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Sentenza — n. 33701/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33701/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33701/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di pace di Forlì, con sentenza in data 8 maggio 2019, ha condannato Mikel Cepeli alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10 bis d.Lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di titolo di soggiorno; fatto accertato in Cesena il 5 agosto 2016.

Regesto Legislator

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art. 10 bis d.Lgs. n. 286/1998, art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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soggiorno illegale assenza ingiustificata migrazione illegale permesso di dimora retroattivo sospensione dell'ordine espulsione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 10 bis d.Lgs. n. 286/1998
Il Giudice di pace di Forlì, con sentenza in data 8 maggio 2019, ha condannato Mikel Cepeli alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10 bis d.Lgs.
art. 178 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 178 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEPELI MIKEL nato il 17/07/1984 avverso la sentenza del 08/05/2019 del GIUDICE DI PACE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udit. irel ione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; Ork)1A1>i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI uditi che ha concluso chiedendo cit,AilutfU isAAA),14 St .4115,9‘2.-

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Forlì, con sentenza in data 8 maggio 2019, ha condannato Mikel Cepeli alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10 bis d.Lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di titolo di soggiorno; fatto accertato in Cesena il 5 agosto 2016.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.: l'imputato, sebbene non presente in aula, all'udienza del 3 maggio 2017 non era stato dichiarato assente, quindi non poteva ritenersi validamente rappresentato dal suo difensore, ne aveva ricevuto alcun avviso del rinvio all'udienza successiva del 14 giugno 2017, determinato dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, con la conseguente nullità assoluta degli atti; - vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, non avendo il Giudice di Pace considerato la comunicazione della Questura di Forlì, acquisita agli atti, con la quale si dava atto che il Cepeli era titolare di permesso di soggiorno con scadenza al 26/10/2018.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

1. Il primo motivo non ha pregio. La mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che ne sia dichiarata formalmente l'assenza, impedisce di ritenere che l'imputato sia rappresentato dal difensore, secondo quanto prescritto dall'art. 420- bis, comma 3, cod. proc. pen. In tale situazione, il rinvio dell'udienza postula la necessità di informare l'imputato della data del rinvio, ma l'omissione di tale adempimento determina una nullità d'ordine generale ed a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione processuale utile, ossia entro l'udienza successiva, secondo la regola generale dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014, Messina, Rv. 261995;

Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015 dep. 2016, Bonomelli e altri, Rv. 267046; Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948; Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873). Risulta dagli atti che all'udienza del 3/05/2017, il Giudice di Pace, nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia non comparso e preso atto della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze sia del difensore sostituito che del sostituto nominato, non ha proceduto alla formale dichiarazione di assenza dell'imputato, non presente in aula, e ha disposto il rinvio all'udienza del 14/06/2017, omettendo di darne avviso all'imputato.

Ma, all'udienza successiva, in cui è intervenuta la dichiarazione di assenza, la difesa non ha sollevato alcuna contestazione e non ha formulato eccezioni, sicché la nullità è rimasta sanata. Nel caso al vaglio, infatti, non si versa in un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, che è stata compiuta validamente, ma di irritualità della successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo la parte può eccepire la relativa nullità, e, se non vi procede, dimostra con condotta concludente di non avervi interesse.

2. Manifestamente infondato è il vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo. La decisione impugnata ha dato espressamente conto che all'epoca del controllo, eseguito in data 5/08/2016, l'imputato era sprovvisto di un valido titolo di soggiorno, perché munito di permesso di soggiorno scaduto e di cui era stato negato il rinnovo. E tale affermazione non risulta infirmata dal contenuto della nota richiamata e allegata.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue ope legís la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Così deciso in Ro