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Sentenza — n. 33697/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33697/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33697/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata il 29 ottobre 2019 il Giudice di pace di Genova ha dichiarato Svetlana Rotar responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuta senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, sul rilievo dell'incensurabilità del decreto prefettizio di espulsione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14 comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuta senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, sul rilievo dell'incensurabilità del decreto prefettizio di espulsione.

Parole chiave

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espulsione prefettizia espulsione nel diritto degli stranieri revoca del permesso di dimora inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ritiro della querela penale svincolo della cittadinanza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROTAR SVETLANA - C.U.I. 03026FH nato il 12/02/1967 avverso la sentenza del 29/10/2019 del GIUDICE DI PACE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita l relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo n. Okl) X'er

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 29 ottobre 2019 il Giudice di pace di Genova ha dichiarato Svetlana Rotar responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuta senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, sul rilievo dell'incensurabilità del decreto prefettizio di espulsione.

2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso l'imputata per il tramite del difensore, deducendo violazione della norma penale per illegittimità del presupposto del reato, il decreto prefettizio di espulsione del 20/06/2013, firmato dal Viceprefetto vicario senza menzione della delega conferita al firmatario dell'atto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputata, con memoria in data 5 gennaio 2021, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello correttamente recepito ed applicato dal Giudice di pace: gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, che è presupposto dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, e le eventuali forme di invalidità della procedura non possono essere dedotti ne rilevati in sede penale, attesa la natura civilistica del relativo procedimento impugnatorio (Sez. 1, n. 1468 del 11/12/2007, dep. 2008, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 239075; Sez. 1, n. 13704 del 30/03/2005, P.G. in proc. Angheluta, Rv. 232492).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21. ge