Sentenza — n. 33336/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Nicola Morelli, applicava la disciplina della continuazione in relazione alle pene inflittegli per i reati di ricettazione separatamente giudicati con decreto penale di condanna irrevocabile il 29 aprile 2002, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno irrevocabile il 25 aprile 2009 e con sentenza della Corte di appello di Ancona irrevocabile il 13 gennaio 2011, rideterminando la pena, ex art. 81 cod. pen., in mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 670,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 33336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo rileva che la pena è stata come sopra determinata in violazione del disposto dell'art. 81, terzo comma, cod. pen., in quanto superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene fissate in sede di cognizione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLI NICOLA nato a ASCOLI PICENO il 21/03/1978 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Nicola Morelli, applicava la disciplina della continuazione in relazione alle pene inflittegli per i reati di ricettazione separatamente giudicati con decreto penale di condanna irrevocabile il 29 aprile 2002, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno irrevocabile il 25 aprile 2009 e con sentenza della Corte di appello di Ancona irrevocabile il 13 gennaio 2011, rideterminando la pena, ex art. 81 cod. pen., in mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 670,00 di multa.
Secondo quanto esposto nella motivazione della decisione, a tale pena si giungeva individuando come reato più grave quello giudicato con la seconda sentenza sopra menzionata e apportando poi l'aumento per continuazione - sulla pena già inflitta per tale reato - di giorni dieci di reclusione ed euro venti di multa per il reato giudicato con il decreto penale e di giorni cinque di reclusione ed euro cinquanta di multa per il reato giudicato con la restante sentenza.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Nicola Morelli, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1, 81 secondo comma e 131, cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, deduce che il giudice dell'esecuzione non si è uniformato ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, pervenendo in tal modo a una pena illegale. Infatti, poiché le pene inflitte in cognizione per i reati-satellite erano entrambe pecuniarie, ancorché in parte in sostituzione di pene detentive, non avrebbe potuto apportarsi un aumento per continuazione sulla pena relativa al reato più grave con riferimento sia a quella detentiva, sia a quella pecuniaria. 2.2.
Il secondo motivo rileva che la pena è stata come sopra determinata in violazione del disposto dell'art. 81, terzo comma, cod. pen., in quanto superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene fissate in sede di cognizione.
3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione della Corte di cassazione, è stato rimesso dalla stessa al Presidente senza dichiarazione di inammissibilità, sicché si è proceduto alla trattazione ex art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.0-L 2. Come affermato dalli/ Sezioni Unite della Corte di cassazione, la continuazione, quale istituto di carattere generale applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, opera anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie o puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie). In tal ultimo caso l'aumento di pena per il reato satellite va, comunque, effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando però, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva base per il reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. (Sez.
U, n. 40983 del 21/06/2018, GigliaRv. 273751). A questo insegnamento ci si deve attenere anche nel caso di riconoscimento della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen, laddove vanno applicate le medesime disposizioni di cui all'art.81 cod. pen. anche se con riferimento al genere di pene ormai definitivamente stabilite in sede di cognizione. Sicché, nel caso in cui il giudice della cognizione abbia riconosciuto per taluno dei reati satellite la sostituzione - ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 - della pena della reclusione con quella della multa, l'applicazione dell'aumento per continuazione in esecuzione dovrà operare considerando quest'ultima pena.
E del resto l'ultimo comma del medesimo art. 53, ammette proprio l'applicazione della disciplina della continuazione nell'ipotesi in cui la sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi sia riconosciuta solo per taluni dei reati. Essa sarà così determinata quale parte della pena sostituita.
3. Nella specie, come risulta dal calcolo della pena esposto nel provvedimento, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai principi di cui sopra. Infatti, ha apportato l'aumento della pena base con riferimento sia alla reclusione sia alla multa, senza poi procedere al ragguaglio per la prima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., a fronte di condanne emesse per i reati ora satellite che, come confermato dall'esame degli atti, avevano comportato l'irrogazione della pena della multa, ancorché in parte in sostituzione della pena della reclusione.
4. Tanto considerato, in accoglimento del primo assorbente motivo, il provvedimento impugnato va annullato relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), il quale dovrà attenersi al principio di diritto sopra illustrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno. Così deciso il 7 l