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Sentenza — n. 33335/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33335/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33335/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, decidendo a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata nei confronti di Salvatore Giuseppe Molinetti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alle imputazioni provvisorie del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo a) e di quelli di detenzione e di porto illegale di armi da sparo, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. (capo i).

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 33335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Conversazioni, queste ultime, su cui i Giudici di merito hanno parimenti mostrato di fondare gli apprezzamenti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché a quelli di detenzione e porto illegale di armi, aggravati ex art. 416-bis.

Parole chiave

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atti istruttori penali violazioni della legge sulle armi prove acquisite tramite sorveglianza spionaggio nel diritto penale inchiesta per reati di droga collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Conversazioni, queste ultime, su cui i Giudici di merito hanno parimenti mostrato di fondare gli apprezzamenti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché a quelli di detenzione e porto illegale di armi, aggravati ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINETTI SALVATORE GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 23/04/1989 avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del TRIBUNALE LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, Avvocato Corrado Politi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, decidendo a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata nei confronti di Salvatore Giuseppe Molinetti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alle imputazioni provvisorie del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo a) e di quelli di detenzione e di porto illegale di armi da sparo, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. (capo i).

2. Secondo la ricostruzione accusatoria, ritenuta assistita dai gravi indizi di colpevolezza, Salvatore Giuseppe Molinetti cl. '89 ha fatto parte dell'associazione 'ndranghetista operante nel territorio di Archi (Reggio Calabria), al pari del padre Luigi (detto Gino), dello zio Alfonso (cl. '57), del fratello Alfonso (cl. '95) e dell'omonimo cugino (cl. '82), costituendo i Molinetti un'articolazione della cosca Di Stefano, che aveva riunito tutti gruppi 'ndranghetisti di quel territorio. Alla stregua di quanto desunto da conversazioni intercettate, il clan Molinetti manifestava forti frizioni rispetto alla posizione di supremazia dei Di Stefano e addirittura tendenze scissioniste.

In questo contesto, Salvatore Giuseppe Molinetti, oltre a interloquire in ordine alla spartizione dei proventi illeciti derivante dalle attività mafiose, sollecitava il padre allo scontro con i Di Stefano, rappresentandogli anche la possibilità di porre in atto iniziative incendiarie. Lo zio Alfonso però lo invitava a tenere comportamenti più cauti. All'interno del gruppo Di Stefano, i comportamenti dell'indagato, quale compartecipe, erano oggetto di critiche. Ciò nonostante, gli era stato proposto di seguire Giorgio Di Stefano a Milano per occuparsi degli interessi della cosca in Lombardia.

Il quadro rappresentato dalle risultanze delle intercettazioni trovava altresì conferma nella dichiarazioni del collaborare Vincenzo Cristiano in ordine al coinvolgimento dell'indagato nei passaggi dei proventi illeciti al fine del sostentamento dei detenuti. Infine, sempre le conversazioni captate, dimostravano che Salvatore Giuseppe Molinetti aveva la diretta disponibilità di diverse armi (pistole e fucili), che rimanevano a servizio del clan di 'ndrangheta del quale egli faceva parte.

3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Salvatore Giuseppe Molinetti, svolgendo doglianze affidate a quattro motivi. 3.1. Il primo motivo, lamentando violazioni di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (artt. 267 e 271 cod. proc. pen.), rileva che dagli esiti delle intercettazioni disposte tramite i decreti n. 928/2019 e n. 499/2019 erano stati tratti elementi decisivi ai fini della ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza. All'atto dell'emissione di detti decreti in altri procedimenti (rispettivamente riguardanti l'omicidio del Giudice Scopelliti e quello di Carmelo Catalano), cui erano seguite captazioni a mezzo dell'installazione di virus informatico, ci si era sottratti agli obblighi di motivazione in materia, mancando un iter argomentativo che potesse dare conto del collegamento del mezzo di ricerca della prova con le indagini sui fatti per cui in quella sede si procedeva.

Il Tribunale ha disatteso i rilievi difensivi mossi al riguardo, approntando una motivazione altrettanto apparente che non ha considerato le questioni poste. Allo stesso modo erano allora rimasti privi di motivazione i provvedimenti di convalida di dette operazioni di intercettazione disposte in via di urgenza. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi in ordine al reato associativo. Rileva che quanto esposto nel provvedimento impugnato non rappresenta i tratti necessari per riconoscere la condotta di partecipazione, posto che, a parte le opinabili e poco plausibili letture degli atti, non si è andati oltre la mera qualificazione del ricorrente come " collaboratore" del padre, mancando così qualsiasi elemento da cui desumere lo specifico coinvolgimento nei fatti evocati.

Le conversazioni intercettate attestano semmai il distacco del ricorrente dal contesto associativo e la sua totale inconsapevolezza dei relativi rapporti. Non si coglie dunque l'apporto che sarebbe stato offerto dal ricorrente alla cosca Di Stefano, dalla quale peraltro anche Gino Molinetti prendeva le distanze. Tanto a fronte di altrui manifestazioni di indisponibilità e di critiche rivolte a tutta la famiglia Molinetti in quanto non rispettosa delle regole della 'ndrangheta. Nessuno dei passaggi motivazionali ha fornito risposte su tali aspetti.

Né sono stati confutati i rilievi circa la genericità delle dichiarazioni del collaboratore Cristiano, quanto all'individuazione del figlio di Molinetti Gino chiamato in causa e all'effettivo significato della menzionata raccolta di denaro. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazioni di legge in punto di riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al restante addebito, sul rilievo che le conversazioni intercettate a tal riguardo richiamate, alla stregua del percorso motivazionale seguito dal Tribunale, non rappresentano a chi in effetti sarebbe stata riferibile la disponibilità delle armi di cui avrebbero parlato gli interlocutori. 3.4.

Il quarto motivo lamenta vizi della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei presupposti cautelari idonei a giustificare la custodia in carcere, poiché si è fatto riferimento in proposito a elementi non conferenti, omettendo di considerare le deduzioni in ordine all'acquisizione di elementi nel senso della mancanza dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che in sede di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare gli atti specificamente affetti dai vizi denunciati e chiarirne altresì l'effettiva incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato in sede di merito, così da potersi inferire la loro decisività rispetto all'intera tenuta motivazionale della decisione (fra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123; Sez. 4, n. 18232 del 12/04/2016, Rv. 266644; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254108).

Il ricorrente non ha compiutamente assolto a tale onere laddove ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni in esecuzione dei soli decreti n. 928/19 e n. 499/19, asserendo la loro decisività con riguardo all'acquisizione dei gravi indizi e richiamando ("a titolo esemplificativo") pagine del provvedimento impugnato che si riferiscono alle sole conversazioni captate tramite dette intercettazioni. In tal modo, invero, ha omesso di chiarire l'effettiva incidenza dei rilievi in relazione alla tenuta dell'intero apparato motivazionale della decisione, in quanto è mancato del tutto il confronto con il peso decisionale in sé assunto, ai fini dell'apprezzamento di merito dei gravi indizi, dalle altre conversazioni captate, in esecuzione dei decreti invece n. 442/2019, n. 1440/2019, n. 668/2020, che risultano ampiamente richiamate e valutate in termini accusatori nel provvedimento impugnato (a partire da pag. 31 fino a pag. 40), in aggiunta alle dichiarazioni del collaboratore Cristiano nello stesso senso apprezzate (pag. 30).

Conversazioni, queste ultime, su cui i Giudici di merito hanno parimenti mostrato di fondare gli apprezzamenti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché a quelli di detenzione e porto illegale di armi, aggravati ex art. 416-bis.

1. cod. pen., in forza di ragionamenti che, fra l'altro, danno conto di come le condotte integranti tali ulteriori reati fossero rappresentative dell'inserimento del ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio ai fini della realizzazione delle finalità criminali (si apprezza il contenuto della conversazioni captate in esecuzione del decreto n. 1400/19, descrivendosi la posizione del ricorrente nella gestione e custodia da tempo di diverse armi nella disponibilità della cosca). Da quanto sopra discende l'inammissibilità dei rilievi mossi col primo motivo.

4. Il secondo motivo, censurando i ragionamenti che hanno portato a ritenere i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito del reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., asserisce l'impossibilità di ravvisare gli estremi soggettivi e oggettivi della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, prospettando rilievi che rivalutano il significato di alcune conversazioni, proponendone la rilettura in opposizione a quella di merito, avuto riguardo a certi risvolti delle dinamiche associative considerate: ci si sofferma sul modo di interfacciarsi con i Di Stefano, sulle ricadute dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con altri menzionati soggetti ritenuti affiliati alla medesima consorteria e sull'interpretazione dei retroscena di certi incontri e di altre interlocuzioni.

Tanto, però, sulla base di rilievi critici che, laddove nella loro esposizione si rapportano al percorso del provvedimento impugnato citandone pagine considerate, mostrano di misurarsi coi soli ragionamenti compiuti in ordine alle risultanze delle intercettazioni disposte con i decreti n. 928/2019 e n. 499/2019. Invece, come sopra rilevato, gli apprezzamenti e le relative conclusioni di merito, quanto ai gravi indizi in ordine al reato associativo, si fondano del pari sul chiaro significato attribuito al contenuto delle conversazioni disposte con gli altri decreti via via menzionati nelle pagine successive del provvedimento.

A quanto appena rilevato, che già dà pienamente conto dell'inammissibilità di tale motivo stante l'aspecifZ, va aggiunto che quando in altri passaggi ci si sofferma invece sulle dichiarazioni del collaboratore Cristiano rilevando la genericità delle stesse, si svolgono valutazioni critiche che nella loro esposizione neppure si confrontano con l'intera descrizione di tale acquisizione (pag. 30), e in particolare con le ulteriori specificazioni contenute nel secondo interrogatorio del predetto circa le vicende relative alla "colletta" in favore di altro affiliato detenuto e alle notizie a chiarimento del ruolo assunto in tali vicende dal figlio di "Gino" Molinetti, identificabile nel ricorrente poiché ora indicato come "Peppe" Molinetti.

Né, per il resto, le medesime critiche considerano l'intero contesto fattuale oggetto di apprezzamento, a fronte del quale il riscontro della chiamata in correità, da individuare nelle altre risultanze, va riferito non ai tratti dell'episodio narrato, ma all'intero thema probandum relativo alla partecipazione mafiosa, che ragionevolmente comporta l'adoperarsi per il sostentamento di affiliati detenuti.

5. Il terzo motivo, che si rivolge all'imputazione provvisoria delle violazioni della disciplina sulle armi contestate al capo i), è anch'esso inammissibile. Ed infatti, menziona una parte dei dialoghi intercettati il 2 maggio 2020 da cui è stato desunto il possesso e l'interesse alla gestione delle armi, per esprimere al contempo mere perplessità o illustrare generiche negazioni rivolte ad ulteriori considerazioni di merito. Queste ultime, però, neppure sono quelle riguardanti il possesso delle armi, ma attengono a ulteriori passaggi motivazionali che, anche alla luce delle altre risultanze apprezzate, hanno motivatamente collocato i risvolti fattuali di cui trattasi nel particolare contesto associativo, leggendoli quale manifestazione della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, nell'ambito dell'articolato agire criminale degli interessati e dello stesso estrinsecarsi delle particolari dinamiche relazionali fra i Molinetti e i Di Stefano, comportanti in certi momenti frizioni o aperte opposizioni, ma riconducibili sempre agli assetti interni dello stesso sodalizio capeggiato dai Di Stefano.

Sicché, si tratta di ulteriori censure che intendono semplicemente sovrapporre valutazioni alternative a quelle rassegnate in sede di merito.

6. Parimenti inammissibile risulta il quarto motivo, poiché, opponendosi alle E o valutazioni svolte nel provvedimento impugnato (pagg. 43-46) che hanno ampiamente illustrato la sussistenza dei presupposti giustificativi della custodia cautelare in carcere avuto riguardo al pericolo di reiterazione del reato, segue un percorso che non considera il regime delle presunzioni nella specie applicabile ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in forza dell'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), enfatizza meri riferimenti constatativi al fatto che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere, propone riletture di certi risvolti fattuali isolandoli dall'intero contesto in cui sono stati apprezzati e finisce, per il resto, per negare piuttosto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda