Sentenza — n. 33330/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRERO WALTER nato a SAN PIETRO VERNOTICO( ITALIA) il 26/07/1949 avverso il decreto del 12/03/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L.. ckt,' 42) ct ; cA4C,Cc-0_-)T/›.- t‘A94A.t.4.-et (4.1-eft. (‘-12_ >c_Z • IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 12 marzo 2020 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato il decreto emesso - in sede di prevenzione - dal Tribunale di Brindisi il 20 marzo del 2017 nei confronti di Ferrero Walter (classe 1949). 1.1 In particolare, tra i beni assoggettati a confisca - disgiunta - di primo grado è stata disposta la restituzione di due terreni intestati a Lattante Velia ed il provvedimento è stato, per il resto, confermato. La statuizione di confisca riguarda, pertanto :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ferrero Walter. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce vizio di incompetenza dell'organo proponente. Viene riproposta la questione respinta in secondo grado. La decisione emessa dal Tribunale inquadra tipologicannente il Ferrero nelle categorie tipiche dell'art.1 del cod.ant. . La conseguenza di tale inquadramento è che il potere di proposta non spettava al Pubblico Ministero Distrettuale. A fronte di tale sequenza, si evidenzia che la Corte di secondo grado ha finito con il realizzare una riqualificazione della categoria soggettiva, violando il generale divieto di reformatio in peius .
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRERO WALTER nato a SAN PIETRO VERNOTICO( ITALIA) il 26/07/1949 avverso il decreto del 12/03/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L.. ckt,' 42) ct ; cA4C,Cc-0_-)T/›.- t‘A94A.t.4.-et (4.1-eft. (‘-12_ >c_Z • IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 12 marzo 2020 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato il decreto emesso - in sede di prevenzione - dal Tribunale di Brindisi il 20 marzo del 2017 nei confronti di Ferrero Walter (classe 1949). 1.1 In particolare, tra i beni assoggettati a confisca - disgiunta - di primo grado è stata disposta la restituzione di due terreni intestati a Lattante Velia ed il provvedimento è stato, per il resto, confermato. La statuizione di confisca riguarda, pertanto :
a) n.5 cavalli di cui risulta proprietario Ferrero Walter ;
b) n.5 immobili e un terreno intestati a Lattante Velia, madre del proposto;
c) alcune quote di immobili intestate a Lattante Velia, Ferrero Edoardo (fratello del proposto) e Angelelli Loredana, il tutto compiutamente indicato nel provvedimento impugnato.
2. I temi affrontati nel giudizio di secondo grado sono i seguenti. 2.1 Questione relativa alla competénza dell'organo proponente (Procura Distrettuale di Lecce) atteso che nel decreto di primo grado si è ritenuta sussistente, secondo la difesa, esclusivamente la pericolosità semplice a carico di Ferrero Walter . 2.2 Questione relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, acquisite da un procedimento penale e non oggetto di trascrizione, né di verifica circa la ritualità delle operazioni. 2.3 Questione relativa alla sussistenza della condizione di pericolosità di Ferrero Walter e temi relativi alla ricorrenza dei presupposti della confisca, introdotti anche dai terzi.
3. La Corte di secondo grado, in sintesi, espone le argomentazioni che seguono sui punti rilevanti . 3.1 La pericolosità del Ferrero va ritenuta sia in termini di pericolosità semplice che qualificata. Si compie, sul punto, riferimento ad alcuni procedimenti penali - già censiti in primo grado- che hanno determinato la condanna di Ferrero Walter per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza di condanna irrevocabile nel 2002) ed il rinvio a giudizio per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (per episodi più recenti).
Si tratta di aspetti che ne consentono l'inquadramento soggettivo anche nella previsione di legge di cui all'art. 4 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti cod. ant.) .Viene ripercorso il contenuto del decreto di primo grado in tema di ricostruzione storica della pericolosità del Ferrero. Le numerose vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto negli anni '70, '80 e '90 dello scorso secolo in Lombardia, con accertati contatti con esponenti della criminalità organizzata calabrese (fatto più grave il concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione) attestano ampiamente la stabile dedizione del Ferrero ad attività delittuose produttive di reddito illecito (specie in termini di ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata, falsificazione di documenti, cessione di stupefacenti ed altro).
Rientrato in Brindisi nel 2008, il Ferrero veniva coinvolto in più procedimenti relativi alla cessione, anche in forma organizzata e associata, di sostanze stupefacenti (con documentato rapporto con narcotrafficanti colombiani) ed al contrabbando di tabacchi . Ciò a dimostrazione della rinnovata - dopo un consistente periodo detentivo - adesione a organismi criminali operanti nel lucroso settore del narcotraffico. Si evidenziano una sentenza di condanna del 2014 per una consistente detenzione illecita di hashish, una misura cautelare con posteriore rinvio a giudizio per il delitto di estorsione, nonché si valorizzano atti istruttori relativi al giudizio in corso per il delitto di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990 (si compie riferimento ad una annotazione di polizia giudiziaria del 21 maggio 2014). 3.2 La esistenza di una condizione 'storica' di pericolosità, per così dire «mista», con aspetti inquadrabili nella ipotesi di cui all'art.1 co.1 lett. b ed aspetti ricadenti nell'art.4 co.1 lett. b cod.ant.
è circostanza che rende del tutto infondata la questione in tema di competenza del Pubblico Ministero Distrettuale a formulare la proposta. Il motivo di appello viene pertanto respinto. 3.3 Viene altresì ritenuto infondato il motivo di appello relativo all'utilizzo, a fini di ricostruzione storica della pericolosità, di intercettazioni telefoniche relative a un procedimento penale in corso. Sul punto, la Corte di secondo grado osserva che nel procedimento penale a quo erano state chiuse le indagini preliminari, con piena facoltà di accesso della difesa all'intero materiale intercettivo.
In sede di prevenzione l'avvenuta utilizzazione dei brogliacci, non essendo stato eccepito alcun vizio di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni, è pacificamente consentito. 3.4 In riferimento alla ricostruzione patrimoniale va segnalato che la Corte di secondo grado ha disposto l'esecuzione di una perizia. Le argomentazioni espresse in tema di conferma della confisca (da pag.16 a pag.23 del decreto impugnato) tengono conto degli esiti peritali. Si ritiene che gli acquisti (intervenuti dal 1980 in avanti) siano temporalmente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità del Ferrero e che le disponibilità finanziarie lecite tanto del proposto che dei singoli terzi intestatari formali non avrebbero consentito la realizzazione degli investimenti.
4. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ferrero Walter. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce vizio di incompetenza dell'organo proponente. Viene riproposta la questione respinta in secondo grado. La decisione emessa dal Tribunale inquadra tipologicannente il Ferrero nelle categorie tipiche dell'art.1 del cod.ant. . La conseguenza di tale inquadramento è che il potere di proposta non spettava al Pubblico Ministero Distrettuale. A fronte di tale sequenza, si evidenzia che la Corte di secondo grado ha finito con il realizzare una riqualificazione della categoria soggettiva, violando il generale divieto di reformatio in peius .
Si rappresenta inoltre che i riferimenti alle condotte di reato contenute nell'elenco di cui all'art.51 co.3 bis cod.proc.pen. - sì da ritenere sussistente anche la pericolosità qualificata - appaiono strumentali e non decisivi al fine di descrivere la categoria criminologica cui apparterrebbe il Ferrero. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di inutilizzabilità correlato alla intervenuta valutazione dei contenuti delle intercettazioni, in assenza di perizia di trascrizione e di verifica della ritualità delle operazioni. Si ribadisce che le intercettazioni non potevano essere utilizzate in ragione della mancata acquisizione dei decreti autorizzativi, non sottoposti al vaglio del giudice.
Essendo mancata tale verifica, la condizione degli atti era quella della inutilizzabilità a fini probatori, non essendovi certezza sulla ritualità delle operazioni di captazione avvenute in diverso giudizio. Il punto di doglianza che viene riproposto con il ricorso è pertanto quello della mancata acquisizione dei decreti di autorizzazione. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al rapporto tra pericolosità sociale e confisca. Si evidenzia, in particolare che la decisione di secondo grado si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali del Ferrero, senza approfondire il tema della effettiva capacità di produzione del reddito illecito, in violazione dei parametri interpretativi declinati dalla Corte Costituzionale nella decisione n.24 del 2019.
Sarebbe altresì carente la motivazione in punto di 'attualità della pericolosità' . 4.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento alle statuizioni di confisca.La Corte di secondo grado avrebbe realizzato un eccesso di affidamento ai risultati dell'elaborato peritale, senza tener conto delle relazioni provenienti dai consulenti di parte. In particolare il ricorrente contesta il presupposto della riferibilità dei beni immobili alla sua persona, sostenendo che i familiari avevano risorse 'proprie' per realizzare gli investimenti oggetto di confisca.
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza o genericità dei motivi addotti, per le ragioni che seguono. 5.1 La questione relativa alla titolarità del potere di proposta è stata correttamente risolta e argomentata nella decisione impugnata. Non vi è dubbio che anche in sede di procedimento di prevenzione la competenza, tanto dell'organo proponente (rectius la titolarità del potere di proposta) che del giudice, deriva dai contenuti fattuali della prospettazione (v. Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270972). Nel caso del Ferrero il lungo arco temporale in cui si è manifestara la pericolosità soggettiva ha determinato la «compresenza» di manifestazioni inquadrabili nella previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b cod.ant. e di manifestazioni inquadrabili nella previsione di legge di cui all'art.4 co.1 lett. b cod.ant. (i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e le condotte di partecipazione ad un sodalizio finalizzato alla vendita di sostanze stupefacenti, autonomamente apprezzate in sede di prevenzione).
In simile caso, la particolare valorizzazione di un momento storico della - articolata - condizione di pericolosità ben può portare ad individuare la titolarità della proposta, lì dove tale momento rientri nella nozione di pericolosità qualificata, in capo alla Procura Distrettuale, con attrazione delle ulteriori manifestazioni di pericolosità semplice. Ora, per quanto riguarda il Ferrero il riferimento alla pericolosità qualificata è stato evidenziato in modo più marcato dal giudice di secondo grado, specie per l'elevato valore sintomatico attribuito alla condotta di partecipazione al sequestro di persona a scopo di estorsione, ma trattandosi di un elemento che era stato considerato anche dal Tribunale - e che era presente in atti - non può ritenersi violata alcuna prerogativa difensiva.
Ed invero non si tratta di una vera e propria 'diversa qualificazione' della condizione soggettiva di pericolosità (che sarebbe stata comunque possibile in presenza di adeguato contraddittorio, v. ex multis Sez. I n. 32032 del 10.6.2013, rv 256451) quanto di una specificazione in diritto delle categorie soggettive emergenti dalla medesima base fattuale già esaminata dal giudice di primo grado. Ciò esclude che sia intervenuta la violazione di una regola procedimentale, con manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 5.2 Quanto al tema delle intercettazioni, la difesa sostiene che la mancata acquisizione dei decreti di autorizzazione, venuti in essere in sede penale, renderebbe inutilizzabili anche i brogliacci e le trascrizioni informali realizzate dalla polizia giudiziaria.
Si cita ampiamente nell'atto di ricorso la decisione Sez. U ric. Cagnazzo del 2010. Tuttavia, va rilevato che nel caso trattato dalle Sezioni Unite nel 2010 le intercettazioni erano state già dichiarate inutilizzabili in sede penale (con affermazione della impossibilità di trarne elementi ricostruttivi anche in sede di prevenzione), il che è cosa ben diversa rispetto al caso in esame. Nel rapporto tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, quanto alla trasmigrazione di tale fonte di prova, va applicata, nei limiti di compatibilità, la disposizione di cui all'art.270 cod.proc.pen. .
Da ciò deriva che non vi è alcun dovere del giudice del procedimento 'diverso' di attivarsi al fine di acquisire i decreti di autorizzazione. E' stato infatti ritenuto (da Sez. U 2004, ric. Pm in proc.Esposito) che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova.
Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice . Da tale principio di diritto, condiviso dal Collegio, deriva la manifesta infondatezza del ricorso, non essendosi mai attivata la parte ricorrente al fine di produrre le copie dei decreti, e non essendo stato dedotto in modo specifico l'eventuale vizio. 5.3 Quanto al contenuto del terzo motivo, va rilevato che lo stesso pecca di astrattezza e non si rapporta ai contenuti ed alla tipologìa di decisione.
Del tutto incoferente è la parte dedicata alla mancata motivazione 'in positivo' sul punto della attualità della condizione di pericolosità. La Corte di Appello ha confermato una confisca 'disgiunta', il che comporta la necessità di ricostruire - secondo le linee ermeneutiche espresse da Sez. U ric.Spinelli - il profilo 'storico' della pericolosità e la correlazione temporale tra detta condizione e gli incrementi patrimoniali, non altro. Quanto all'inquadramento soggettivo, l'ampiezza di argomentazioni espresse in sede di merito - con riferimenti specifici alle singole vicende oggetto di giudizio in sede penale - realizza una piena applicazione del principio di tassatività, come richiesto da Corte cost. n.24 del 2019, sicchè il motivo risulta del tutto generico. 5.4 Infine, va rilevato che il quarto motivo è da un lato generico - non essendo indicate le specifiche conclusioni dei consulenti di parte di cui si lamenta la sottovalutazione - dall'altro inammissibile per carenza di legittimazione.
Il ricorrente, infatti, introduce profili di critica - relativamente a taluni immobili - che muovono dalla considerazione della propria 'estraneità' agli investimenti immobiliari, che sarebbero frutto di operazioni economiche realizzate dai familiari. La doglianza, pertanto, non può essere validamente introdotta dal soggetto che afferma di non essere il reale autore degli investimenti (sul tema v. Sez. I n. 20717 del 21.1.2021, rv 281389), posto che nella prospettazione difensiva si assume che la titolarità degli immobili non sarebbe fittizia.
La critica, in tal caso, spetta all'intestatario formale dei beni, soggetto legittimato a rivendicare la effettiva proprietà di quanto caduto in confisca. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame