Sentenza — n. 33337/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di Aurelio Maurizio Notarianni con la quale era stato richiesto di riconoscere la fungibilità della detenzione senza titolo dallo stesso subita, nel periodo dal 2 agosto 2009 al 21 giugno 2012, in relazione alla pena in espiazione inflittagli per reati giudicati con sentenza della stessa Corte del 22 gennaio 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione di rigetto propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo, denunciando violazione di legge, rileva che, in considerazione di quanto richiesto, il giudice dell'esecuzione, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 657 cod. proc. pen., avrebbe dovuto procedere alla scissione del reato continuato per cui era intervenuta la condanna in esecuzione e poi determinare la quota di pena relativa al "frammento in continuazione" che poteva consentire di riconoscere la fungibilità, individuando in tal modo la corrispondente parte di custodia cautelare sofferta senza titolo a seguito dell'assoluzione intervenuta nell'altro procedimento.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOTARIANNI AURELIO MAURIZIO nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1963 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di Aurelio Maurizio Notarianni con la quale era stato richiesto di riconoscere la fungibilità della detenzione senza titolo dallo stesso subita, nel periodo dal 2 agosto 2009 al 21 giugno 2012, in relazione alla pena in espiazione inflittagli per reati giudicati con sentenza della stessa Corte del 22 gennaio 2015.
2. A ragione, i Giudici distrettuali rilevavano che i reati relativi alla pronunzia di condanna erano stati commessi in parte prima e in parte dopo il 13 novembre 2008, data di consumazione dell'omicidio per il quale era stata sofferta l'indicata detenzione rimasta senza titolo in ragione dell'applicazione della custodia cautelare in carcere seguita da pronuncia di assoluzione. Inoltre, la condanna alla pena in espiazione, riguardante reati in continuazione, aveva comportato la determinazione di una pena base, per il reato più grave di estorsione "commesso dal 2005 con condotta perdurante sino al 28 giugno 2012", superiore al periodo di detenzione in precedenza espiato senza titolo. Era stata poi computata una pena di anni due di reclusione a titolo di aumento per continuazione, in relazione ad un reato associativo la cui permanenza si era protratta sino al 2013. Sicché, l'istanza risultava infondata, trattandosi di reati commessi o "perduranti" in data successiva alla detenzione rispetto alla quale era stata richiesta la fungibilità.
3. Avverso la decisione di rigetto propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo, denunciando violazione di legge, rileva che, in considerazione di quanto richiesto, il giudice dell'esecuzione, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 657 cod. proc. pen., avrebbe dovuto procedere alla scissione del reato continuato per cui era intervenuta la condanna in esecuzione e poi determinare la quota di pena relativa al "frammento in continuazione" che poteva consentire di riconoscere la fungibilità, individuando in tal modo la corrispondente parte di custodia cautelare sofferta senza titolo a seguito dell'assoluzione intervenuta nell'altro procedimento.
Operazioni, queste, di cui non si è data contezza nel provvedimento impugnato. Inoltre, con riguardo al reato associativo, nel caso di "contestazione aperta", la condotta poteva considerarsi cessata alla data della sentenza di primo grado ma soltanto ai limitati fini processuali. Di talché, tali modalità di formulazione dell'imputazione non esimevano il giudice dell'esecuzione dal verificare in concreto se la permanenza fosse stata ritenuta provata fino alla suddetta data.3.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione, rilevando che essa risulta mancante ovvero frutto di analisi atomistiche, illogiche e contradd;ttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, va computato il periodo della custodia cautelare subita anche per altri reati (comma 1), a condizione che i reati per i quali è intervenuta la condanna posta in esecuzione siano stati commessi in data precedente a detto periodo di custodia cautelare (comma 4). La verifica di tale condizione nel caso della continuazione, ossia di una unitarietà dei reati operante per fictio juris nel soli casi previsti dalla legge, deve essere compiuta considerando la data di ciascuno dei distinti reati per cui è stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 3228 del 06/07/1992, Spina, Rv. 191589), mentre nell'ipotesi di reato permanente, stante la struttura giuridicamente e ontologicamente unitaria dello stesso, ci si deve rapportare alla sola data di cessazione della permanenza (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102;
Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, Prokopchyk, Rv. 240288). Nel primo caso, quando risulti che alcuni dei reati in continuazione siano stati commessi antecedentemente al periodo di custodia cautelare che dovrebbe computarsi e altri invece siano sopraggiunti rispetto a tale periodo, occorre procedere allo scioglimento del cumulo giuridico, individuando le singole porzioni di pena riferibili ai primi reati solo rispetto alle quali può operare la fungibilità. Nell'ambito delle verifiche di cui trattasi, il giudice dell'esecuzione laddove il "tempus commissi delicti" non sia indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nell'imputazione con riferimento alla quale è intervenuta la condanna in esecuzione, può prendere conoscenza del contenuto della sentenza per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato (fra le altre, Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barillari, Rv. 280093).
3. Il provvedimento impugnato non rappresenta la corretta applicazione dei principi di cui sopra, poiché non si confronta con la data di ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. Non chiarisce, quanto al reato di estorsione, quale figura giuridica (reato permanente o continuato) chiami esattamente in causa la riportata indicazione "con condotta perdurante". Svolge poco comprensibili confronti fra pene e, a un certo punto, parrebbe volere impropriamente considerare la data di consumazione del reato per cui era stata applicata la custodia cautelare seguita da assoluzione; mentre è la collocazione temporale della relativa detenzione senza titolo rispetto ai reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, che, come precisato, può rilevare ai fini della decisione.
4. In ragione di ciò, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che procederà a nuovo giudizio seguendo i principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così d