Sentenza — n. 33702/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2019, ha confermato quella emessa, in data 14 luglio 2011, dal Tribunale in sede che aveva condannato Alessandro Pichi, ritenuta ed applicata la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione, in quanto resosi responsabile dei reati, unificati per la continuazione, di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Cave, si allontanava in assenza di autorizzazione dal luogo di dimora coatta; fatti accertati in Roma il 17 aprile e il 19 maggio 2007.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICHI ALESSANDRO nato a PALESTRINA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dita la reia ione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; et, 'CA:474-.1 u_)/Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI. che ha concluso chiedendo 41 'abi.A.A4 Ubleh) 4e14,7242 Xt ) ARi\Ak:AAN
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2019, ha confermato quella emessa, in data 14 luglio 2011, dal Tribunale in sede che aveva condannato Alessandro Pichi, ritenuta ed applicata la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione, in quanto resosi responsabile dei reati, unificati per la continuazione, di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Cave, si allontanava in assenza di autorizzazione dal luogo di dimora coatta; fatti accertati in Roma il 17 aprile e il 19 maggio 2007.
2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, deducendo: - violazione di legge in relazione all'art. 97 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione (primo e secondo motivo) per avere il Tribunale illegittimamente sostituito il difensore fiduciario, avvocato Lello Spolentini, designando un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., anziché nominare un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità del giudizio e della sentenza di primo grado.
La questione devoluta alla Corte di appello è stata erroneamente risolta sul rilievo che il primo decidente aveva qualificato il comportamento del difensore di fiducia come integrante un'ipotesi di abbandono di difesa, ipotesi che è, però, contemplata dall'art. 97, comma 4, e che non avrebbe, pertanto, potuto legittimare il subentro del nuovo difensore di nomina ufficiosa; - violazione di legge in relazione agli artt. 99, 157 cod. pen. e 9 L. n. 1423/1956, per non avere la Corte di appello rilevato l'estinzione dei reati per decorso del termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni trattandosi di contravvenzioni.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
1. Manifestamente infondato è il primo motivo.Sul tema, si dà per assodata l'operatività del principio generale di immutabilità della difesa, che si riferisce al difensore di fiducia nominato dall'imputato e anche al difensore nominato di ufficio dal giudice o dal p.m., senza che su di esso possa interferire la nomina del difensore di ufficio quale sostituto del titolare, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., resa necessaria da situazioni contingenti e, per loro natura, temporanee. Posta questa cornice, deve peraltro aggiungersi - nel solco di un orientamento consolidato (Sez. 1, n. 24582 del 28/05/2009, Adil, Rv. 243820;
Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 21/11/2017, dep. 2018, Buhai, Rv. 272052) finalizzato ad assicurare l'effettività del diritto di difesa - che il principio di immutabilità della difesa, anche di genesi ufficiosa, può operare se e fino a quando la sostituzione del titolare sia determinata dalle specifiche situazioni temporanee per cui opera la succitata sostituzione, situazioni, per loro stessa natura, destinate a venir meno. Esso, invece, non può operare se e quando il difensore attributario della nomina non sia stato reperito o abbia palesato un totale disinteresse per l'incarico ricevuto: situazione che, per la sua durata indeterminata e per la sua incidenza negativa sul diritto di difesa, rende legittimo il subingresso di un nuovo difensore.
La tesi difensiva, qui riproposta, non si confronta con gli specifici asserti della decisione impugnata, avendo la Corte di appello rilevato che rettamente il Tribunale aveva designato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio all'imputato, dopo aver constatato che il legale nominato da quest'ultimo, presente alle sole prime due udienze, si era completamente disinteressato dell'attività defensionale, restando assente ingiustificato per tre udienze successive. Tali premesse di indiscussa fedeltà agli atti (l'avvocato Spolentini risulta presente all'udienza del 18/04/2007, e in questa sede riceveva dall'imputato procura speciale per l'accesso ai riti alternativi, nonché all'udienza dell'11/10/2007; non compare senza alcuna giustificazione per tre udienze consecutive - 6/03/2008, 3/11/2008, 9/04/2009- né risulta abbia dato prova del compimento di alcun tipo di attività a dimostrazione del perdurante incarico professionale conferitogli dal Pichi, anche dopo il subentro del nuovo difensore, nelle udienze successive e sino alla pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado) danno conto dell'assoluta correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, puntualmente giustificate e che superano agevolmente la censura del ricorrente.
A fronte del difetto assoluto di un comportamento concludente, significativo, sul piano della realtà operativa, di un rapporto professionale tra il legale fiduciario e l'imputato e di concreto svolgimento di attività defensionale nel suo interesse, non giova al ricorrente invocare nel caso specifico, a sostegno della eccepita nullità della sentenza appellata, il principio di immanenza e di immutabilità della difesa; del resto spetta al giudice la qualificazione del comportamento del difensore di fiducia che rifiuti la dialettica processuale, non svolga alcuna incombenza difensiva e non si attivi in favore del proprio assistito, come abdicativo dei diritti di difesa e, dunque, tale da non garantire le condizioni per l'effettività della difesa stessa.
Vi è, infine, da osservare che successivamente l'imputato si è avvalso di altro difensore nominato di fiducia, il che, sia pure ex post, avvalora ulteriormente la scelta operata dal Tribunale e correttamente condivisa dalla Corte di appello.
2. Non merita considerazione alcuna la seconda censura. Trascura il ricorrente che gli addebiti per i quali ha riportato condanna sono delitti e non contravvenzioni e che, tenuto conto della ritenuta e applicata recidiva che incide sia, in quanto circostanza ad effetto speciale, sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (tra le molte e da ultimo: Sez. 2 , n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), la prescrizione ad oggi non risulta ancora maturata.
4. Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a