione impugnata, la cui motivazione appare ossequiosa dei correnti canoni ermeneutici in ordine all'aggravante de qua agitur, sicché la doglianza è meritevole di rigetto.La Corte di appello, invero, ha sottolineato, con riferimento alla violenza esercitata in pregiudizio di Pietro Peruviano, che Cerreto ha agito con tipica metodologia «camorristica», invitando la vittima ad agire con cautela e, in specie, a tacere in merito alla vicenda usuraria che coinvolgeva il capo del dan ed il figlio, così implicitamente utilizzando la forza di intimidazione derivante dall'organizzazione malavitosa guidata da Lai; con l'evidente intento, peraltro, di agevolare l'azione del sodalizio frapponendo ostacoli alle indagini a carico di Carlo Lai che, in quel frangente, fungeva da portavoce del padre detenuto.

Allo stesso modo, ha osservato, in relazione all'usura perpetrata in danno di Michele Mataluno, che questi si è determinato a sottostare al giogo usurario in considerazione della caratura criminale di Giuseppe Lai, per conto del quale Pietro Cerreto ha sollecitato la vittima all'adempimento dell'obbligazione, ed aggiunto che il diretto coinvolgimento dell'esponente di vertice della compagine accredita la ricostruzione che vuole l'operazione diretta ad avvantaggiare l'intero gruppo, circostanza che Cerreto ha conosciuto, condiviso e mutuato rendendosi autore della condotta che gli è valsa la condanna. 5.4.

Il quarto motivo attiene al trattamento sanzionatorio e, precipuamente, alla pena base, fissata nella misura di tre anni di reclusione e 6.000 euro di multa, superiore al minimo edittale di due anni di reclusione e 5.000 euro di multa. Il ricorrente svolge, in proposito, deduzioni manifestamente infondate, afferenti ad un insussistente vizio di motivazione. Se è vero, infatti, che il giudice è tenuto ad una motivazione più pregnante laddove intenda distaccarsi, nella commisurazione della pena dal minimo edittale, e, ancor più, valicare la media tra il minimo ed il massimo, non può trascurarsi come, nella fattispecie, la pena base sia stata stabilita in misura di poco superiore al minimo e largamente inferiore alla media, pari a sei anni di reclusione e 17.500 euro di multa, tra minimo e massimo, onde appare appropriato discorrere di sanzione di poco — anziché largamente, come preteso dal ricorrente — superiore al minimo, con conseguente inapplicabilità del principio di diritto invocato da Cerreto.

Ma vi è di più, giacché la Corte di appello ha avuto cura di spiegare che li distacco dal minimo previsto dall'art. 644, primo comma, cod. pen. si giustifica in ragione della percentuale, il 30% mensile, di interessi pretesi dalla vittima, in tal modo soddisfacendo l'onere motivatorio mediante un argomento logicamente ineccepibile ancorché resistito da quelli spesi dal ricorrente (il quale nota di essere rimasto estraneo alla determinazione dell'aggio e di aver cercato di ottenerne la riduzione) che, pur astrattamente plausibili, non valgono ad attestare la contraddittorietà o la manifesta illogicità della decisione impugnata.5.5.

Il quinto ed ultimo motivo del ricorso di Pietro Cerreto vede sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione dell'assenza di personale ritorno economico dalle condotte ascrittegli, dalla marginalità dell'apporto garantito, dall'estraneità al contesto criminale nel quale le vicende delle quali è stato protagonista si sono inserite. Così facendo, si invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 17 della motivazione della sentenza impugnata, le ragioni che precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'elevata offensività delle condotte illecite poste in essere in stretta sequenza cronologica ed ai palesati collegamenti con la locale criminalità organizzata.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

6. L'unico motivo del ricorso di Vittorio Emanuele Franceschetti vette sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione del suo positivo contegno processuale, tradottosi nella rinuncia ai residui motivi di appello e nell'ammissione della responsabilità in ordine ai fatti in contestazione. Così facendo, si invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 17 della motivazione della sentenza impugnata, le ragioni che precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'elevata offensività della condotta illecita posta in essere, costituita dalla duratura partecipazione all'associazione camorristica diretta dal fratello, del quale egli è stato uomo di fiducia, nonché alla capacità a delinquere di Franceschetti, già condannato in via definitiva perché membro di un sodalizio finalizzato al narcotraffico.

La Corte di appello, peraltro, ha tenuto conto, all'atto della determinazione del trattamento sanzionatorio, del contegno serbato dall'imputato e, in particolare, della rinuncia ai motivi di appello afferenti alla responsabilità penale, che egli ha, in sostanza, ammesso, riducendo la pena, anche in conseguenza di una più favorevole applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., da quattordici a dieci anni di reclusione. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

7. Il ricorso di Rosa Gallo è inammissibile perché incentrato su motivi manifestamente infondati o non consentiti. L'imputata è stata condannata per avere concorso al delitto di usura aggravata perpetrato nei confronti di Vincenzo Formato. Il compendio probatorio poggia, in proposito, sulle dichiarazioni della persona offesa e sul contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, attestanti che Formato ha ottenuto da Giuseppe Lai — il quale, in fase di appello, ha ammesso l'addebito, pur escludendo la responsabilità della moglie Rosa Gallo — reiterati prestiti, dell'importo di cento euro e, in una occasione, di trecento euro, che ha dovuto restituire con la maggiorazione di interessi in misura compresa tra il 33 ed il 50% mensile.

I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità concorsuale della Gallo, moglie di Giuseppe Lai, reputandola pienamente consapevole della causale delle dazioni e del contenuto dell'accordo illecito e legittimata a ricevere, per conto del marito, i pagamenti del debitore, ed hanno ulteriormente ricordato che, sopravvenuta la detenzione di Lai, la donna aveva rifiutato l'ennesima richiesta di prestito rivoltale da Formato. 7.1. Con il primo motivo, la ricorrente contesta il giudizio di attendibilità che i giudici di merito hanno riservato alla persona offesa e l'attitudine delle conversazioni intercettate a fungere da riscontro alla sincerità di Vincenzo Formato.

Trattasi di obiezioni che, a dispetto della severità dell'approccio critico che le connota, non oltrepassano la soglia della confutazione rispetto al percorso argomentativo concordemente seguito da Tribunale e Corte di appello, che appare ossequioso dei canoni di logica e delle regole che presidiano la valutazione della prova, oltre che coerente con le acquisizioni istruttorie. La Corte di appello, in specie, alle pagg. 19-21 della motivazione della sentenza impugnata, ha esaustivamente risposto alle eccezioni difensive che, in sostanza, sono state riproposte con il ricorso per cassazione.

Ha spiegato, tra l'altro: che le dichiarazioni originarie di Vincenzo Formato, confermate in dibattimento ad onta di iniziali titubanze e del goffo tentativo di ridimensionare la reale dimensione della vicenda, ne rispecchiano l'effettivo svolgimento; che non vi è ragione di temere che la persona offesa si sia abbandonata alla calunnia, dovendosi, piuttosto, inferire che esitazioni ed apparenti contraddizioni costituiscano il portato del metus esercitato da Lai, autorevole esponente di potente congrega criminale, su chi, avendo reso agli investigatori dichiarazioni dall'univoco tenore accusatorio, è stato chiamato a ripeterle in un pubblico dibattimento; che le intercettazioni danno conto dei solleciti di pagamento rivolti da Lai a Formato, aduso, per contro, a chiedere dilazioni, e dell'invito, formulato da Lai al padre in occasione di un colloquio in carcere, ad esercitare pressioni sul debitore per convincerlo all'adempimento.

La Corte di appello ha, del pari, compiutamente ricostruito il ruolo della Gallo, precisando le ragioni che inducono a privilegiare, all'interno della narrazione di Formato, i passaggi che più nitidamente descrivono la condotta della donna la quale, secondo quanto attestato anche dalla conversazione del 30 aprile 2015, era senz'altro a parte della genesi del debito di Formato, della misura degli interessi pattuiti, delle pressioni esercitate per indurre la vittima a tener fede al patto sottoscritto ed ha scientemente posto in essere comportamenti, quale la reiterata ricezione dei pagamenti, integranti una cooperazione di sicura rilevanza eziologica (in questo senso, cfr. la già citata Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887).

Il calibrato ragionamento articolato dalla Corte di appello resiste, quindi, alle eccezioni difensive, frutto di un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie del tutto inidoneo a giustificare l'intervento censorio del giudice di legittimità, cui è inibita l'effettuata di una autonoma valutazione di merito ed al quale è, invece, demandato uno stringente controllo sulla rispondenza della motivazione ai prescritti parametri che, nel caso di specie, sortisce esito ampiamente positivo. 7.2. Manifestamente infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta l'illegittimità della contestazione, in chiave sia metodologica che finalistica, dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen..

In proposito, possono richiamarsi, per evitare inutili ripetizioni, le considerazioni già svolte trattando il tema con riferimento alle posizioni di Rosario Cafarelli e Pietro Cerreto. Anche la Gallo, invero, ha collaborato ad un'attività della cui illiceità ella era edotta, concretatasi nell'imposizione di interessi assolutamente spropositati, che la vittima, afflitta dal bisogno economico, si è disposta a pagare perché consapevole della caratura camorristica del finanziatore — ovviamente nota anche alla di lui moglie, presente alla stipula degli accordi ed incaricata di ricevere i pagamenti — e, pertanto, condizionata dalla forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo.

Ineccepibile si palesa, allo stesso modo, il rilievo, esplicitato dalla Corte di appello, inerente alla destinazione dei proventi dell'usura a beneficio dell'intero clan, oltre che di Giuseppe Lai, che nell'usura aveva, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Jur' La Manna e Michele Lombardi ed emerso, peraltro, dalle espletate investigazioni, una delle principali fonti di arricchimento. A dispetto di quanto lamentato dalla ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è tutt'altro che apparente, in quanto enuclea in modo convincente gli elementi significativi tanto dell'impiego del c.d.

«metodo mafioso» quanto della finalizzazione dell'azione illecita a vantaggio del sodalizio mafioso di appartenenza di Giuseppe Lai, nonché della piena consapevolezza, in capo alla Gallo, della dimensione criminale nella quale il suo comportamento si è iscritto e delle tecniche di intimidazione utilizzate in pregiudizio, tra gli altri, di Vincenzo Formato. 7.3. L'ultimo motivo del ricorso di Rosa Gallo verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata, perché tende ad una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 21 della motivazione della sentenza impugnata, le ragioni che precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'elevata offensività della condotta illecita posta in essere, apprezzata dall'abnorme entità degli interessi richiesti e dal contesto di criminalità organizzata che fa da sfondo all'attività usuraria, ed ha aggiunto che non si rinviene, nell'imputata, il benché minimo di resipiscenza o di positiva evoluzione della sua personalità.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali, senza, peraltro, indicare quali elementi, nel caso concreto, avrebbero consigliato o imposto la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

8. Il ricorso di Juri La Manna è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111) e che «Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136).

Nella fattispecie, il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed applicare una sanzione non rispondente all'effettivo coefficiente di gravità del fatto oggetto di addebito ed alla sua capacità a delinquere, ormai stabilmente venuta meno. Così facendo, si invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.

Una volta ricordato, infatti, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato come la Corte di appello abbia, con statuizione univoca, ritenuto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia preclusa dall'insussistenza di elementi di valutazione positivi diversi da quelli che hanno giustificato il riconoscimento dell'attenuante speciale oggi disciplinata dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen..

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

9. Il ricorso di Mario Lai è inammissibile perché incentrato su censure manifestamente infondate o non consentite. L'imputato è stato condannato per la tentata estorsione in pregiudizio di Giuseppe Vinciguerra, episodio contestato al capo e) e già trattato, in via generale, all'atto di vagliare la posizione di Francesco e Gaetano Cerreto, nonché per il delitto di usura ascrittogli, in concorso con Vittorio Lai, al capo h). Il compendio probatorio si giova, in quest'ultimo caso, dell'apporto della persona offesa, il piastrellista Giuseppe Russo, il quale ha riferito di avere ottenuto da Vittorio Lai, a partire dal 2012, trovandosi in difficoltà economica, reiterati prestiti, per l'importo complessivo di alcune migliaia di euro, che aveva restituito con la maggiorazione di interessi, ed ha aggiunto che, sopravvenuta la detenzione di Vittorio Lai, si era rivolto, su indicazione di Vittorio Franceschetti, a Mario Lai, con il quale si era incontrato presso la sua falegnameria per concordare tempi e modi dei successivi pagamenti. 9.1.

Con il primo motivo di ricorso, Mario Lai si duole della patente di attendibilità rilasciata a Giuseppe Vinciguerra, dichiarante a uso modo di vedere interessato e poco credibile, e rileva che le conversazioni intercettate danno conto di pregressi rapporti commerciali intercorsi tra Giuseppe Lai e Vinciguerra, la cui considerazione consente di inquadrare sotto diversa, lecita, luce l'intera vicenda. Aggiunge che lo stesso collaboratore di giustizia Juri La Manna ha reso, all'udienza del 22 febbraio 2018, dichiarazioni che confermano la transazione avente ad oggetto una motocicletta, dalla quale è scaturito il debito per il cui adempimento Giuseppe Lai ed i suoi congiunti si sono attivati.

Opina che, comunque, l'espletata istruttoria non ha fatto chiarezza in ordine all'effettivo succedersi degli eventi e che non è stato, in particolare, accertato, con il prescritto coefficiente di certezza, se ed in quale misura egli abbia avuto contezza della natura illecita delle pretese economiche vantate dal fratello nei confronti di Giuseppe Vinciguerra. In tal modo, ripropone argomenti già sottoposti all'attenzione della Corte di appello che, alle pagg. 26-27 della sentenza impugnata, li ha respinti con congrua motivazione, ciò che preclude l'invocato intervento censorio del giudice di legittimità.

Come già esposto trattando i ricorsi dei germani Cerreto, i giudici di merito hanno analizzato funditus l'apporto di Giuseppe Vinciguerra, che hanno ritenuto genuino anche in relazione al segmento che ha visto la partecipazione di Mario Lai, ed hanno, altresì, spiegato le ragioni che li hanno indotti a stimare, per contro, l'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato, afferenti a lecite operazioni commerciali in ordine alle quali egli non è stato in grado di offrire riscontri di sorta. Al cospetto di un apparato argomentativo che, saldandosi con quello della sentenza di primo grado, offre una ricostruzione completa e lineare della vicenda criminosa ed individua gli specifici tratti della responsabilità di Mario Lai, questi si limita ad esprimere il proprio dissenso richiamando, a sostegno, atti istruttori (quali, ad esempio, il verbale relativo alle dichiarazioni rese da Vinciguerra innanzi ad altra autorità giudiziaria o la conversazione tra Giuseppe Lai ed i suoi familiari del 27 maggio 2015) che si astiene dal produrre, in tal modo confezionando un motivo privo, con ogni evidenza, del prescritto requisito di autosufficienza. 9.2.

Non dissimili sono le considerazioni da compiersi in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale Mario Lai contesta il giudizio di attendibilità espresso dai giudici di merito nei confronti della persona offesa e l'attitudine della conversazione del 2 aprile 2015 a fungere da riscontro alle parole della persona offesa. Il ricorrente rinunzia, anche in questo caso, a confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata (cfr. pagg. 28-29) che ha dato puntualmente conto: delle ragioni che inducono a stimare la sincerità dell'originaria narrazione di Giovanni Russo il quale, in dibattimento, ha palesato esitazioni, tali da determinare numerose contestazioni di quanto da lui in precedenza riferito, che ben si spiegano in ragione dell'imbarazzo connesso al dover reiterare in pubblica udienza le accuse mosse ai fratelli Lai; della rilevanza della conversazione del 2 aprile 2015, nella quale Mario Lai, con fare persuasivo e sibillino, invita Russo a portarsi presso la sua falegnameria, ciò che riscontra in pieno il narrato della vittima; del fatto che il silenzio serbato dai conversanti in ordine all'oggetto dell'incontro è più compatibile con la natura illecita della relazione economica che con la necessità di regolare, come sostenuto dall'imputato, l'acquisto di mobiletti in legno; dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni di Mario Lai e del testimone Crocetti, escusso su sua indicazione; della consapevolezza, in capo a Mario Lai, del fatto che il debito da esigere era scaturito dal prestito usurario erogato dal fratello.

La responsabilità dell'imputato è stata, allora, affermata dalla Corte di appello all'esito di un compiuto ragionamento che, tenendo conto di tutte le risultanze istruttorie, ha interamente vagliato le obiezioni difensive, che ha disatteso senza incorrere in deficit razionali né travisare le evidenze disponibili, onde manifestamente infondata si palesa la sterile critica del ricorrente, peraltro Incentrata, anche in questo caso, sull'evocazione di atti processuali (quale il verbale relativo alla deposizione dibattimentale di Giovanni Russo) dei quali è stata omessa l'allegazione. 9.3.

Per quanto concerne il terzo motivo, relativo alla contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen., occorre richiamare, in primo luogo, le considerazioni a più riprese già svolte nel delibare i ricorsi di altri imputati in ordine allo sfruttamento, da parte degli agenti, del c.d. «metodo mafioso» ed alla finalizzazione della condotta a vantaggio della compagine di camorra nella quale ha militato, con ruolo qualificato, Giuseppe Lai. In questa cornice, il ricorrente introduce obiezioni improntate alla mera rivalutazione, che fanno leva sul personale interesse di Giuseppe Lai all'estorsione commessa in pregiudizio di Giuseppe Vinciguerra e sul legame parentale tra il dominus dell'attività criminosa e l'odierno ricorrente, nonché sull'assenza, in capo a quest'ultimo, di autonoma caratura delinquenziale.Osservazioni, queste, che non valgono a destrutturare la coerenza logica della decisione impugnata, connessa, va ribadito, all'evocazione, in pregiudizio della vittima, della forza di intimidazione della societas sceleris di cui Giuseppe Lai è stato autorevole esponente ed all'iscrizione dell'episodio in una più vasta strategia, volta allo sfruttamento parassitario ed alla sottomissione dì cittadini ed operatori economici in funzione di rafforzamento, anche sul piano finanziario, della compagine camorristica.

Analogo giudizio va espresso in relazione all'usura perpetrata in danno di Giovanni Russo, vicenda che vede Mario Lai intervenire sotto l'egida di Vittorio per portare a compimento un'operazione illecita i cui effetti, ad onta di quanto eccepito dal ricorrente in ossequio ad una unilaterale interpretazione di alcuni marginali passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia )uri La Manna e Michele Lombardi, si sono riverberati in favore dell'intero gruppo camorristico. 9.4. Il quarto motivo del ricorso di Mario Lai vede sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che, a suo modo di vedere, egli meriterebbe in quanto incensurato e dedito ad onesto lavoro, nonché per il positivo contegno serbato in sede processuale sottoponendosi ad esame.

La doglianza è manifestamente infondata, perché tende ad una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettìnelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 29 della motivazione della sentenza impugnata, le ragioni che precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'elevata offensivìtà delle condotte illecite poste in essere, apprezzata anche in ragione del contesto di criminalità organizzata che vi ha fatto da sfondo ed ha aggiunto che non si rinvengono elementi suscettibili di positiva valutazione.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali, senza, peraltro, Indicare quali elementi, nel caso concreto, avrebbero consigliato o imposto la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 9.5.

Avuto riguardo, infine, al quinto ed ultimo motivo, va rilevato che la Corte di appello ha aumentato la pena per l'aggravante prevista dall'ad. 416- bis.l. cod. pen. nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, ovvero in misura di due mesi superiori al minimo di legge di un terzo della pena base di tre anni e seì mesi dì reclusione. Nel fare ciò, ha precisato che l'aumento veniva effettuato «entro il limite di 1/3», affermazione che, nella sua letteralità, appare errata, posto, da un canto, che il limite al cui rispetto il giudice è tenuto è quello della metà, cioè di 1/2 della pena base, e, dall'altro, che l'aumento è stato, di fatto, determinato, come già detto, in misura leggermente superiore al terzo.

Considerato, allora, che la Corte di appello non ha espressamente stabilito di voler contenere l'aumento nella misura minima di 1/3 della pena base, appare ragionevole concludere nel senso che essa è incorsa in un mero refuso, scrivendo «1/3» in luogo di «1/2», ciò che non inficia in alcun modo la legittimità della quantificazione della pena, avvenuta in perfetto ossequio alla cornice codicistica.

10. Il ricorso di Giuseppe Lai è, nel complesso, infondato. 10.1. Il primo motivo è inammissibile, perché vedente sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'ad. 416-bis, sesto comma, cod. pen., questione che non risulta (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, pag.

23) essere stata sottoposta, mercè l'articolazione di specifico motivo di impugnazione, alla previa cognizione del giudice di appello. Al riguardo, pertinente si palesa il richiamo al corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). 10.2. L'inammissibilità del primo motivo incide sul vaglio del secondo, nella parte in cui si deduce che l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 416- bis, sesto comma, cod. pen., avrebbe imposto di prendere le mosse, ai fini della determinazione della pena per la continuazione, dagli addebiti estorsivi, più gravi dì quello associativo.Nell'ambito del medesimo motivo, viene posta la questione della commisurazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione.

La Corte dì appello, in proposito — ritenuta la rilevanza dell'ammissione di responsabilità, da parte dell'imputato, con rinuncia parziale ai motivi di appello — ha corretto in melius la statuizione di primo grado, riducendo ad un anno di reclusione l'aumento per le estorsioni contestate ai capi c) e i). In tal modo, ha operato in coerenza con lo spirito della decisione, pervenendo, sull'implicito quanto univoco presupposto della sostanziale pari gravità di tutti i reati-satellite (ritenuta, evidentemente, in parziale dissenso dalle conclusioni raggiunte dal Giudice dell'udienza preliminare), alla riduzione della sanzione complessiva irrogata ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen..

Insussistente, sì palesa, pertanto, la doglianza del ricorrente, atteso, da un canto, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, ha calcolato l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, e, dall'altro, che la motivazione in ordine all'aumento per ciascuno dei reati è stata espressamente correlata alla oggettiva gravità dei fatti commessi (cfr. sentenza di primo grado, pag. 69, nonché quella impugnata, pag.

24) ed alla negativa personalità del loro autore (cfr. sentenza impugnata, pag. 24). Risulta, pertanto, rispettato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema dì quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen.» (Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, dep. 2018, S., Rv. 271830). 10.3. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso di Giuseppe Lai verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione del suo positivo contegno processuale, tradottosi nella rinuncia ai residui motivi di appello e nell'ammissione della responsabilità in ordine ai fatti in contestazione.

Così facendo, si invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n.i 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alla pag. 24 della motivazione della sentenza impugnata, le ragioni che precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'elevata offensività della condotta illecita posta in essere, costituita dalla duratura partecipazione, con ruolo preminente, ad una associazione camorristica e dalla commissione di plurimi e gravi reati attuativi del relativo programma criminoso, nonché alla capacità a delinquere di Lai, già più volte condannato in via definitiva anche per vicende estorsive.

La Corte di appello, peraltro, ha tenuto conto, all'atto della determinazione del trattamento sanzionatorio, del contegno serbato dall'imputato e, in particolare, della rinuncia ai motivi di appello afferenti alla responsabilità penale, che egli ha, in sostanza, ammesso, riducendo la pena, anche in conseguenza di una più favorevole applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., da ventisei a ventidue anni di reclusione. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

11. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di Francesco Cerreto, Gaetano Cerreto, Pietro Cerreto e Giuseppe Lai al pagamento delle spese processu