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Sentenza — n. 33338/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33338/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33338/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta nell'interesse di Francesco Firenze di rideterminazione della pena irrogata allo stesso con sentenza irrevocabile il 17 maggio 2018 per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti in continuazione con quello (più grave) di cui all'art. 74, stesso decreto, rilevando che, trattandosi di aumento apportato ex art. 81 cod. pen., come tale operato in stretta correlazione all'entità della pena base, nessuna incidenza poteva avere l'individuazione della cornice sanzionatoria (legale) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 33338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Francesco Firenze, tramite il difensore, denunciando violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., degli artt. 533 e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Deduce che la decisione non si è uniformata agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di rivisitazione della pena illegale in esecuzione, pervenendo così a errate conclusioni che, sganciando la gravità del reato dalla determinazione della pena quale aumento per continuazione, si pongono peraltro in contrasto con diversi provvedimenti del medesimo giudice dell'esecuzione in ordine a casi sovrapponibili verificatisi nello stesso processo.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena sanzione sostitutiva proporzionalità della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
74, stesso decreto, rilevando che, trattandosi di aumento apportato ex art. 81 cod. pen., come tale operato in stretta correlazione all'entità della pena base, nessuna incidenza poteva avere l'individuazione della cornice sanzionatoria (legale) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
pen., nonché dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIRENZE FRANCESCO nato a CARINI il 13/08/1976 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta nell'interesse di Francesco Firenze di rideterminazione della pena irrogata allo stesso con sentenza irrevocabile il 17 maggio 2018 per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti in continuazione con quello (più grave) di cui all'art. 74, stesso decreto, rilevando che, trattandosi di aumento apportato ex art. 81 cod. pen., come tale operato in stretta correlazione all'entità della pena base, nessuna incidenza poteva avere l'individuazione della cornice sanzionatoria (legale) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Francesco Firenze, tramite il difensore, denunciando violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., degli artt. 533 e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Deduce che la decisione non si è uniformata agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di rivisitazione della pena illegale in esecuzione, pervenendo così a errate conclusioni che, sganciando la gravità del reato dalla determinazione della pena quale aumento per continuazione, si pongono peraltro in contrasto con diversi provvedimenti del medesimo giudice dell'esecuzione in ordine a casi sovrapponibili verificatisi nello stesso processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Le considerazioni in forza delle quali è stato escluso l'obbligo della rideternninazione dell'aumento per continuazione per i reati-satellite in materia di "droghe pesanti" a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019, non si uniformano all'insegnamento illustrato dalla sentenza Sezioni Unite, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar (Rv. 263717). Tale pronuncia, con riferimento alla sovrapponibile questione posta in tema di rivalutazione (in esecuzione) del trattamento sanzionatorio dalla dichiarazione di incostituzionalità in materia di "droghe leggere" di cui alla sentenza n. 32 del 2014, ha chiarito che detta rivalutazione si impone con riguardo all'aumento a titolo di continuazione per i reati satellite, ai quali è riferibile il difetto di legalità della cornice edittale di allora, anche quando la violazione più grave in rapporto alla quale si è fissata la pena base sia rimasta estranea a detta dichiarazione.Al riguardo, è sufficiente ricordare che, come illustrato dalle Sezioni Unite, la perdita dell'autonomia sanzionatoria del reato-satellite in ragione dei particolari criteri di determinazione legalmente previsti dall'art. 81 cod. pen. e propedeutici al confluire del trattamento in un'unica pena finale per tutti i reati, non esclude tuttavia la conservazione, nel momento necessariamente precedente, dell'incidenza ponderale delle previsioni edittali relative a ciascun reato-satellite.

Invero, l'aumento di cui trattasi - discrezionale relativamente al quantum - va inevitabilmente determinato in base al numero dei reati satellite, ma anche allo loro gravità, secondo il trattamento riservato in primo luogo dalla cornice edittale stabilita dal legislatore, che rappresentata l'ineludibile parametro di ogni successiva considerazione di natura ponderale da operare in concreto. Sicché, all'illegalità di tale cornice non può che seguire l'illegalità dell'aumento per continuazione che è solo dopo confluito nella pena unitaria.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, che si atterrà ai principi di cui sopra, considerando altresì che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 24 giugno 2021 (informazione provvisoria n. 10/2021), in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, dopo aver individuato il reato più grave e stabilito la pena base per esso, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 7 luglio 2021. Il