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Sentenza — n. 33331/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33331/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33331/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non poteva ritenersi sussistente la pericolosità qualificata di cui all'art.4 cod.ant. . Inoltre si evidenzia che manca del tutto la motivazione in punto di attualità della condizione di pericolosità. Anche in riferimento alla iniziale pericolosità semplice (art.1 co.1 lett. b cod.ant.) si osserva che le condotte illecite sono discontinue e non vi è concreta analisi della capacità di produzione di redditività illecita. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei beni, sia sotto il profilo della correlazione temporale che in rapporto al giudizio di sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti .

Parole chiave

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beni di famiglia reati contro il patrimonio impiego illecito di valori patrimoniali ripartizione delle ricchezze confisca dei beni patrimonio del fondo d'investimento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MORRONE COSIMO nato a TARANTO( ITALIA) il 11/06/1955 COLELLA MARIA nato a TARANTO il 01/03/1954 MORRONE SERENA nato a TARANTO il 11/11/1991 avverso il decreto del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG (_.. 0-0-C, 17-ex. , 1 tze-t. rt)t. -2-1) ALt ›n cui L c_xvx.4.,9 f 4._ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 29 giugno 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato il decreto emesso - in sede di prevenzione - dal Tribunale di Lecce in data 8 luglio 2019 nei confronti di Morrone Cosimo (classe 1955) e dei terzi intestatari Colella Maria (moglie) e Morrone Serena (figlia). 1.1 In particolare, la statuizione di confisca - disgiunta - riguarda più quote di unità immobiliari site in Taranto e in Leporano, nonché una autovettura, il tutto compiutamente indicato nel provvedimento impugnato (alle pagine 2 e 3).

2. Quanto al giudizio incidentale di pericolosità soggettiva, esprèsso nei confronti di Morrone Cosimo, la Corte di Appello condivide le argomentazioni del Tribunale. 2.1 In sintesi, l'inquadramento del Morrone è stato operato in più categorie tipiche, sia ai sensi dell'art. 4 che ai sensi dell'art.1 d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti cod.ant.). Le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il proposto hanno inizio nel 1976 (condanna per i delitti di rapina e furto commessi nel 1975) e coprono un ampio arco temporale. In particolare, viene evidenziato che negli anni '80, al di là di episodi di detenzione abusiva di armi e rissa, il Morrone è stato ritenuto gestore di un circolo ricreativo ove erano ubicati sistemi informatici da gioco vietati.

Vi è poi una visibile ascesa criminale negli anni successivi, che porta alle affermazioni di responsabilità per esercizio abusivo di scommesse (fatti del 2007), per detenzione di esplosivi e danneggiamento (fatti del 2009), assunzione di ruolo di vertice in una associazione di stampo mafioso capeggiata da Cesario Giuseppe (anno 2012) e correlata partecipazione alla associazione finalizzata al narcotraffico (2013). Vi è condanna (non definitiva) nei confronti del Morrone per i reati di cui all'art.416 bis cod.pen. e 74 dPR n.309 del 1990 nell'ambito di un procedimento avviato nell'anno 2013 , nonché una condanna definitiva (quanto alla affermazione di penale responsabilità) per i reati di cui agli artt. 73 e 74 dPR n.309 del 1990 (per fatti relativi all'anno 2012).

In data 7 aprile 2016, dopo un periodo di latitanza, Morrone veniva tratto in arresto. Secondo la Corte di Appello, vi è dunque una sostanziale continuità del rapporto tra Morrone Cosimo ed attività criminali idonee alla produzione di reddito illecito (con intervalli temporali correlati anche ai ,(periodi di detenzione), sicchè ad una prima fase storica di pericolosità semplice (art. 1 co.1 lett. b cod.ant.) si salda una seconda fase caratterizzata dalla adesione al sodalizio mafioso ed a quello finalizzato al narcotraffico, sì da integrare i presupposti di legge per la pericolosità qualificata (art.4 co.1 lett. a-b cod. ant.).

Ciò consente di confermare il giudizio di pericolosità 'storica' relativo all'intero periodo 1975 - 2016, avvalorato anche dalla ingente sproporzione tra tenore di vita e (quasi inesistente) redditività lecita.

