Sentenza — n. 33700/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la pronuncia di annullamento la Corte di cassazione ha già in via definitiva respinto i motivi, prospettati dalla difesa della Scodeggio, con i quali era stata contestata l'affermazione di responsabilità. Va, pertanto, riscontrata l'inammissibilità del secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali si delineano censure relative a capi e punti della decisione divenuti irrevocabili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 37 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti inammissibile appare il primo motivo di ricorso. 2.1. La doglianza, con cui si censura l'omesso ricorso al criterio di perequazione automatica previsto dall'art. 37 cod. pen., è all'evidenza infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Suraci, richiamata dalla sentenza rescindente, hanno affermato che: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCODEGGIO MARIA MANOLA nato a VARESE il 27/04/1963 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; n udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; YLbWW ~01 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI D che ha concluso chiedendoQAMAIÀ • 5GIA 4UX \JAL2-1). t MA ILRITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 dicembre 2017 la Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Varese del 1 marzo 2016, emessa nei confronti dell'imputata Maria Manola Scodeggio in relazione a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice, contestati quanto al fallimento della società Nikolas s.a.s. dalla stessa amministrata. 1.1.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputata, la Corte suprema, quinta sezione penale, con sentenza del 16 marzo 2919, aveva annullato la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano limitatamente alla durata delle pene accessorie relative ai fatti di bancarotta fraudolenta, ribadendo il principio di diritto statuito sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite del 28/02/2019, Suraci. 1.2. Nel successivo giudizio di rinvio la Corte di appello di Milano con sentenza in data 19 dicembre 2019 ha stabilito in anni cinque la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comma, I. fall.
2. Avverso l'indicata sentenza l'imputata ha nuovamente proposto ricorso l'imputata per il tramite del difensore avvocato Gianluca Vissi, deducendo: - motivazione carente o meramente apparente con riferimento alla durata delle pene accessorie, che avrebbe dovuto essere al più commisurata alla durata della pena principale inflitta, già eccessivamente onerosa; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova dichiarativa. La Corte di appello non aveva risposto alle obiezioni difensive, limitandosi a trascrivere pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta semplice.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per avere la Corte di appello omesso di motivare la quantificazione della durata delle pene accessorie nei termini ritenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la pronuncia di annullamento la Corte di cassazione ha già in via definitiva respinto i motivi, prospettati dalla difesa della Scodeggio, con i quali era stata contestata l'affermazione di responsabilità. Va, pertanto, riscontrata l'inammissibilità del secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali si delineano censure relative a capi e punti della decisione divenuti irrevocabili.
2. Parimenti inammissibile appare il primo motivo di ricorso. 2.1. La doglianza, con cui si censura l'omesso ricorso al criterio di perequazione automatica previsto dall'art. 37 cod. pen., è all'evidenza infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Suraci, richiamata dalla sentenza rescindente, hanno affermato che: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.».
In motivazione, hanno precisato che la regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume una funzione residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice. Pertanto, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216, ult. comma, I. fall., quando la norma che le prevede contenga la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, la durata delle sanzioni complementari non va stabilita in misura eguale a quella della pena principale, ma determinata in modo proporzionale ed individualizzato rispetto alle particolarità del caso specifico.
Al giudice è, dunque, consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non soltanto quantitativi, che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta. 2.2. Rispettosa del superiore principio e in coerenza con la ricostruzione storica della vicenda e con gli elementi di accusa valorizzati nelle decisioni di merito, la sentenza, con motivazione sintetica ma compiuta, certamente esistente e non meramente apparente, ha fissato durata delle sanzioni complementari in misura pari alla metà del limite massimo edittale, all'esito di una valutazione squisitamente di merito, correttamente riferita alla gravità dei fatti, alle modalità esecutive delle condotte, al precedente specifico per reato contro il patrimonio, ovverosia ad elementi precisi, specificamente considerati dall'art. 133 cod. pen..
E sul punto il ricorso, oltre ad essere attinente a valutazioni di fatto, insindacabili in tale sede ove non affette da patente illogicità o da violazione di legge, è anche privo di autosufficienza, ossia generico, quando afferma la grande distanza temporale del precedente specifico e, per il resto, si risolve in mere asserzioni circa il modesto valore dei beni sottratti e il ridotto disvalore dei fatti, alle quali le decisioni di merito hanno già offerto puntuale risposta, da un lato osservando che il valore dei beni distratti non poteva considerarsi minimale, posto che erano stati acquistati appena due anni prima della dichiarazione di fallimento per una somma prossima ai 100.000 euro; dall'altro stigmatizzando la condotta gravemente imprudente tenuta dall'imputata che, "anziché chiedere la liquidazione o il fallimento, a fronte di debiti progressivamente crescenti e a fronte dell'azzeramento del capitale già nel primo esercizio, ha proseguito l'attività di gestione nonostante fosse in perdita, ed ha aggravato la situazione debitoria della società», così, di fatto, favorendo la spoliazione dei beni della fallita.
4. Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue ope legis la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos