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Sentenza — n. 33699/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33699/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33699/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Catania assolveva Beltran Alzate Antonio Jose dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato in Catania il 20/11/2018, con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato". A ragione osservava, richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Sagor, che l'attuale fattispecie penale, come delineata dal combinato disposto degli artt. 10 bis d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 53 e 55 d.lgs. n. 274/2000, appariva in contrasto con la direttiva 2008/115/CE, in quanto il sistema di sanzioni in concreto irrogabili - in particolare la pena della permanenza domiciliare- sarebbe idoneo a ritardare e ad ostacolare la procedura di allontanamento e, quindi, una politica realmente efficace di controllo sui flussi migratori.

Regesto Legislator

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artt. 10 bis d.lgs. n. 286/1998, art. 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per essere più precisi, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la fattispecie dell'art. 10-bis di cui si discute non è in contrasto con la Direttiva comunitaria laddove prevede che lo straniero "irregolare" è sanzionato con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 10.000 Euro. Con l'avvertenza che, difettando allo stato una disciplina specifica che consenta il coordinamento tra l'esecuzione della permanenza domiciliare e la procedura di allontanamento coattivo dello straniero, la sanzione pecuniaria non potrà essere "sostituita" con la permanenza domiciliare.

Parole chiave

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allontanamento diritto d'ingresso e di soggiorno espatrio illegale insufficiente violazione della legge sugli stranieri rimpatrio in sicurezza rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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artt. 10 bis d.lgs. n. 286/1998
A ragione osservava, richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Sagor, che l'attuale fattispecie penale, come delineata dal combinato disposto degli artt. 10 bis d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt.
art. 34 cod. proc. pen
La sentenza impugnata non può, per l'effetto, che essere annullata, con rinvio al Giudice di pace di Catania perché, in diversa composizione (in base alla regola generale dell'art. 34 cod. proc. pen., comma 1), proceda a nuovo giudizio.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: BELTRAN ALZATE ANTONIO 30SE nato il 13/05/1997 avverso la sentenza del 08/11/2019 del GIUDICE DI PACE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la rel ione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; , Mio I •ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI / che ha concluso chiedendo (IQ iSakttUZli x'AkA

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Catania assolveva Beltran Alzate Antonio Jose dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato in Catania il 20/11/2018, con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato". A ragione osservava, richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Sagor, che l'attuale fattispecie penale, come delineata dal combinato disposto degli artt. 10 bis d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 53 e 55 d.lgs. n. 274/2000, appariva in contrasto con la direttiva 2008/115/CE, in quanto il sistema di sanzioni in concreto irrogabili - in particolare la pena della permanenza domiciliare- sarebbe idoneo a ritardare e ad ostacolare la procedura di allontanamento e, quindi, una politica realmente efficace di controllo sui flussi migratori.

2. Ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge. Rileva che erroneamente il Gp aveva ritenuto la fattispecie in contestazione, che prevede la sola pena pecuniaria, in contrasto con la Direttiva rimpatri, alla stregua di un ragionamento del tutto teorico, evidenziando aspetti pertinenti al profilo sanzionatorio "eventuale" del fatto-reato in esame che, nella sua struttura essenziale, non contrasta con la direttiva comunitaria.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato e dunque meritevole di accoglimento.

2. Con le sentenze 6 dicembre 2012, causa C-430/11, Sagor, e 21 marzo 2013, causa C-522/11, Mbaye, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita di questioni d'interpretazione pregiudiziale da giudici italiani, ha affermato che in linea di principio la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, è compatibile con la direttiva 2008/115/UE (c.d. "direttiva rimpatri") a condizione che la sua applicazione in concreto da parte del giudice non conduca a risultati incompatibili con la direttiva medesima, in particolare per ciò che concerne la possibilità di irrogare al condannato la pena della permanenza domiciliare o la sanzione sostitutiva dell'espulsione al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dal §. 4 dell'art. 7 della Direttiva medesima, laddove non sussista pericolo di fuga dello straniero.

Per essere più precisi, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la fattispecie dell'art. 10-bis di cui si discute non è in contrasto con la Direttiva comunitaria laddove prevede che lo straniero "irregolare" è sanzionato con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 10.000 Euro. Con l'avvertenza che, difettando allo stato una disciplina specifica che consenta il coordinamento tra l'esecuzione della permanenza domiciliare e la procedura di allontanamento coattivo dello straniero, la sanzione pecuniaria non potrà essere "sostituita" con la permanenza domiciliare.

E neppure potrà essere sostituita con la misura dell'espulsione (ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1 e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 62-bis), fatta eccezione per il caso in cui ricorra la duplice condizione: (a) che emerga dagli atti il concreto rischio di fuga da parte dello straniero, che dovrà essere apprezzato caso per caso dal giudice in base a un esame individuale della situazione dello straniero (p. 41 della sentenza Mbaye), giacché ove tale rischio non sussista lo straniero ha diritto a una decisione di rimpatrio che gli riconosca, ai sensi dell'art. 7 della direttiva, un termine per la partenza volontaria, che non è in facoltà del giudice di pace concedergli; (b) che risulti accertato che è effettivamente possibile l'esecuzione immediata dell'espulsione e che non sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1.

3. In sintesi, come questa Corte ha già affermato, la disapplicazione della norma incriminatrice, di cui all'art. 10 bis T.U. imm. sarebbe giustificata nel caso di irrogazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione, tuttora prevista dall'art. 16, comma 1, T.U. imm., senza la fissazione del termine per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva, salve le eccezioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo da valutare caso per caso; nonché nell'ipotesi di durata della permanenza domiciliare, in cui sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, eccedente il tempo in cui sia impossibile il trasferimento dello straniero irregolare fuori dallo Stato membro. Ma, entro i limiti detti, la fattispecie contravvenzionale non può essere oggetto di disapplicazione.

4. La sentenza impugnata non solo non si è attenuta al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice e, come a ragione osserva il ricorrente, ha svolto un ragionamento del tutto teorico sul profilo sanzionatorio "eventuale" e non sulla struttura del reato e sul caso concreto al suo vaglio, ma nemmeno, e quel più conta, ha considerato che il legislatore ha introdotto nella disciplina interna una specifica disposizione che espressamente prevede la prevalenza dell'allontanamento sull'esecuzione dell'obbligo della permanenza domiciliare.Il comma 13-septies dell'art. 13 T.U. Immigrazione, inserito dall'art. 3, comma 1, lett.

c) della L. 30 ottobre 2014, n. 161 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"), recita "Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5- quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274", così disponendo che l'esecuzione dell'obbligo di permanenza domiciliare deve avere fine dal momento in cui sia possibile realizzare l'accompagnamento.

5. La sentenza impugnata non può, per l'effetto, che essere annullata, con rinvio al Giudice di pace di Catania perché, in diversa composizione (in base alla regola generale dell'art. 34 cod. proc. pen., comma 1), proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania, in diversa persona