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Sentenza — n. 33325/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33325/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33325/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Taranto - in giudizio abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di Giannini Daniele in riferimento al reato di cui all'art. 5 co.8bis d.lgs. n.286 del 1998 oggetto di contestazione. In sede di domanda di rilascio della carta di soggiorno in favore di Elwej Chadlia si contesta l'avvenuta allegazione di una documentazione falsa relativa ai reddilti percepiti da Giannini Daniele nell'anno 2015. Si precisa, altresi, che Elwej Chadlia, regolarmente in Italia da oltre cinque anni, è la coinuge - a far data dal 8 luglio 2016 - del Giannini.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33325/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Giannini Daniele. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice.3.1 Si evidenzia che il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.30 co.1 d.lgs. n.286 del 1998 non richiede l'avvenuta produzione di documentazione attestante il reddito percepito dal coniuge. Da qui l'assoluta irrilevanza della documentazione prodotta, che avrebbe dovuto determinare la conseguenza della assenza di punibilità.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti documenti attendibili uso di false generalità documenti validi false dichiarazioni senza giuramento esibizione di documenti d'identità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNINI DANIELE nato a TARANTO il 22/06/1965 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo 1.e 0,4 luzYLut. citi- U41. . uc:fteril-el-if-enscre

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Taranto - in giudizio abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di Giannini Daniele in riferimento al reato di cui all'art. 5 co.8bis d.lgs. n.286 del 1998 oggetto di contestazione. In sede di domanda di rilascio della carta di soggiorno in favore di Elwej Chadlia si contesta l'avvenuta allegazione di una documentazione falsa relativa ai reddilti percepiti da Giannini Daniele nell'anno 2015. Si precisa, altresi, che Elwej Chadlia, regolarmente in Italia da oltre cinque anni, è la coinuge - a far data dal 8 luglio 2016 - del Giannini.

Tratta anch'ella a giudizio, è stata destinataria di sentenza di assoluzione. 1.1 La vicenda viene così descritta dal giudice di primo grado. La domanda di rilascio della carta di soggiorno è stata depositata in data 11 gennaio 2017 . Alla stessa è stata allegata una documentazione circa i redditi percepiti dal Giannini nel 2015, risultata frutto di un falso materiale. Il GUP ritiene che tale condotta ricada nel perimetro applicativo dell'art. 5 co.8bis d.lgs. n.286 del 1998.

2. La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con decisione emessa in data 27 novembre 2019 ha ridotto la pena inflitta in primo grado, confermando l'affermazione di penale responsabilità. 2.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : - il falso non può dirsi innocuo, come sostenuto dall'appellante. Se è vero che il documento reddituale non aveva, verosimilmente, alcuna effettiva incidenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (si cita la previsione di cui all'art.30 co.1 lett. b del d.lgs. n.286 del 1998), dall'altro la sua produzione è comunque avvenuta a fini di semplificazione dell'iter procedurale. Ciò perché detta documentazione era, per prassi, comunque richiesta dalla autorità amministrativa ed attraverso il falso documento si è cercato di evitare un possibile contenzioso derivante dal diniego del titolo richiesto. Vi è stata dunque una non trascurabile incidenza, sia pure procedimentale, dell'avvenuta produzione del documento falso.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Giannini Daniele. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice.3.1 Si evidenzia che il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.30 co.1 d.lgs. n.286 del 1998 non richiede l'avvenuta produzione di documentazione attestante il reddito percepito dal coniuge. Da qui l'assoluta irrilevanza della documentazione prodotta, che avrebbe dovuto determinare la conseguenza della assenza di punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1 A venire in rilievo, nel caso in esame, non è tanto il tema della percezione immediata o meno della falsità - in sé considerata - quanto il necessario rispetto del principio di tassatività, che esige la individuazione di un ambito applicativo della disposizione incriminatrice strettamente rispondente ai contenuti descrittivi della previsione di legge. La disposizione incriminatrice, nella parte di interesse, compie riferimento alla falsificazione o alterazione di documenti «al fine di determinare il rilascio» di un visto di ingresso, permesso di soggiorno e altro.

La locuzione utilizzata pone una ineliminabile relazione di tipo funzionale tra il documento (contraffatto o alterato) e l'atto amministrativo abilitante il soggiorno e, pertanto, nella ipotesi in cui il documento oggetto di falsificazione non possieda una effettiva attitudine funzionale al rilascio del titolo, la previsione incriminatrice non può dirsi integrata (in tal senso v. Sez. V n. 15786 del 19.3.2019, che evidenzia come sia punibile la falsità materiale dei documenti 'funzionali al rilascio' del permesso di soggiorno). 1.2 Nel caso in esame, come affermato dalla stessa Corte di merito, la Elwej Chadlia aveva diritto - in base alla normativa primaria - ad ottenere il titolo abilitativo oggetto di richiesta in quanto regolarmente soggiornante da almeno un anno e coniuge con cittadino italiano (ai sensi dell'art.30 d.lgs. n.286 del 1998).

La tesi sostenuta per mantenere la rilevanza penale del fatto dalla Corte di Appello, secondo cui il documento (obiettivamente falso) sarebbe stato prodotto al fine di superare una prassi illegittima tenuta dall'ufficio preposto è erronea in diritto. Ciò perché la incriminazione riguarda - come si è detto - in modo specifico i soli documenti che secondo il legislatore (nella costruzione delle singole procedure abilitative) siano necessari ad ottenere il titolo. Attribuire alla discrezionalità dei singoli uffici immigrazione la qualifica di documento 'funzionale' al rilascio del titolo è operazione sistematicamente non consentita, data la natura di integrazione del precetto penale che, nella situazione descritta, va riconosciuta esclusivamente alla legge.

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 11 febbraio