3. Viene altresì ritenuta infondata la doglianza in punto di mancato rispetto della correlazione temporale tra periodo di pericolosità e realizzazione degli investimenti confiscabili (secondo i principi di diritto affermati da Sez. U del 2014 ric. Spinelli). 3.1 La perimetrazione temporale della condizione di pericolosità è stata correttamente ancorata alle condotte di furto e rapina risalenti alla metà degli anni settanta del secolo scorso e, pertanto, la confisca disgiunta ben può riguardare investimenti operati già durante gli anni ottanta. Nel caso di specie gli acquisti immobiliari rilevanti risultano posti in essere nel 1988 e, posteriormente, tra il 1998 ed il 2011 . 3.2 Quanto al giudizio di sproporzione, la Corte di secondo grado esamina le doglianze difensive in modo articolato, da pag. 13 a pag. 19 del decreto impugnato. Si rileva, in sintesi, che :

a) la redditività lecita dei componenti il nucleo familiare (ivi compreso il Morrone) emerge solo a far data dal 2002 e ciò rende di per sé sproporzionati gli acquisti del 1988 e del 1998 ;

b) l'acquisizione della Stargame per euro 60.000,00 è stato realizzato dal Morrone nel 2001 con risorse illecite, data l'assenza di copertura economica tale da consentirlo. Ne deriva che gli stessi proventi conseguiti (peraltro con attività non legali) vanno ritenuti illeciti e non computabili a fini di riequilibrio della sproporzione, il che estende l'incapienza patrimoniale del Morrone sino a tutto il 2006;

c) da ciò deriva, in sostanza, la conferma del giudizio di sproporzione relativo agli ulteriori acquisti immobiliari operati tra il 2006 e il 2011, non essendo emersa una autonoma e consistente capacità patrimoniale dei soggetti formali intestatari.

4. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Morrone Cosimo e i terzi intestatari di beni Colella Maria e Morrone Serena . Il ricorso è affidato a tre motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di una questione di nullità del primo decreto.Era stata eccepita l'assenza di motivazione del decreto emesso dal Tribunale, che si era limitato a rieditare la motivazione del provvedimento di sequestro. La Corte di secondo grado nel ritenere infondata tale eccezione ha ritenuto possibile l'utilizzo di una tecnica di rinvio per relationem al provvedimento cautelare.

Tale argomentazione viene contestata, posto che anche in caso di rinvio per relationem sarebbe stata necessaria una integrazione motivazionale da parte del Trbunale, in virtù della avvenuta trattazione in contraddittorio e della necessità di fornire adeguata risposta alle argomentazioni difensive. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al giudizio di pericolosità espresso nei confronti di Morrone Cosimo. Le pendenze giudiziarie per associazione mafiosa e partecipazione alla associazione finalizzata al narcotraffico non hanno dato luogo a sentenze definitive ed il loro utilizzo in sede di prevenzione non può dirsi consentito.

Non poteva ritenersi sussistente la pericolosità qualificata di cui all'art.4 cod.ant. . Inoltre si evidenzia che manca del tutto la motivazione in punto di attualità della condizione di pericolosità. Anche in riferimento alla iniziale pericolosità semplice (art.1 co.1 lett. b cod.ant.) si osserva che le condotte illecite sono discontinue e non vi è concreta analisi della capacità di produzione di redditività illecita. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei beni, sia sotto il profilo della correlazione temporale che in rapporto al giudizio di sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti .

La difesa del ricorrente afferma che i fatti oggetto dei procedimenti in corso, per associazione di stampo mafioso e narcotraffico, sono - in ogni caso - posteriori agli acquisti immobiliari e, pertanto, il principio espresso da Sez. U Spinelli sarebbe stato violato. Si contesta, inoltre, il giudizio di sproporzione. Si afferma, in particolare che la redditività lecita consentita di realizzare gli acquisti e che in modo apodittico è stato ritenuto illecito il reddito derivante dalla gestione delle sale giochi da parte del Morrone.

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 II primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La questione posta in secondo grado riguardava un preteso deficit argomentativo del decreto emesso dal primo giudice, che si sarebbe limitato a richiamare le motivazioni esposte in sede di sequestro dei beni.Sul tema, al di là della motivazione addotta dalla Corte di secondo grado, va in ogni caso affermato che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso deriva proprio dalla applicabilità al giudizio di prevenzione dei principi generali che governano il sistema delle impugnazioni nel procedimento penale (su tale aspetto, di recente, v.

Sez. I n. 17817 del 11.3.2021, rv 281280) . In particolare, è pacifico approdo giurisprudenziale (v. Sez. U n. 3287 del 27.11.2008, dep.2009, rv 24418 e successive conformi) quello per cui finanche nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione della decisione di primo grado il giudice di appello non deve annullare la prima decisione ma, in forza dei poteri cognitivi e valutativi derivanti dall'effetto devolutivo, deve elaborare integralmente il thema decidendum. In nessun caso, pertanto, la Corte di Appello avrebbe potuto disporre l'annullamento - per la ragione addotta - del decreto di primo grado. 5.2 Il secondo motivo è infondato. 5.2.1 Del tutto inconferente è il tema della assenza di motivazione circa il requisito di attualità della pericolosità.

La Corte di secondo grado ha infatti confermato una decisione in tema di confisca disgiunta (ai sensi dell'art.18 co.1 cod.ant.) istituto che, per definizione, si basa su una constatazione «storica» di pericolosità, lì dove la condizione di 'attuale pericolosità' è richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione personale. 5.2.2 Neanche coglie nel segno la critica relativa alla avvenuta ricostruzione della pericolosità qualificata del Morrone sulla base dei contenuti di decisioni emesse in sede penale non ancora definitive. Sul punto, al di là del fatto che la Corte di Appello precisa come una delle decisioni in parola sia stata annullata con rinvio solo quoad poenam , con giudicato parziale in punto di responsabilità, va rimarcato che il limite posto in alcune decisioni di questa Corte di legittimità alla possibilità di fondare il giudizio di pericolosità soggettiva su decisioni emesse in sede penale riguarda esclusivamente le decisioni di assoluzione.

Il fatto che la sentenza penale sia di condanna - pur non definitiva - abilita pienamente il giudice della prevenzione a farne uso nella 'fase constatativa' del giudizio (iscrizione del proposto nella categoria tipica di riferimento, ai sensi dell'art.1 o dell'art. 4 cod.ant.), lì dove apprezzi in modo autonomo i contenuti e non siano emersi - nel giudizio di prevenzione - fatti idonei ad incrinare il percorso valutativo di attribuzione al proposto della condotta illecita. Conviene, sul tema, fare riferimento ai contenuti - tra le molte - di Sez.

I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976.In tale arresto, sono stati affermati più principi di diritto - circa la relazione tra esiti del procedimento penale e procedimento di prevenzione - che vanno riportati nel modo che segue:

a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l'applicazione delle previsioni di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata - quest'ultima - in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva ;

b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e conntandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa;

c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod.Ant.);

d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale (v. art. 28 Cod.Ant.) con le sole eccezioni che seguono :

1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale);

2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale;

3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata). Nel caso in esame, pertanto, la valorizzazione dei contenuti delle decisioni di condanna, una delle quali non definitiva, non si pone in alcun modo in contrasto con gli orientamenti ermeneutici emersi in sede di legittimità. 5.2.3 Va peraltro rilevato che nel caso del Morrone il lungo arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità soggettiva ha determinato la «connpresenza» di manifestazioni inquadrabili nella previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b cod.ant. e di manifestazioni inquadrabili nella previsione di legge di cui all'art.4 co.1 lett. a - b cod.ant.

Anche su tale aspetto, in punto di giudizio ricostruttivo della 'fase storica' di pericolosità semplice, il ricorso è infondato.Ed invero, se da un lato è esatto affermare che la sequenza di condotte illecite tese a realizzare profitti è caratterizzata - nel caso del Morrone - da una certa discontinuità temporale, è altrettanto vero che la Corte di secondo grado ha rilevato come tali intervalli temporali siano - almeno in parte - da attribuirsi a periodi di detenzione. Sul punto la difesa del ricorrente non ha operato alcuna contestazione specifica, il che rende generica la doglianza.

Vi è, in ogni caso, l'apprezzamento di una ricorrente tendenza del Morrone a realizzare profitti illeciti anche tramite la gestione illegale di giochi telematici il che - effettivamente - concretizza in fatto le linee evolutive di quella 'progressione criminale' evidenziata in sede di merito, tale da comporre un quadro di 'pericolosità storica perdurante', con complessiva infondatezza delle doglianze difensive. 4.3 n terzo motivo è infondato. Nella parte relativa alla pretesa violazione dei principi espressi dalle sezioni unite di questa Corte nella nota decisione Spinelli, il ricorso è generico ed assertivo.

La difesa del ricorrente, infatti, muove dal resupposto in fatto di una diversa (e più ristretta) ricostruzione del periodo di pericolosità, limitato agli episodi integranti la pericolosità qualificata. Ma si è già rilevato, trattando il punto precedente della decisione, che in modo coerente ed immune da vizi in diritto la Corte di Appello ha ritenuto sussistente anche la pregressa condizione di pericolosità semplice, il che rende del tutto incoerente il rilievo difensivo, una volta respinta la doglianza espressa al secondo motivo di ricorso .

Quanto alla verifica della sproporzione tra reddito lecito e valore degli investimenti il ricorso è parimenti infondato. Non vi è, infatti, reale argomentazione contraria ai contenuti della decisione, posto che il tema viene trattato in modo del tutto generico e con affermazioni di principio slegate dai risultati della istruttoria, sintetizzati in parte narrativa. Va ritenuta, peraltro, corretta - in diritto - la considerazione per cui la assenza di proporzione nell'acquisto delle quote della società Star Game (per 60.000,00 euro) e la strumentalizzazione della compagine societaria per finalità illecite determina la non computabilità - a fini di riequilibrio parziale della sproporzione - dei redditi derivanti da simile attività (si veda, in termini generali, il divieto di addurre a sostegno del reddito lecito le plusvalenze derivanti da attività illecita in Sez.

I n. 30219 del 15.1.2016, rv 267326, nonché la confiscabilità per intero dell'impresa che incorpori investimenti illeciti in Sez. II n. 31549 del 6.6.2019, rv 277225). Non vi è pertanto alcun punto della decisione su cui le doglianze possano essere accolte.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag