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Sentenza — n. 33329/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33329/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33329/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 13/10/2020, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/4/2018 con la quale Marcello Antonio Alongi era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato previsto dall'art. 76, comma 3, in relazione all'art. 2, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, avendo ricevuto dal Questore di Ascoli Piceno in data 20/12/2014 il foglio di via obbligatorio dal comune di San Benedetto del Tronto, con esplicito divieto di farvi rientro per il periodo di due anni - misura adottata ex art. 2, d.lgs. n. 76 del 2011 - il successivo 15/9/2016 era stata, tuttavia, riscontrata la sua presenza nel territorio comunale.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33329/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rispetto dei requisiti formali disposizioni imperative e legge del contratto disobbedienza alla decisione dell'autorità requisito della firma adempimento dei presupposti legali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Alessandro Carnicelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alongi Marcello Antonio, nato a Palazzo Adriano il 5/6/1974; avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Alessandro Carnicelli, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/10/2020, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/4/2018 con la quale Marcello Antonio Alongi era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato previsto dall'art. 76, comma 3, in relazione all'art. 2, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, avendo ricevuto dal Questore di Ascoli Piceno in data 20/12/2014 il foglio di via obbligatorio dal comune di San Benedetto del Tronto, con esplicito divieto di farvi rientro per il periodo di due anni - misura adottata ex art. 2, d.lgs. n. 76 del 2011 - il successivo 15/9/2016 era stata, tuttavia, riscontrata la sua presenza nel territorio comunale.

2. Marcello Antonio Alongi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. Alessandro Carnicelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che i Giudici di merito non si sarebbero avveduti della mancanza di un elemento essenziale del provvedimento questorile, costituito dalla intimazione a fare rientro nel comune di residenza; mancanza che, per consolidata giurisprudenza, avrebbe determinato l'illegittimità del foglio di via, con conseguente insussistenza della fattispecie contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. L'art. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la cui violazione configura il reato di cui all'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo, prevede la necessità di una duplice intimazione, consistente nell'obbligo, per il destinatario, di fare rientro nel luogo di residenza e nel divieto di ritornare, per un determinato periodo, nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento. Dette prescrizioni costituiscono condizioni imprescindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una di esse determina l'illegittimità del provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza della predetta fattispecie incriminatrice (Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019, Bordin, Rv. 276410;

Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019, Da Corte Davinson, Rv. 276608; Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019, Patruta, Rv. 276866; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019, Bisello, Rv. 277482; Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019, Hristea, Rv. 277480; Sez. 1, n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Vabba, Rv. 278158; Sez. 1, n. 11645 del 10/1/2020 Severovic, Rv. 278587; Sez. 1, n. 7894 del 21/11/2019, dep. 2020, Sterchele, Rv. 278077; Sez. 1, n. 13975 del 5/3/2620, Kim, Rv. 278821).3. Nel caso di specie, il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Ascoli Piceno nei confronti dell'imputato, allegato al ricorso in adempimento dell'onere di autosufficienza, conteneva il divieto di ritornare nel territorio del comune marchigiano, ma non anche l'ordine di rimpatrio; di tal che deve ritenersi che il provvedimento amministrativo sia stato illegittimamente adottato, con conseguente impossibilità di ritenere integrata la fattispecie contravvenzionale contestata, rilevabile, in questa sede, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso